Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8862 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5977/2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Michele Carotta, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 3/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/3/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 3 gennaio 2019 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da M.B., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria;

il Tribunale in particolare, dopo aver ritenuto non credibili le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal suo paese dopo essere stato arrestato e torturato con l’accusa di omosessualità), riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione richieste;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.B. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità e l’erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a ritenere non credibili le dichiarazioni del migrante, condividendo al riguardo la valutazione già espressa dalla Commissione territoriale, senza esaminare la documentazione prodotta, nè avrebbe avuto cura di dare un contributo all’attività di indagine e informazione riguardante la vicenda narrata;

3.2 il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata quanto all’interpretazione dei presupposti per concedere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b): le contraddizioni che il Tribunale aveva imputato al migrante, malgrado questi avesse raccontato una storia coerente con tutte le informazioni disponibili, non inficerebbero – in tesi di parte ricorrentè – la bontà di quanto narrato rispetto all’ingiusta accusa del reato di omosessualità, per il quale era prevista una pena detentiva; un eventuale rimpatrio esporrebbe quindi il richiedente asilo al concreto rischio di subire un trattamento inumano e degradante;

3.3 i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione dei coincidenti vizi che li accomunano, sono inammissibili;

3.3.1 in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 15794/2019);

questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

nel caso di specie il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c), appena citato che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava non coerente con la documentazione prodotta, contraddittorio nel suo contenuto e non plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

3.3.2 qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16925/2018), correttamente applicata dal giudice di merito ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori;

ciò anche in quanto la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, poichè tale contesto assume valore a riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo;

4.1 il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità ed erroneità della sentenza impugnata quanto all’interpretazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, oltre che la contraddittorietà della sentenza impugnata: il Tribunale avrebbe apoditticamente rigettato la domanda, da un lato omettendo di considerare la mancanza di alcun collegamento del migrante con il paese di origine, dall’altro senza preoccuparsi di interrompere il suo tentativo di integrazione nel paese ospitante e valutare le ripercussioni che il rimpatrio avrebbe provocato sulla sua vita privata;

4.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha rilevato che il migrante non aveva dimostrato di trovarsi in alcuna condizione di vulnerabilità, non aveva provato una sua integrazione sociale e lavorativa in Italia nè aveva allegato di essersi allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento dell’esercizio dei diritti umani inalienabili;

a fronte dell’accertamento dell’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione il mezzo dapprima si limita a deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi, quindi sollecita un’inammissibile nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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