Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8864 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. President – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. POLICHETTI Renato – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 29728 R.G. 2006, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in Milano, alla via

Boni 39, presso l’avv. Motta Patrizio Maria;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia in data 27 giugno 2005, depositata col n.

74/33/05 il 19 settembre 2005.

Udita la relazione della causa del Dott. Papa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Ufficio di Milano 3, contro la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente D.S. – esercente attivita’ di consulente aziendale – avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Deducendo “giudizio tributario: appello; ius novorum: limiti;

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, con riferimento alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonche’ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, art. 2082 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente si duole che il giudice a quo abbia omesso di esaminare la documentazione (risultanze dell’anagrafe tributaria) prodotta in appello dall’Agenzia, e di prendere in considerazione gli effetti della domanda di condono del contribuente, erroneamente qualificando, la prima, come nuova eccezione e, la seconda, quale nuova domanda, ritenute entrambe precluse in grado di appello.

Denunciando “violazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonche’ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, la ricorrente censura inoltre la sentenza per aver dato al presupposto della “autonoma organizzazione” una valenza meramente materiale, laddove esso appare rivestire rilievo economico, nel senso che ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o di procurarsi la propria clientela.

L’intimato non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, in astratto corretto, si rivela, in concreto, inammissibile per mancanza di autosufficienza.

E’ fuor di dubbio che la deduzione, relativa alla domanda di condono, non costituisca affatto domanda nuova, trattandosi di circostanza verificatasi nel corso del processo e idonea ad influire su di esso:

ma, in questa sede, la ricorrente nulla allega al riguardo, ancorche’ si tratti di vicenda idonea a rendere improseguibile il processo ed a precludere l’originaria istanza di rimborso (v., per tutte, 3682/2007). Parimenti, la produzione delle risultanze dell’anagrafe tributaria non vale ad introdurre una nuova eccezione, poiche’, nelle controversie sui rimborsi, attore in senso sostanziale e’ il contribuente, ed ogni allegazione a lui contraria si inquadra nella iniziale resistenza della parte erariale: ma quest’ultima neppure deduce quali sarebbero le risultanze, di segno contrario alle conclusioni del giudice a quo, desumibili dalla documentazione medesima. Onde – con evidente superamento della prima censura – 1’esame finisce per spostarsi sul motivo successivo.

Anche questo risulta infondato.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007), cui il collegio intende dare continuita’, che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e 53, comma 1, medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Il giudice a quo ha condotto una indagine di merito consona all’indirizzo richiamato, giungendo, con valutazione immune da vizi logici, alla conclusione secondo cui il contribuente “svolgeva la sua attivita’ senza alcuna organizzazione di mezzi o dipendenti, come del resto avallato dalle risultanze, non contestate dall’ufficio, della dichiarazione dei redditi”. E’ appunto in ordine a tale conclusione che la ricorrente – con riguardo al primo motivo – non deduce il contenuto di segno contrario delle risultanze dell’anagrafe tributaria.

Ne deriva, per ogni verso, il rigetto del ricorso, senza statuizioni in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA