Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8862 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8862 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16070-2013 proposto da:
MORLANDO NICOLA MRLNCL68B29I293N, MORLANDO
ANNA MRLNNA67A42I293D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA VALSUGANA 2, presso il dott. MAIELLO TAIVIMARO,
rappresentati e difesi dagli avvocati FERNANDO BRINDISI,
VITTORIO BRINDISI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

TOTARO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
TAGLIALATELA, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente contro

991(

Data pubblicazione: 04/05/2015

DI PASQUALE STEFANO, DI PASQUALE FRANCO, DI
PASQUALE LUIGI, DI PASQUALE GIUSEPPE, DI PASQUALE
CHIARINA, DI PASQUALE MICHELE, DI PASQUALE
NICOLA, DI PASQUALE ROSA, elettivamente domiciliati in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

speciale a margine del controricorso;
conttoricorrenti –

avverso la sentenza n. 842/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 22.2.2013, depositata P8/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.
“Osserva in fatto e in diritto
1.

Con citazione del 1985 Cammisa Nicola e Pasquale convenivano in

giudizio Di Pasquale Vincenzo e Totaro Angela, proprietari di fondi
limitrofi, per sentire ordinare l’apposizione di termini.
Dopo una declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice di pace
di Frattamaggiore, il processo era riassunto davanti al Tribunale di
Napoli sezione distaccata di Frattamaggiore.
Si costituivano gli eredi di Di Pasquale Vincenzo, negando che vi fosse
incertezza sulla linea di confine, già delimitato con termine visibile tra i
due fondi ed eccepivano, in subordine, l’intervenuta usucapione della
parte di terreno in ipotesi compresa tra il confine catastale e quello
effettivo; si costituiva anche Totaro Angela che contestava la domanda
attorea negando che vi fosse incertezza sulla linea di confine,
Ric. 2013 n. 16070 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

(1,

dall’avv. FRANCESCO MARIA CAIANIELLO, giusta procura

assumendo che i termini lapidei esistevano ed erano visibili ed
eccependo l’usucapione del tratto di terreno compreso tra la linea di
confine catastale e il confine reale.
Espletata l’istruttoria la causa era decisa con sentenza del 27/3/2009
con la quale era rigettata la domanda attorea.

Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 8/3/2013.
La Corte di Appello osservava che correttamente il giudice di primo
grado aveva ritenuto infondata la domanda attorea di regolamento di
confini in quanto paralizzata dall’eccezione riconvenzionale di
usucapione, pienamente dimostrata dalle prove testimoniali che hanno
altresì dimostrato la certezza della linea di confine tra i fondi, mentre
gli accertamenti dei consulenti fondati sulle mappe catastali erano
viziati in quanto fondati esclusivamente su tali mappe alle quali invece
doveva attribuirsi un valore probatorio sussidiario e comunque non
prevalente sulle prove testimoniali.
Morlando Nicola e Morlando Anna, eredi di Cammisa Carmela (erede
di Caminisa Nicola) hanno proposto ricorso affidato a due motivi.
Sia i Di Pasquale che Totaro Angela hanno resistito con controricorso.
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
I ricorrenti sostengono di avere dedotto la nullità della deposizione
testimoniale di D’Angelo Nicola sui capi A e C del mezzo istruttorio e
che tale motivo di appello era rigettato dalla Corte di Appello sul
rilievo che la testimonianza non si era limitata alla mera affermazione o
negazione dei fatti, ma si era ampliata con l’aggiunta di particolari.
I ricorrenti sostengono di essersi invece lamentati che non fosse stato
letto all’interrogando il contenuto delle domande dei capitoli B e C.
Ric. 2013 n. 16070 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-3-

L’appello degli eredi di Cammisa Pasquale e Nicola era rigettato dalla

2.1 La Corte di Appello- nel rigettare il motivo di appello, ha affermato
che dalla lettura della testimonianze non poteva esservi alcun dubbio
sull’esatta comprensione, da parte del teste del contenuto delle
domande rivoltegli e sulla piena conoscenza dei fatti narrati.
La disposizione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (che prevedeva la

(con D.L. 83 del 2012 conv. in L. 7/8/2012 n. 134) dalla previsione
della ricorribilità per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato
oggetto di discussione tra le parti; la nuova disposizione è applicabile a
questo ricorso in quanto si applica ai ricorsi avverso le sentenze
pubblicate (come quella oggetto di ricorso) dopo 1’11/9/2012.
Ciò premesso il motivo è inammissibile perché manca del tutto
l’individuazione della decisività del fatto sul quale sarebbe stato
omesso l’esame, neppure individuato in maniera comprensibile: il fatto
censurato non riguarda tutto il contenuto della testimonianza perché i
ricorrenti limitano la censura al capitolato su B e D, ma non si
comprende se la censura attenga all’omessa risposta ai capitoli BeDo
alla risposta a tali capitoli senza la formulazione di domande
specifiche; infatti, nella sentenza impugnata non si riporta il contenuto
della deposizione della quale si assume la nullità e nel ricorso non è
specificato per quale motivo le cose dette o non dette dal predetto
teste con la testimonianza asseritamente nulla (in quale parte?)
sarebbero decisive; in altri termini, non risulta in alcun modo
specificamente dimostrata – quale condizione di ammissibilità della
censura alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – la dedsività del fatto stesso.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono nuovamente, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo del
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ric. 2013 n. 16070 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-4-

l

ricorribilità in cassazione per vizio di motivazione) è stata sostituita

I ricorrenti riepilogano alcune vicende processuali, le attività e
conclusioni dei consulenti di ufficio, aggiungono:
– che il giudice di primo grado, confondendo il termine fiduciale di
zona con il confine, sarebbe incorso in errore,
– che i vizi della sentenza di primo grado erano stati denunciati in

– che un termine lapideo ritenuto esistente era addirittura inesistente.
3.1 n motivo è inammissibile in quanto:
– non attinge la ratio decidendi secondo la quale la prova testimoniale
aveva superato l’incertezza della linea di confine dimostrando
l’usucapione della striscia di terreno tra il confine catastale e il confine
effettivo e non attinge neppure l’ulteriore ratio decidendi, conforme alla
giurisprudenza di questa Corte e alla lettera dell’art. 905 c.c., secondo
la quale nell’azione di regolamento di confini ogni mezzo di prova è
ammesso e la mappe catastali sono uno strumento meramente
sussidiario;
– censura la sentenza di Appello in larga misura non già per omesso
esame, ma per valutazioni asseritamente erronee e, quanto alla residue
censure (come quella con la quale del tutto genericamente e quindi
inammissibilmente si afferma che il giudice di prime cure avrebbe
confuso un termine fidudale di zona con un confine), non è
sufficientemente specifico da consentire una valutazione sulla loro
decisività.
5. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato
manifestamente infondato.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma i quater del D.P.R. n.
Ric. 2013 n. 16070 sez. M2 – ud. 12-02-2015
– 5-

appello, ma trascurati,

115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del
2012.”
***
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state
effettuate le comunicazioni alle parti costituite le quali non hanno

Il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e la proposta del
relatore e per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; le spese di
questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza dei ricorrenti.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i
ricorrenti Morlando Nicola e Morlando Anna a pagare alla parte
controricorrente Totaro Angela e alla parte controricorrente costituita
dai Di Pasquale indicati in intestazione le spese di questo giudizio di
legittimità che liquida, per ciascuna parte controricorrente in euro
1.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per
spese forfetarie, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso ai sensi dell’art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del
2012.
Così deciso in Roma il 12/2/2015 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile.

depositato memorie.

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