Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8864 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29339-2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRI

MARIA PIA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato

RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IACOMINI GIOVANNI giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, BANCA

COMMERCIALE ITALIANA S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.P.A.,

BANCA POPOLARE DI VERONA – BANCO S. GEMIGNANO E S. PROSPERO S.P.A.,

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1456/2005 del TRIBUNALE di LUCCA, emessa il

20/10/2005, depositata il 26/10/2005, R.G.N. 5521/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G., debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare, propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, n. 1456/05 e pubbl. il 26.10.05, con cui è stata dichiarata inammissibile per tardività la sua opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato il suo reclamo avverso la fissazione, da parte del notaio delegato alla vendita, della gara su aumento di sesto per la vendita del bene staggito; in particolare, nel corso della procedura esecutiva n. 312/94 r.g.e.:

1.1. in data 15.7.03 il bene è stato aggiudicato a tale snc Palma per Euro 250.000;

1.2. a seguito di offerta in aumento di sesto, il notaio delegato redige il 9.9.03 l’avviso di fissazione della conseguente gara: e tale avviso è notificato al debitore il 16.9.03;

1.3. il 15.10.03 il notaio delegato chiede al g.e. istruzioni sullo svolgimento della gara;

1.4. in data 20.10.03 il g.e. pronuncia decreto, disponendo tra l’altro che la pubblicità abbia luogo sulle pubblicazioni “Italia Commerciale” e “Il Foglio delle vendite”;

1.5. segue l’avviso del notaio delegato – in data 3.11.03 – di fissazione per il 15.12.03 della gara su aumento di sesto; e tale avviso è notificato al debitore il 7.11.03;

1.6. dopo l’aggiudicazione – e solo il 6.2.04 – il B. propone reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro il Decreto del 20.10.03;

1.7. avverso la successiva ordinanza del g.e. in data 10-18 maggio 2004, di rigetto di un tale reclamo, il B. dispiega opposizione ex art. 617 c.p.c.;

1.8. a seguito di tanto si costituisce il solo aggiudicatario, C.D., contestando in rito e in merito la dispiegata opposizione;

1.9. il Tribunale di Lucca, decidendo quest’ultima, la qualifica inammissibile, perchè:

1.9.1. era onere del debitore quello di proporre direttamente l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro la vendita e l’aggiudicazione entro i cinque giorni da queste e non invece il reclamo contro quelle istruzioni al delegato che avevano già esaurito la loro funzione;

1.9.2. il debitore, almeno da quando aveva proposto il reclamo, aveva avuto conoscenza dell’atto da impugnare.

2. Il B. affida a due motivi l’impugnativa di tale sentenza, mentre, delle altre parti del processo esecutivo, resiste il solo C.; ed alla pubblica udienza del 7.3.11 nessuno compare per la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente B., in particolare:

3.1. con un primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 617 c.p.c., adduce la carenza di qualsiasi norma che sancisca l’irreclamabilità delle istruzioni al delegato impartite ma già eseguite; sottolinea che per di più l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo avverso l’ordinanza che giudica sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e non contro i singoli atti precedenti; sostiene la contraddittorietà della motivazione, inoltre, perchè essa riferisce il dies a quo della proposta opposizione alla data di proposizione del reclamo, comunque successiva alla scadenza dei termini dalle attività indicate come oggetto di impugnazione (vendita ed aggiudicazione);

3.2. con un secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta la totale omissione di motivazione sul merito della dispiegata opposizione (illegittimità delle modalità di pubblicità oggetto delle istruzioni al notaio), nonostante la fondatezza della doglianza sull’indispensabilità delle modalità di pubblicazione, sulla quale ampiamente argomenta;

3.3. chiede quindi la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con annullamento o revoca dell’ordinanza del 10.5.04 e ordine di rinnovo dell’avviso di vendita e gara tra offerenti previa disposizione di idonea pubblicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 490 e 570 c.p.c..

4. Dal canto suo il C.:

4.1. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza dei quesitì di diritto;

4.2. eccepisce l’infondatezza dei motivi: del primo, perchè nella gravata sentenza correttamente si è affermata l’esclusiva impugnabilità del provvedimento conclusivo seguito alle istruzioni e nel solo relativo termine di legge; del secondo, perchè legittimi sono gli adempimenti pubblicitari espletati, rimessi alla discrezionalità del giudice in rapporto alle circostanze del caso concreto;

4.3. adduce l’insensibilità dell’aggiudicazione ai vizi procedurali pregressi in difetto di una specifica impugnazione dell’atto di aggiudicazione.

