Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8864 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32327-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO MALETTA;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrente –

contro

LOGISTIC & ORGANIZATION SERVICE FOR TRANSPORT SCARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 558/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il ricorrente P.A. ha agito in giudizio nei confronti della società proprietaria del veicolo che, urtando in un piazzale una pila di bancali, ha ferito l’attore alla gamba, nonchè nei confronti della Sara Ass.ni compagnia garante di quel veicolo, per ottenere il risarcimento del danno alla persona.

Ha avuto ragione della sua domanda in primo grado, ma con una liquidazione che ha ritenuto insufficiente e che lo ha indotto a presentare appello, dove ha censurato la valutazione, fatta da parte del giudice primo grado, dei risultati della CTU, e del criterio di liquidazione e stima del danno biologico e di quello morale.

La corte di appello ha rigettato il gravame ritenendo che il giudice di primo grado aveva adeguatamente tenuto conto della CTU e dei rilievi a quest’ultima fatti dal CTP; che correttamente aveva liquidato il danno alla persona.

Ricorre il P. con due motivi. V’è costituzione della Sara Ass.ni con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Ritiene il ricorrente di avere posto alla corte di appello la questione della inadeguata valutazione da parte del giudice di merito della CTU e ritiene che la corte di appello abbia apoditticamente ritenuto che lo stesso ricorrente non ha fornito sufficienti motivi per censurare la decisione di primo grado, quando invece quei motivi erano stati sottoposti al giudice di seconda istanza.

In secondo luogo, si duole del fatto che, date numerose violazioni processuali (tra cui il mancato invio della bozza di CTU alle parti) il giudice avrebbe dovuto revocare il consulente e non lo ha fatto.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo aspetto, la censura sembra essere di motivazione contraddittoria o apparente, piuttosto che di omesso esame: il ricorrente chiede alla corte di appello di rivalutare la CTU, quanto alla omessa considerazione del reale stato di salute, ed obietta che la corte assume come non motivata la censura a lei sottoposta, contraddicendosi.

Il motivo, in parte qua, è intanto inammissibile in quanto chiede una rivalutazione del fatto, ossia censura l’accertamento compiuto dal consulente sotto forma di omesso esame o di motivazione insufficiente; è comunque infondato in quanto risulta chiaramente che la corte di appello (pp. 4-5) ha tenuto conto delle censure mosse alla decisione di primo grado relative alla valutazione della CTU e le ha ritenute, con motivazione adeguata, insufficienti a scalfire il giudizio di prima istanza.

Quanto invece alla asserite violazioni processuali, la censura è del tutto inammissibile posto che quelle violazioni (mancato invio della bozza, mancato rispetto dei tempi) non sono invocate ad eccepire una qualche nullità della perizia, ma a censurare la decisione di non revocare il CTU; decisione che appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è qui incensurabile; a parte ogni altra considerazione quanto alla specificità del motivo, da cui non si ricava che la questione è stata prospettata al giudice di merito.

2. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2059 c.c., ed addebita alla corte di merito di aver liquidato il danno senza ricorrere alle tabelle di Milano.

Il motivo è del tutto infondato.

A parte ogni considerazione sul valore vincolante di una tabella rispetto ad un’altra, nella fattispecie, si è trattato di una lesione inferiore al 9% di invalidità e dunque da risarcire secondo i criteri di cui alla L. n. 209 del 2005, art. 139, e non secondo quelli tabellari. Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2600,00 Euro oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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