Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8862 del 29/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 29/03/2019), n.8862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7541/2013 R.G. proposto da:
PARRETTI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Seghi,
elettivamente domiciliata in Roma, via F. Camillo n. 99, presso lo
studio dell’avv. Walter Guerrera.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato.
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione n. 24, n. 57/24/12, pronunciata il 13/07/2012,
depositata il 21/09/2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2019
dal Consigliere Guida Riccardo.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Parretti Srl, con sede legale in (OMISSIS), esercente l’attività di installazione, manutenzione e riparazione d’impianti e attrezzature di refrigerazione, propone ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con atto di costituzione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che – nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che, in applicazione dello specifico studio di settore, recuperava a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, per l’annualità 2004, maggiore reddito imponibile – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato fondata la pretesa tributaria;
2. la CTR ha ritenuto corretta la ricostruzione del reddito presunto della società, con accertamento standardizzato mediante l’applicazione dello specifico studio di settore, negando rilevanza all’argomento difensivo del ricorso a manodopera non qualificata (“stagisti”), addotto dalla contribuente per giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti;
secondo il giudice d’appello, di solito l’imprenditore si avvale di tale tipo di manodopera per un arco di tempo limitato e non, come aveva fatto la contribuente, per un quinquennio (2002-2006), e, generalmente, l’uso di personale non specializzato comporta una contrazione dei costi di manodopera che bilanciano i minori ricavi, ciò che nella specie non era accaduto;
la CTR, quindi, ha ravvisato nell’apparente, prolungata (per un quinquennio), “antieconomicità” della gestione sociale un chiaro sintomo di un fenomeno evasivo e, per concludere, ha disatteso anche l’ulteriore giustificazione, offerta dalla società, relativa all’incidenza dei canoni del leasing per l’annualità in verifica (anno 2004), quale aspetto riguardante l’evoluzione del metodo dell’accertamento standardizzato, privo di una diretta incidenza sullo studio di settore applicabile al periodo d’imposta 2004.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo del ricorso, denunciando: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e degli artt. 112 e 360 c.p.c..”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ignorato “una delle due autonome rationes decidendi” e per non avere, pertanto, pronunciato sulla questione di diritto sollevata dalla contribuente, concernente la richiesta di declaratoria di nullità dell’atto impositivo, perchè privo delle ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni mosse dalla società;
1.1. il motivo è infondato;
la CTR non ha commesso il dedotto error in procedendo laddove, senza discostarsi dal petitum dell’appello dell’Ufficio, e senza omettere di pronunciare su alcuni profili del gravame, ha riconosciuto la legittimità dell’atto impositivo, con ciò, implicitamente, disattendendo l’eccezione della contribuente di nullità dell’avviso in quanto carente di motivazione;
2. ne discende il rigetto del ricorso;
3. nulla sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’Ufficio non ha svolto attività difensiva;
4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019