Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8862 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19979-2006 proposto da:

R.F. (OMISSIS), D.L.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEUCI GIOVANNI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., C.A. O A., C.E.,

CA.AN., C.N., C.G., C.

M., RA.RO., CA.GE., c.a.;

– intimati –

sul ricorso 24310-2006 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COCCHIARO RAFFAELE giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

D.L.A., R.F.;

– intimati –

sul ricorso 24311-2006 proposto da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato COCCHIARO RAFFAELE giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

D.L.A., R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1695/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/5/2005, depositata il 01/06/2005, R.G.N.

1112/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 13 luglio ed 8 agosto 1992 Ra.Ro., C.G., Ca.Ge., C. A. e C.E., premesso di aver affidato all’ing. D.L.A. la progettazione e direzione di lavori, riguardanti immobili di loro proprietà in (OMISSIS), ed a R.F. l’esecuzione dei medesimi lavori, deducendo che il direttore dei lavori e l’impresa non si erano attenuti a quanto oggetto dell’approvazione con aggravi di costi nè avevano completato i lavori, li convenivano in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio sia il R. che il D.L. deducendo l’infondatezza della domanda; il D.L. spiegava altresì domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento delle competenze professionali maturate. Al giudizio de quo venivano riuniti altri due giudizi: il primo dei quali (n. 149/92 R.G.) era stato originato da un decreto ingiuntivo richiesto dal R. per il pagamento delle proprie competenze ed opposto da Ca.Ge., C.G. oltre che da F. S., delegato del Condominio dello stabile della citata (OMISSIS), mentre il secondo (n. 2633/92) era stato originato dal medesimo decreto ingiuntivo, richiesto dal R. ed opposto dal C.G., da Ca.Ge. e da F.S. i quali avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, i primi due perchè i lavori avevano riguardato solo le parti comuni dello stabile, il terzo perchè non era amministrare dello stabile ma solo un delegato a riscuotere le somme ex lege n. 219 del 1981.

Con sentenza non definitiva del 17.1.02 il Tribunale adito dichiarava la regolarità della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa e dichiarava la nullità degli atti istruttori intervenuti dopo lo scioglimento della riservata del 31 luglio 1993 in quanto nè le ordinanze pronunciate fuori udienza nè l’atto di riassunzione del giudizio, già interrotto per il decesso di C.G., erano stati comunicati e notificati all’avv. Giuseppe Cocchiaro, procuratore del F..

Avverso tale decisione proponevano appello il R. ed il D. L. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 15 giugno 2005, in accoglimento per quanto di ragione del gravame, dichiaravano F.S. validamente costituito in primo grado a mezzo dell’avv. Raffaele Cocchiaro e non già dell’avv. Giuseppe Cocchiaro e condannavano gli appellati al pagamento delle spese processuali del grado di appello.

Avverso la detta sentenza il R. ed il D.L. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Resistono con controricorso F.S. e C.N., i quali hanno altresì proposto appello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quelli incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, deve osservarsi che con un’unica doglianza, deducendo il vizio di violazione degli artt. 279 e 280 epe nonchè il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la sentenza di primo grado fosse una sentenza non definitiva, e non invece una sentenza definitiva. E ciò, in quanto, ad onta della qualificazione datane, l’onere di riassunzione della causa impartito dal giudice non poteva assolvere la funzione dell’ordinanza ex artt. 279 e 280 che si accompagna alle sentenze non definitive. Con la conseguenza – questa, la conclusione dei ricorrenti – che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare il merito della causa, non esaminata dal giudice di primo grado a causa della pretesa nullità degli atti processuali, erroneamente ritenuta, che era stata superata dall’accoglimento parziale del gravame.

La censura è infondata. A riguardo, deve premettersi che, ai fini della qualificazione del provvedimento, la giurisprudenza ha affermato costantemente il principio della prevalenza del contenuto sostanziale sulla forma e ciò guardando all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre (Sez. Un. n. 3816/2005, Cass. n. 709/2004, n. 10946/2004, n. 260/2001, n. 480/99, n. 696/99). Ed infatti la natura di un provvedimento giudiziale deve essere desunta non dalla forma in cui è stato emanato nè dalla qualificazione attribuitagli dal giudice ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle disposizioni che regolano la materia. Ciò premesso, quanto all’individuazione di una sentenza come definitiva, deve sottolinearsi che già in passato le Sezioni Unite hanno ritenuto non definitiva la sentenza, che abbia deciso alcune delle domande proposte proseguendo il procedimento per le altre, senza disporre la separazione dei giudizi e senza provvedere sulle spese, rinviandone la liquidazione all’esito dell’ulteriore corso del giudizio. (Sez. Un. 1577/90).

