Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8864 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8864 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 26233-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente
contro
PEZZULLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato CINZIA MECO,

Data pubblicazione: 04/05/2015

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenteavverso il decreto n. 504/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Meco Cinzia difensore del controriocrrente che si
riporta ai motivi del controricorso.

Ric. 2013 n. 26233 sez. M2 – ud. 26-11-2014
-2-

PERUGIA del 21/01/2013 depositato il 21/03/2013;

FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro Pezzulli Giuseppe, che
resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che lo ha
condannato al pagamento di euro 7167 in relazione alla eccessiva durata di un procedimento
individuata in anni sette e mesi undici richiamando il criterio della liquidazione di curo 750

Il ricorso denunzia 1) violazione della legge 89/2001 e dell’art.1.697 cc; 2) della stessa legge
e dell’art. 2056 cc; 3) omesso esame di fatto decisivo lamentando la mancata considerazione
delle circostanze dedotte e provate dal Ministero. 4) error in procedendo in relazione agli
artt. 132 cpc, 118 dis. Att. 111 cost.
Ciò premesso si osserva:
Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso per decorrenza del termine
semestrale di sei mesi rispetto ad un provvedimento del 21.3.2013 perché, stante la
sospensione feriale, è tempestiva la notifica richiesta il 5.11.2013.
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Va, invece, accolta l’eccezione e1j3. (totale carenza di esposizione del fatto.
Stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto
dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est”
dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e dello stesso
provvedimento impugnato, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione
dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle
posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da
consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della .portata
delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n.18648, 29
luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n.
9777 etc.)

per i primi tre anni ed euro 1000 per i successivi.

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della
premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e
completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le
ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed
eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.
Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda,
delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato
inammissibile ex art. 366/I n. 3 c.p.c., con condanna del ricorrente alle spese.
Stante l’esenzione dal contributo non si applica l’art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro
600 di cui 100 per spese vive oltre accessori.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di

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