Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8865 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8865 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 16-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
SANTONI STEFANIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 04/05/2015

avverso il decreto n. 30/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 2/04/2013, depositato il 15/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 00016 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro Santoni Stefania, che non
svolge difese in questa sede, avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila che lo ha
Condannato al pagamento di eurò 2800 in relazione alla eccessiva durata di un procedimento
individuata in anni quattro richiamando il criterio della liquidazione di euro 700 per anno.

due e mesi tre per cui l’indennizzo dovrebbe essere di euro 1575 e non 2800.
Ciò premesso si osserva in via preliminare:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato notificato a mezzo del servizio postale.
L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta
però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa
Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e
successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi
provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte.
La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all” ufficiale
giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477
del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la
spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso dí
• ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo
documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e
idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione,
la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma
l’inesistenza dell’atto ( della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi
dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi

Il ricorso denunzia violazione della legge 89/2001 perché il decreto indica il ritardo in anni

l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività
della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04).
Parte ricorrente non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di
ricevimento ed è rimasta del tutto inerte ed il principio, di rango costituzionale, della
ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ( S.U.627/2008), senza pronunzia sulle
spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 26 novembre 2014.

orientata alla rapida definizione del giudizio.

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