Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8863 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. President – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. POLICHETTI Renato – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23410 R.G. 2006, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

G.P., rappresentata e difesa, con procura speciale

autenticata dal notaio Enrica Di Petrillo il 1 dicembre 2009 (rep. n.

14.744), dall’avv. LANCELLOTTI Gianfranco, domiciliatario in Roma,

alla via Livio Pentimalli 43;

– costituita con procura –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania in data 31 maggio 2005, depositata col n.

125/20/05 il 14 giugno 2005.

Udita la relazione della causa del dott. Papa;

sentiti gli avvocati Urbani Neri Fabrizio per la ricorrente e

Zanchetti Maurizio – delegato – per l’intimata;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che ha accolto il gravame di G.P. – esercente attivita’ di pediatra – nei confronti dell’Ufficio di Napoli (OMISSIS), riconoscendole il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999-2002.

Deducendo “violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente osserva che l’entita’ delle spese per lavoro dipendente ed i modesti costi per ammortamento dei beni mobili, lungi dall’escludere il presupposto dell’IRAP, rivelano pur sempre la sussistenza di una “stabile organizzazione”.

Denunciando “violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonche’ del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36; violazione del principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, la ricorrente censura inoltre la sentenza per aver dato al presupposto della “autonoma organizzazione” una valenza meramente materiale, laddove esso appare rivestire rilievo squisitamente economico, nel senso che ben puo’ bastare la capacita’ di ottenere credito o di procurarsi autonomamente una propria clientela, formulando un (non necessario) quesito di diritto dica la Suprema Corte di Cassazione se il possesso di beni strumentali proprii, anche esigui, necessari all’attivita’ di lavoratore autonomo non occasionale, nonche’ l’esposizione di compensi a personale dipendente integri ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 il presupposto di imposta IRAP della attivita’ organizzata”.

Costituitasi con deposito di procura, l’intimata ribadisce la correttezza della decisione impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta infondato in entrambe le articolazioni formulate, di cui la prima costituisce, in maniera evidente, un riflesso della seconda.

E’ consolidato indirizzo di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007), cui il collegio intende dare continuita’, che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e 53, comma 1, medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) e’ escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; h) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Il giudice a quo ha condotto una indagine di merito consona all’indirizzo richiamato, giungendo, con valutazione immune da vizi logici, alla conclusione secondo cui “la G., pediatra, nelle dichiarazioni dei redditi, non contestate in alcun modo, indica compensi professionali, modesto ammortamento per beni mobili e L. 1.693.000 per prestazioni di lavoro dipendente, poi portate a 8.000.000 per gli anni 2001 e 2002, il che dimostra che non godeva di una organizzazione di capitali e lavoro altrui (che non si trattasse, evidentemente, di un addetto-addetta al ricevimento dei clienti e alla porta)”. E tale valutazione, in se’ corretta, appare ora contestata con mero astratto richiamo ad una asserita violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. Di qui il rigetto del ricorso.

Consegue la compensazione delle spese della presente fase, essendosi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale, qui applicato, solo successivamente alla proposizione del ricorso medesimo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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