Successivamente intervenute, le Sezioni Unite hanno quindi disposto che, in caso di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, e, da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più’) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio. (Sez. Un. n. 711/99). Di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito che per sentenza “definitiva ma non conclusiva” deve intendersi la decisione che pronunci parzialmente sulla controversia (con conseguente prosecuzione del processo) solo qualora il giudice abbia emesso un espresso provvedimento di separazione ovvero abbia implicitamente disposto tale separazione pronunciando sulle spese in ordine alle statuizioni adottate (S.U. 22753/09).

Alla luce del costante orientamento di questa Corte, deve essere pertanto disattesa la doglianza in esame in quanto è da considerarsi non definitiva la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi. Ne deriva che non merita censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che, anche se la sentenza di primo grado non risultava corredata dalla separata ordinanza con la quale si dettano i provvedimenti per il prosieguo del giudizio e per la rinnovazione degli atti istruttori dichiarati nulli, si doveva tenere in debito conto il fatto che i “capi ordinatori si appalesassero agevolmente evincibili all’interno dell’unitaria pronuncia giudiziale e che il Tribunale con la resa decisione non avesse inteso “spogliarsi” definitivamente del processo. Consegue il rigetto del ricorso principale.

Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal F., va osservato che con la prima doglianza per violazione dell’art. 129 c.p.c. e per omessa insufficiente contraddittoria motivazione il ricorrente ha lamentato che la Corte d’Appello avrebbe sbagliato perchè invece di rilevare che non c’era stata alcuna impugnativa della nullità della costituzione, onde la validità della costituzione come effettuata, si è posta il problema di sostituire un difensore ritualmente esercitante con un altro, “distinto per effetto di impressioni e mancanza di documenti”. Inoltre – ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, 165, 168, 182, 215 e 365 c.p.c. e art. 1716 c.c., nonchè della motivazione contraddittoria – il giudice di appello avrebbe errato quando ha voluto” arrogarsi la potestà di sostituire il legale che aveva firmato, aveva autenticato, aveva notificato l’atto di opposizione e la costituzione cosi come appare chiaramente nell’atto senza equivoci”.

Le due censure, che vanno trattate unitariamente per l’intima connessione che le lega, sono assolutamente infondate: la prima, in particolare, in considerazione del rapporto di antecedenza logica tra la l’identità del vero procuratore del F. e la nullità dell’istruttoria, in quanto l’individuazione dell’effettivo procuratore della parte costituiva un’operazione la quale necessariamente precedeva sul piano logico la verifica, di ufficio, della regolarità di costituzione del contraddittorio, da cui discendeva la validità o meno della successiva attività istruttoria. Quanto all’asserita non correttezza dell’individuazione dell’effettivo procuratore, da parte del giudice del merito, è appena il caso di osservare come si tratti di una censura sostanzialmente di fatto, come tale inammissibile in questa sede, nella misura in cui, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge nonchè un vizio motivazionale, contesta l’accertamento effettuato dal giudice del merito sulla base della documentazione in atti e mira in sostanza ad una nuova valutazione della stessa, richiedendo un’attività che non è consentita in sede di legittimità.

Quanto al ricorso incidentale, proposto da C.N., lo stesso si duole perchè la Corte avrebbe applicato irritualmente l’art. 91 c.p.c. trascurando che tra lui, che aveva solo seguito passivamente le eccezioni prospettate dal consorte in lite F. S. e quest’ultimo, non esisteva solidarietà nè posizione identica.

La censura è infondata trascurando che, in tema di spese processuali, il principio normativo che regola la condanna al loro rimborso è quello della soccombenza, la quale costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico, ha comunque provocato la necessità dell’introduzione del processo o anche del suo prosieguo negli ulteriori gradi vuoi con il comportamento tenuto fuori del processo vuoi con il darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto.

Alla luce di tutte le pregresse considerazioni devono essere pertanto disattesi anche i ricorsi incidentali esaminati. Il tenore dell’adottata decisione, con il rigetto dei ricorsi riuniti, giustifica ampiamente la compensazione fra le parti costituite delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA