Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8862 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consiglie – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26707-2007 proposto da:

COMUNE DI FORMIA (LT) in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4

presso lo studio dell’Avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POGGIO DI MOLA S.R.L. in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’Avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 26/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO FALZONE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL Comune di Formia notificava in data 2-1-2001 avviso di accertamento alla societa’ Poggio di Mola s.r.l., con il quale variava in aumento a fine ICI il valore di un immobile con area edificabilE di proprieta’ della stessa sito in territorio comunale e recuperava a tassazione la maggiore imposta relativa all’anno 1994, oltre interessi e sanzioni.

La societa’ impugnava gli avvisi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sostenendo in primo luogo la tardivita’ dell’avviso notificato in data 2-1-2001, laddove ai sensi del combinato disposto della L. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e L. n. 488 del 1999 il termine per la notifica scadeva il 31-12-2000; quindi il difetto di motivazione dell’atto impugnato e la erroneita’ della stima.

La Commissione accoglieva il ricorso, sotto il profilo della eccepita tardivita’, assorbiti gli altri motivi di censura.

Proponeva appello il Comune, rilevando di avere consegnato l’atto all’ufficiale postale per la notifica in data 29-12-2001, e che pertanto ai sensi dei principi esposti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 329/2000, e ribaditi con sentenza n. 477/2002, la notificazione doveva intendersi, per il comune, tempestiva.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1138/39/05 in data 21-12-2005, depositata in data 26-7-2006, respingeva il gravame, sul rilievo che risultava unicamente applicabile alla fattispecie il termine di cui alla L. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, rimanendo irrilevanti le ulteriori proroghe stabilite con leggi successive, per cui il termine finale doveva intendesi fissato al 31-12-1998, con conseguente tardivita’ della notifica dell’atto impositivo.

Avverso la sentenza propone ricorso il Comune di Formia, con quattro motivi.

Resiste la societa’ contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, con falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione.

Rileva che la argomentazione della commissione regionale relativa alla inefficacia delle proroghe rispetto al termine fissato dalla L. n. 504 del 1992, art. 11 esorbita del tutto dal tema del giudizio come proposto da entrambe le parti, tra le quali, concordi circa la validita’ della proroga di cui alla L. n. 488 del 1999, che fissava il termine di decadenza al 31-12-2000, era controversia unicamente circa la tempestivita’ o meno della notificazione in relazione a tale ultimo termine.

Di conseguenza la sentenza era affetta dal vizio di ultrapetizione.

Formula il seguente principio di diritto:

“dica la Corte .. se la Commissione Tributaria Regionale, con la impugnata sentenza, nel ritenere che l’accertamento andava notificato entro il 31-12-1997, questione questa mai espressamente formulata, ne’ implicitamente, ne’ esplicitamente dalla societa’ Poggio di Mola, sia incorsa nel vizio di extrapetizione o di ultrapetizione, ed in una violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

Con il secondo motivo deduce ugualmente vizio di omessa pronuncia, e difetto di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo pronunciato sulle questioni dedotte in giudizio dall’appellante, relative alla tempestivita’ a favore del Comune della notificazione a mezzo posta dell’avviso consegnato dall’ente notificante all’ufficiale postale in data 29-12-2000, e ricevuto dalla societa’ contribuente in data 2-1-2000, nonche’ in ordine alla validita’ e congruita’ della stima del terreno operata dal Comune.

Formula il seguente principio di diritto:

“dica la Corte se la Commissione Tributaria Regionale sia incorsa in una violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito ai motivi di gravame, – ed ai relativi argomenti addotti – proposti dal Comune di Formia nel proprio atto di appello”.

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che la proroga del termine di decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica a fini ICI relativi all’anno 1994, gia’ fissato al 31-12-1998, al 31-12-2000, di cui alla citata legge, e’ valida ed efficace, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, e cita a sostegno giurisprudenza di questa Corte.

Formula il seguente principio di diritto:

“dica la Corte se la Commissione, nel ritenere la decadenza dei termini di notifica dell’avviso di accertamento ICI de quo alla data del 31-12-1997, sia incorsa nella violazione o falsa applicazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10, secondo il quale “relativamente alla imposta comunale degli immobili dovuta per l’anno 1993, sono fissati al 31-12-2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio”, considerato anche, ove occorrer possa, la validita’ della notifica dell’avviso di accertamento de quo spedito in data 29-12-2000″.

Con il quarto motivo deduce difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Commissione, dopo avere esposto correttamente l’oggetto del giudizio secondo la prospettazione delle parti (ovvero la controversia sulla distinzione della efficacia della notificazione tra il notificante ed il notificato, di cui sopra) ha poi motivato con la diversa argomentazione della validita’ del temine decadenziale al 31-12-1997, contraddicendo la esposizione precedente.

La societa’ nel controricorso contesta la ammissibilita’ e la fondatezza della argomentazioni esposte dall’ente ricorrente. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. sussiste quando il Giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalie parti e non rilevabili d’ufficio, tuttavia con riferimento alla situazione di fatto enunciata dalle parti che deve essere oggetto del thema decidendum”. Rimane sempre nel potere del giudicante, ai sensi dei principi generali (“iura novit curia”) richiamati dall’art. 113 c.p.c., applicare alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame le norme di diritto che ritiene applicabili, anche se diverse da quelle che le parti, a suo giudizio erroneamente, invocano (v. Cass. n. 7629/06; Cass. n. 23642/06).

Nella specie, l’oggetto del giudizio, nonche’ del gravame contro la sentenza impugnata, era la questione circa la decadenza o meno del Comune dalla pretesa impositiva per decorso del termine perentorio di legge alla data della notificazione dell’atto di accertamento.

Le parti, sul presupposto della validita’ della proroga al 31-12-2000 di cui alla L. n. 488 del 1999, controvertevano sul rispetto o meno di detto termine da parte dell’ente impositore tramite una notifica a mezzo posta inviata il 29-12-2000 e pervenuta al contribuente il 2-1- 2001.

La Commissione ritenendo inefficace la proroga di cui sopra, nonche’ le precedenti, considerava quale termine finale il 31-1-1997, e decideva di conseguenza, applicando alla fattispecie la regola di diritto che riteneva corretta e risolvendo sulla base di essa la questione della decadenza del Comune per superamento del termine perentorio che tale regola di diritto determinava.

Al quesito proposto deve quindi darsi risposta negativa.

Il secondo ed il quarto motivo possono trattarsi congiuntamente e sono entrambi infondati.

E’ principio consolidato che il Giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione tutte le argomentazioni di parte, ma unicamente quelle che ritiene decisive per la soluzione della controversia (v. Cass. n. 28487/05; n. 11673/07).

E quindi ovvio che, avendo ritenuto la nullita’ dell’avviso di accertamento per tardivita’ della notifica dello stesso rispetto al termine perentorio di legge, la controversia era compiutamente risolta, con conseguente assorbimento di tutte le questioni residue sollevate dalle parti, divenute superflue ed irrilevanti in ordine all’iter logico della soluzione adottata, ne’, attesa la evidenza del criterio interpretativo prescelto, era necessaria una motivazione specifica al riguardo.

Al quesito di diritto di cui al secondo motivo deve quindi darsi risposta negativa.

Il terzo motivo e’ invece fondato.

Occorre rammentare che ai sensi della L. n. 504 del 1992, art. 18 la titolarita’ della imposta per l’anno 1993 era transitoriamente attribuita allo stato, con applicazione alla attivita’ di accertamento della normativa sulle imposte erariali sui redditi, (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1); pertanto il termine per l’accertamento scadeva il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e quindi il 31-12-1998.

La successiva L. n. 146 del 1998, art. 3, trasferiva la competenza per tale anno ai comuni, mantenendo fermo il termine di cui sopra.

Ne deriva che fino alla predetta data non vi fu alcuna proroga di legge, con conseguente erroneita’ dell’assunto della sentenza impugnata che applica anche per tale anno il disposto di cui alla L. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e delle argomentazioni a sostegno esposte in controricorso. Per il prosieguo, e’ noto che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione relativo agli anni 1993, 1994, 1995, e’ stato prorogato al 31-12-1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31-12-2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10 (che ha coinvolto nella proroga il termine relativo all’anno 1996).

La Commissione Regionale ha ritenuto inefficaci tali proroghe, sostenendo che “un termine perentorio scaduto non puo’ in alcun modo essere prorogato”.

Esplicitando tale argomentazione, la controricorrente ha rilevato che la L. n. 448 del 1998 e’ entrata in vigore il 1 gennaio 1999, e la L. n. 488 del 1999 e’ entrata in vigore il 1 gennaio 2000, quando cioe’ il termine decadenziale di cui alle disposizioni precedenti che veniva con esse prorogato (rispettivamente il 31-12-1998 ed il 31-12- 1999) era gia’ scaduto. Da cio’ la asserita impossibilita’ giuridica di riportare in vita un termine scaduto. La questione e’ stata gia’ risolta da questa Corte (v. sent. 13342 del 10-6-2009) la quale ha osservato che la enunciata discrasia temporale in realta’ non sussiste. Infatti la prima scadenza non si e’ consumata prima dello spirare delle h. 24 del 31 dicembre 1998, e la seconda e’ divenuta efficace dalla prima ora successiva del giorno seguente, per cui vi e’ stata tra la vigenza temporale del primo e del secondo provvedimento legislativo una continuita’ temporale ininterrotta.

Analogamente deve argomentarsi per la disposizione di cui alla L. n. 448 del 1999.

Ne consegue che la ripetuta proroga e’ intervenuta tempestivamente, e pertanto deve considerasi valida ed efficace.

Ne’ puo’ valutarsi in contrario il principio stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, (cd. Statuto del contribuente) in quanto in primo luogo, tale legge e’ entrata in vigore successivamente; in secondo luogo, lo statuto, pur ispirato a principi generali sommamente appezzabili, e’ provvedimento normativo di rango ordinario, pari a quelli di proroga in oggetto; infine, non pare che la disposizione di proroga di cui sopra esorbiti dal potere discrezionale del legislatore, per cui deve ritenersi infondata la censura di incostituzionalita’ sollevata dalla contro ricorrente.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale decidera’ anche sulle spese di questa fase di giudizio. La Commissione in sede di rinvio dovra’ quindi esaminare la questione della tempestivita’ o meno della notifica dell’atto di accertamento, avuto riguardo ai principi di cui alla sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso;

accoglie il terzo; cassa in relazione a questo la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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