Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8865 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 29/03/2019), n.8865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18032/2014 R.G proposta da:

D.L.N., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Querei,

elettivamente domiciliato in Roma, viale del Vignola n. 5, presso lo

studio dell’avv. Livia Ranuzzi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 1, n. 59/1/14, pronunciata il 16/12/2013,

depositata il 14/01/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2019

dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.L.N. ricorre, per cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza del contribuente di rimborso dell’IRAP, versata per le annualità dal 2005 al 2009, per l’esercizio dell’attività professionale di medico di base, convenzionato con il SSN – ha respinto l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado;

la CTR ha affermato che: a) il contribuente è un professionista che svolge abitualmente l’attività di medico convenzionato con il SSN, in una struttura associativa di “medicina di gruppo” che, secondo la convenzione stipulata con l’ASL, deve garantire adeguate forme di continuità dell’assistenza e delle cure mediche, mediante modalità di integrazione professionale tra i medici e coll’impiego di collaboratori di studio (il cui costo è coperto, in parte, dall’AUSL); b) la documentazione prodotta in giudizio dimostrava che egli, negli anni 2005-2009, si era avvalso di una segretaria part-time e svolgeva la propria attività in struttura associata; c) tali aspetti costituiscono ex se un quid pluris suscettibile di fornire un apprezzabile apporto al professionista, sì da configurare quell’elemento organizzativo che rappresenta il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la CTR per non avere valutato il fatto che, nell’attività di medico convenzionato con il SSN, non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall’ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria e dai beni strumentali in quanto, nonostante la loro presenza, il reddito del medico di base non subisce alcun incremento, essendo i suoi compensi parametrati ad altri aspetti oggettivi;

2. con il secondo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il ricorrente censura la CTR per avere fondato la propria decisione sulla circostanza che egli svolgesse l’attività professionale in forma associata con altri medici, nonostante la doglianza del contribuente d’inammissibilità dell’eccezione, dedotta dall’Amministrazione finanziaria, per la prima volta, nel giudizio d’appello, in violazione dell’art. 57, comma 2, proc. trib.;

3. con il terzo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente censura la motivazione apparente della sentenza della CTR che, laddove ha valorizzato, genericamente, la presenza di una segretaria, dipendente dello stesso medico, non ha spiegato le ragioni per le quali un simile aspetto rappresenti quel surplus idoneo a integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione, come previsto dalla normativa IRAP;

4. con il quarto motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), il ricorrente censura la decisione della CTR che lo ha ritenuto assoggettabile all’IRAP pur in assenza del presupposto di un’autonoma organizzazione, trattandosi di un medico convenzionato con il SSN;

5. con il quinto motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), il ricorrente censura l’errore giuridico del giudice d’appello che, anzichè verificare, in concreto, la presenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione, ne ha affermata l’esistenza solo in ragione della presenza di una segretaria e sebbene il contribuente avesse dimostrato di non utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività;

6. il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, per connessione, e in via prioritaria, rispetto ai rimanenti, sono fondati;

è il caso di ribadire il recente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, per il quale: “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.” (Cass. sez. un. 13/04/2016, n. 7291);

nella specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio e, in sostanza, ha erroneamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP nel fatto che il contribuente svolgesse la propria attività secondo la forma associativa della “medicina di gruppo”, avvalendosi di una segretaria part-time, quali aspetti che, in sè considerati, non sono sufficienti a integrare il presupposto impositivo dell’IRAP, costituito dall’autonoma organizzazione;

7. gli altri motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del quarto e del quinto “mezzo”;

8. ne consegue che, accolti il quarto e il quinto motivo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA