Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8863 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8863 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 22387-2013 proposto da:
MATTIOLO ERNESTO MTTRST41P01H863V, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A,
presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURO PALMA giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
MATTIOLO VITTORIO, VOLPATO MARGHERITA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI CONI5OTTI 9, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICOZZI, che li rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1565/2012 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 17/04/2012, depositata il 04/07/2012;

Data pubblicazione: 04/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2013 n. 22387 sez. M2 – ud. 23-10-2014
-2-

A

FATTO E DIRITTO
La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente
relazione:
RG 22387/2013 Mattiolo- Mattiolo
Il Consigliere delegato osserva:

continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per
tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex plurimis” Cass. 9 agosto
2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto,
manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e
alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e
piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass.
11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta in primo e secondo grado a
seguito della valutazione della prova.
PER QUESTI MOTIVI
I

Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario un comportamento

Propone il rigetto del ricorso.
Roma, 29 aprile 2014.
Il consigliere delegato
Il Collegio condivide e fa propria la relazione cui non si oppongono argomenti in
senso contrario.

prova assunta dal primo giudice evidenziando le ammissioni dell’appellante e
concludendo per l’assenza dei requisiti per l’usucapione.
I quattro motivi di ricorso, denunziando 1) violazione dell’art. 1140 cc e vizi di
motivazione, 2) violazione dell’art. 1142 cc in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc, 3)
violazione dell’art. 1167 cc in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc, 4) violazione
dell’art. 1158 cc in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc tentano una rilettura delle
emergenze processuali ed un riesame del merito preclusi in questa sede posto che la
sentenza impugnata con congrua e condivisibile motivazione ha escluso un possesso
ultraventennale in capo all’appellante

Fra solo un uso limitato da parte dei suoi figli

col riconoscimento della signoria sul bene di Mattiolo Vittorio cui vennero
, consegnate le chiavi.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2200
di cui 200 per spese vive oltre quelle forfettarie ed accessori, dando atto della
sussistenza dei presupposti ex art. 13 dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore
contributo unificato.

In particolare va osservato che la sentenza ha giudicato corretta la valutazione della

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