5. L’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza dei motivi, questi ultimi essendo prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., è infondata, perchè tale norma non può applicarsi alla fattispecie in esame, essendo la sentenza qui impugnata stata pubblicata il 26 ottobre 2005 e pertanto anteriormente al 2.3.06: sicchè la novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 non può trovare applicazione, stando alla normativa transitoria di cui all’art. 27, comma 2, di detto decreto.

6. Proprio perchè, in dipendenza della rilevata data di pubblicazione del provvedimento gravato, non si applica la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 appena richiamato, si applicano i pacifici principi ermeneutici anteriori a quest’ultima, sicchè:

6.1. il sindacato della Corte di Cassazione sull’impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile oltre che per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 4 soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione;

6.2. pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile (Cass. 9 aprile 1999 n. 3470, Cass. 12 agosto 2000 n. 10801, Cass. 23 marzo 2001 n. 4206, Cass. 19 marzo 2004 n. 5606, Cass. 14 gennaio 2003 n. 445, Cass. 17 novembre 2003 n. 17367, Cass. 14 luglio 2004 n. 13080), con conseguente infondatezza del ricorso, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 maggio 2006 n. 11938, la quale, richiamando Cass. n. 23077/05, precisa che la prospettazione in cassazione di motivi non consentiti, seppure renda inammissibili le censure, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma ne comporta il rigetto);

6.3. sono di conseguenza inammissibili la seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo: del resto, coerentemente dipendendo la dedotta omissione della motivazione sul merito della questione dalla ritenuta inammissibilità per tardività dell’impugnazione e non da un vizio logico o giuridico.

7. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui è ammissibile e si incentra nella dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 591-ter e 617 c.p.c., è peraltro infondato:

7.1. l’art. 591-ter c.p.c. – già nella formulazione (applicabile ratione temporis) anteriore alla riforma di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 – fonda la prospettazione di un immanente potere di controllo da parte del giudice dell’esecuzione sul professionista delegato, rimanendo attribuito il corrispondente potere di risolvere direttamente tutte le questioni, materiali ma pure giuridiche, che insorgano durante l’espletamento della delega;

7.2. le istruzioni che vengono impartite a seguito del ricorso del delegato sono rese oggetto di un separato decreto del giudice dell’esecuzione, il quale soltanto è, a sua volta, oggetto di opposizione agli atti esecutivi; sicchè effettivamente si pone il problema del coordinamento tra le impugnative del detto decreto e degli atti della procedura sulla sua base adottati;

7.3. non può affermarsi la sussistenza di un termine per dispiegare il reclamo, se non altro perchè manca qualunque esplicita previsione in tal senso; ed anche le posizioni intermedie, che desumono dalla natura camerale del procedimento un termine almeno analogo a quello ex art. 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto da impugnare, restano prive di un valido sostegno testuale o sistematico;

7.4. d’altro canto, per giurisprudenza consolidata (se non altro nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del 2005/06 e prima che le ingenti novità da questa introdotta potessero indurre ad un ripensamento di una consimile impostazione, i quali si lasciano quindi impregiudicati), il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, ma non possono essere impugnati direttamente con l’opposizione agli atti esecutivi (da ultimo, Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1335);

7.5. tanto comporta che, quando si tratta di vendite delegate a professionisti, il principio generale dell’onere dell’impugnazione degli atti del processo esecutivo immobiliare entro il termine decorrente dall’esaurimento della fase, ovvero del sub-procedimento nel quale si inserisce l’atto impugnato (sulla strutturazione del processo esecutivo, soprattutto immobiliare, come serie di sub- procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, la giurisprudenza è costante: tra le ultime, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20814), va temperato nel senso che il termine stesso decorre dal compimento (o dalla legale conoscenza) del primo atto adottato dal giudice dell’esecuzione successivamente a quello viziato;

7.6. non è quindi corretta la decisione del giudice di merito, che ritiene esperibile, nel caso di specie, esclusivamente il ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso gli atti conclusivi del sub- procedimento della gara in aumento di sesto tenuta dal professionista delegato.

8. Eppure, tale conclusione non può condurre alla cassazione della gravata sentenza, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ovvero rectius lo stesso reclamo deciso con il provvedimento reso oggetto di quest’ultima – dispiegata dal debitore esecutato: al riguardo, l’altra ratio decidendo pure espressa nella qui gravata sentenza si articola sulla non revocabilità dei provvedimenti del g.e. già eseguiti.

Infatti, una volta ricordato che effettivamente la peculiarità del caso di specie sta in ciò, che sia il provvedimento del giudice dell’esecuzione di istruzioni al delegato che l’atto di quest’ultimo meramente attuativo del primo sono stati in concreto posti in essere in tempo anteriore all’aggiudicazione in aumento dopo l’incanto, può allora, se non altro con riferimento alla fattispecie in esame e così correggendosi od integrandosi la motivazione della impugnata pronuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sostenersi:

8.1. che la carenza di termini di reclamo interni alla fase ed anzi fino al primo atto del giudice dell’esecuzione successivo alla conclusione della fase stessa non comporta affatto una totale libertà di proponibilità del reclamo avverso uno qualunque degli atti del delegato o delle istruzioni del giudice dell’esecuzione svoltisi fino a quel momento;

8.2. che, al contrario, da un coordinamento sistematico ed in ossequio comunque all’esigenza di un ordinato andamento del procedimento esecutivo immobiliare e della stabilizzazione degli effetti dei suoi atti, già posta a base della sua strutturazione in fasi (sulla strutturazione del processo esecutivo, soprattutto immobiliare, come serie di sub-procedimenti, ciascuno dei quali consistente in autonoma serie di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, la giurisprudenza è costante: tra le ultime, v. Cass. 29 settembre 2009 n. 20814), si ricava invero che il reclamo avverso le istruzioni del giudice al professionista va dispiegato prima che queste abbiano avuto materiale attuazione con l’adozione del successivo atto del subprocedimento, avendo l’atto che le contiene esaurito la sua funzione all’interno di questo;

8.3. nello specifico caso in esame, per quanto detto, il reclamo avverso il decreto del giudice dell’esecuzione con cui si impartivano istruzioni per la pubblicità dell’aumento di sesto è stato proposto in tempo di gran lunga successivo all’aggiudicazione, che è a sua volta atto del delegato posteriore a quello con cui è stata attuata la pubblicità disposta dal giudice delegante; mentre non è stato dispiegato contro l’aggiudicazione per il vizio derivato e non consta neppure essere stata dispiegata l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento eventualmente pronunciato (questo si, in quanto atto tipico e proprio del giudice, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi).

9. Pertanto:

9.1. è ben vero che il testo dell’art. 490 c.p.c., anche anteriore alla novella del 2006, impone come indefettibile la pubblicità su stampa tradizionale, non lasciando sul punto in capo al g.e. alcuna discrezionalità, attesa una valutazione aprioristica, generale ed astratta di necessità operata direttamente dal legislatore: con conseguente illegittimità di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che ordini al delegato di procedere a modalità di pubblicità evidentemente scorrette, perchè operate in difformità dalle vincolanti disposizioni dell’art. 490 c.p.c., anche nel testo anteriore alla riforma del 2006;

9.2. tuttavia, nel caso di specie il debitore ha ammesso la ritualità della notifica dell’avviso di vendita anche a lui per la data in cui si è avuta l’aggiudicazione (deducendo in ricorso che tale notifica si è avuta il 7.11.03, sia pure non comprensiva dei dati relativi alla disposta pubblicità): sicchè egli aveva comunque l’onere di impugnare il provvedimento del giudice dell’esecuzione, meramente attuato dal professionista delegato, in tempo anteriore all’aggiudicazione di cui era preparatorio;

9.3. il debitore non poteva quindi utilmente reclamare, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., il provvedimento di istruzioni una volta che quelle, con l’aggiudicazione all’esito della gara disciplinata dalle stesse, avevano esaurito la loro funzione;

9.4. può invero concludersi che è onere di qualunque interessato quello di proporre il reclamo previsto dall’art. 591-ter c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione impartisca istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni ritenute erronee od inopportune siano eseguite, sicchè, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso, restando peraltro impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di dispiegare, per l’eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell’esecuzione conclusivo della relativa fase.

10. Il ricorso va pertanto, così corretta la motivazione della gravata sentenza, rigettato e, quanto alle spese, la novità della questione giustifica, ad avviso del collegio, l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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