Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8863 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 29/03/2019), n.8863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7567/2013 R.G. proposto da

BORGO SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Gonzi,

elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4, presso lo

studio dell’avv. Claudio Colombo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 24, n. 54/24/12, pronunciata l’8/06/2012,

depositata il 7/09/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2019

dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

la Borgo Srl, con sede legale in Pienza, esercente l’attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse etc., propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che – nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che, in applicazione dello specifico studio di settore, recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per l’annualità 2004, maggiori ricavi per Euro 44.000,00 – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente;

la CTR ha ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi della società, sulla base del metodo di accertamento standardizzato, nella misura minima (Euro 44.000,00), in luogo di quella “puntuale” (Euro 88.133,00), tenendo conto, per un verso, della congiuntura sfavorevole determinata dalla concorrenza dei mercati asiatici, che avevano causato la crisi del settore; per altro verso, della circostanza che, in fase contenziosa, la società non aveva addotto alcun ulteriore elemento a proprio favore, rispetto a quelli già valutati in fase amministrativa, considerata anche la “cogenza del cluster di riferimento”, capace – a giudizio della Commissione toscana – di rappresentare adeguatamente la realtà produttiva dell’impresa sottoposta a verifica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, la ricorrente censura la sentenza della CTR che, senza rimarcare adeguatamente gli elementi e le circostanze che attestavano la gravità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati in base agli standards, avrebbe erroneamente posto a carico della società l’onere di giustificare le ragioni di tale disallineamento;

1.1. il motivo è infondato;

in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass. 31/05/2018, n. 13908; 20/09/2017, n. 21754; 7/06/2017, n. 14091);

la motivazione dell’atto di accertamento, dunque, non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate (Cass. 12/04/2017, n. 9484);

quel che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione dei parametri, infatti, è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. sez. un., 18/12/2009, n. 26635);

così composto il quadro giurisprudenziale di riferimento, venendo alla presente controversia tributaria, la CTR si è attenuta ai princìpi di diritto sopra enunciati e, innanzitutto, ha dato atto che l’Agenzia aveva valutato le prove fornite dalla contribuente, nel corso del contraddittorio amministrativo, riguardanti la sua situazione concreta (crisi di settore, concorrenza dei mercati asiatici etc.), per poi illustrare che ciò aveva condotto l’Ufficio all’individuazione dei “ricavi minimi”, rispetto ai “ricavi puntuali” derivanti dallo studio di settore che, com’è noto, va inteso come una relazione matematica, per gruppi omogenei di imprese (c.d. clusters), che, muovendo da alcune “variabili indipendenti” (dati contabili e strutturali dell’impresa sottoposta a controllo fiscale), calcola la “variabile dipendente”, ossia (per quanto adesso rileva) i ricavi presunti;

il giudice d’appello, pertanto, senza violare i criteri di riparto dell’onere della prova tra Agenzia e contribuente, sulla base di un apprezzamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha reputato che la società, nel corso della controversia, non avesse offerto altri elementi (oltre a quelli già allegati in fase amministrativa), idonei a supportare la propria linea difensiva;

2. con il secondo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, la ricorrente censura il vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza della CTR che, omettendo di illustrare le ragioni del proprio convincimento, non avrebbe valutato gli elementi illustrati dalla società (grave crisi del settore, peculiarità della committenza, costituita da alcune celebri maisons di moda, regolare tenuta delle scritture contabili) per superare la presunzione semplice di maggiori ricavi costituita dall’accertamento standardizzato;

3. con il terzo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente censura la sentenza della CTR per la sua motivazione del tutto apparente e insufficiente, anche nella parte in cui si è ritenuto di dovere riformare la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo;

3.1. il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nel caso in esame, come suaccennato (cfr. p. 1), il giudice d’appello ha riconosciuto che, in fase amministrativa, era stato ritualmente instaurato il contraddittorio, e, alla stregua di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, ha soggiunto che le giustificazioni fornite dalla contribuente, a sostegno dello scostamento tra ricavi accertati e ricavi presunti, erano già state apprezzate dall’Ufficio che, in conseguenza di ciò, aveva applicato i ricavi minimi anzichè quelli puntuali, pur confermando, nella sostanza, il rilievo fiscale;

in ragione del chiaro processo decisionale del giudice d’appello, è da escludere il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, attiene necessariamente a un “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia a un fatto storico-naturalistico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, dedotto con un’esposizione chiara e sintetica, in relazione al quale si assume un vuoto argomentativo (omessa motivazione), oppure la carenza della trama argomentativa che la renda inidonea a dare conto delle ragioni della decisione (insufficiente motivazione) o, infine, un percorso argomentativo incomprensibile per l’insuperabile contrasto tra asserzioni inconciliabili (motivazione contraddittoria) (Cass. 29/07/2015, n. 15997; 29/07/2011, n. 16655);

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA