Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8861 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25125-2005 proposto da:

L.T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. A. RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSOTTO GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS), A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V. DI PORTONACCIO 184-B, presso lo studio

dell’avvocato CUPANI MONICA, rappresentati e difesi dall’avvocato

BATTAGLIA GIORGIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.R., L.T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 689/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA –

PRIMA SEZIONE CIVILE, emessa il 27/6/2003, depositata il 24/07/2004,

R.G.N. 221/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 20 marzo e 10 aprile 1997, i germani Ar.Gi., G., A. e M. convenivano in giudizio i germani L.T.E. e L.T.S. esponendo che i convenuti avevano loro venduto due immobili con atti del 24 agosto 1994 e 22 novembre 1994. Aggiungevano che nel 1996 avevano appreso che, tre giorni prima della stipula della seconda vendita, la Cassa San Giacomo aveva trascritto in danno di L.T. S. un pignoramento immobiliare con cui erano stati sottoposti ad esecuzione forzata l’intero bene venduto con il secondo atto e due particelle del primo. Ciò premesso, chiedevano che il Tribunale volesse, ai sensi dell’art. 1482 c.c., fissare ai convenuti un termine per la liberazione del 50% del bene di cui al secondo pignoramento e che, in caso di inutile decorso del termine, volesse pronunciare la risoluzione del contratto e condannare i convenuti alla restituzione della somma pagata, oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso per le spese del rogito.

Si costituivano in giudizio L.T.E., il quale chiedeva il rigetto delle domande attrici e l’autorizzazione a chiamare in causa il notaio rogante l’atto deducendone la responsabilità professionale per non per provveduto alla preventiva verifica della libertà del terreno, nonchè lo stesso notaio M.R. il quale eccepiva in senso contrario che la sua eventuale responsabilità poteva essere fatta valere solo dai compratori e non anche dai venditori. In esito al giudizio, il Tribunale di Ragusa accoglieva le domande attrici, fissando il termine per liberare l’immobile, pronunciando la risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine, condannando in solido convenuti e notaio a restituire agli attori la somma di L. 93.891.013, condannando il notaio a rivalere L.T. E. di quanto fosse chiamato a pagare agli attori. Avverso tale decisione il M. proponeva appello principale, il L.T. e gli A. proponevano impugnazione incidentale. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Catania con sentenza depositata in data 24 luglio 2004, in accoglimento dell’appello principale, rigettava le domande proposte dal L.T. e dagli A. nei confronti del M., rigettava inoltre gli appelli incidentali proposti dal L.T. e dagli A..

Avverso la detta sentenza il L.T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resistono con controricorso A.G., A.A. e A. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare più agevolmente i termini della controversia, deve premettersi che la Corte territoriale ha motivato la sua decisione sul rilievo che, così come risultava dagli atti del fascicolo di ufficio di primo grado, il L.T., nel chiamare in causa il notaio M.R., non dedusse nei suoi confronti nessuna specifica personale ragione di danno, ad eccezione di quella rivolta nei suoi confronti dagli attori, come risultava dal fatto che nell’atto di chiamata, ebbe espressamente a chiedere al Tribunale, subordinatamente al mancato rigetto delle domande attrici “di ritenere e dire responsabile dei danni richiesti dagli attori il notaio M.R. e, pertanto, di accogliere la domanda spiegata nei suoi confronti, condannandolo a tenere indenne esso concludente dalla condanna consequenziale allo accoglimento delle domande attrici”.

La domanda avanzata dal chiamante, volta ad ottenere esclusivamente l’affermazione che il notaio era responsabile dei danni richiestigli dagli attori, così come emergeva dal dato letterale confortato dal complessivo contenuto dell’atto, non poteva quindi essere interpretata – queste, in sintesi le ragioni della decisione – fino a riguardare gli effetti restitutori previsti dall’art. 1479 c.c., come richiamato dall’art. 1482 c.c., conseguenti all’inutile decorso del termine fissato dal giudice per liberare l’immobile. E ciò, anche perchè a detti effetti restitutori non può ritenersi obbligato il notaio rogante, soggetto terzo estraneo rispetto al rapporto contrattuale oggetto di risoluzione. La domanda di risarcimento danni, avanzata dagli attori in primo grado ex art. 1223 c.c. nei confronti dei convenuti, di cui alla domanda di rivalsa avanzata dal chiamante nei confronti del notaio, era stata ad ogni modo rigettata per mancanza di prova.

Ciò premesso, va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo testualmente il vizio di violazione art. 360 c.c., nn. 3 e 5 in relazione all’omessa applicazione art. 1176 c.c. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto, il ricorrente L.T. lamenta che la Corte territoriale avrebbe “ristretto arbitrariamente i limiti delle richieste del ricorrente omettendo di tener conto del suo rapporto contrattuale con il notaio e quindi della responsabilità di quest’ultimo ai sensi della norma immotivatamente disapplicata”, cioè l’art. 1176 del c.c..

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 99 c.p.c. in relazione all’art. 1179 c.c. e della contraddittorietà, illogicità ed omessa motivazione sul punto – la Corte avrebbe sbagliato a restringere la chiamata in garanzia alla sola pretesa risarcitoria – mentre aveva invece inteso esercitare l’azione di garanzia propria – risultando evidente da tutti gli scritti difensivi il riferimento alla responsabilità del notaio per l’omessa effettuazione delle visure. Infine – ed il rilievo costituisce la terza censura – la Corte avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. in quanto l’appellante notaio non aveva mai eccepito l’inammissibilità della richiesta risarcitoria come invece ha inteso fare la Corte di merito.

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque profili di censura fondati sul comune presupposto dell’erronea interpretazione della domanda con cui in primo grado il convenuto aveva chiamato in causa il notaio.

A riguardo, deve sottolinearsi che l’interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito, la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (Cass. 259/05), per cui non è invece censurabile ove sorretta da una motivazione congrua e rispettosa della normativa in questione. E nella specie, la motivazione adottata dalla Corte di merito deve essere ritenuta sufficiente, logica, non contraddittoria ove si consideri che i giudici di seconde cure, al fine dell’interpretazione della domanda, hanno tenuto conto sia della volontà espressamente formulata dal ricorrente, e quindi del canone prioritario fondato sul significato letterale delle parole (di cui all’art. 1362 c.c., comma 1), sia di quella desumibile, implicitamente ed indirettamente, dal rilievo che il L.T., nel chiamare in causa il notaio M.R., non dedusse nei suoi confronti nessuna specifica personale ragione di danno, sia infine di quella deducibile logicamente dai limiti dell’azione proposta, in considerazione del fatto che agli effetti restitutori, conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita non poteva ritenersi obbligato il notaio rogante, soggetto terzo estraneo rispetto al rapporto contrattuale.

Nè d’altra parte – il rilievo investe specificamente il profilo di doglianza relativo al vizio motivazionale dedotto – il ricorrente è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità.

(così Cass. n. 8808/08 in motivazione). Ne deriva il rigetto delle censure in esame.

Passando infine all’esame dell’ultimo motivo di impugnazione, torna utile premettere che parte ricorrente si è limitata a chiedere “che le spese dell’intero giudizio siano liquidate a favore del ricorrente e poste a carico di chi ha promosso la causa”. Come risulta evidente, il L.T. non ha mosso, in realtà, alcuna censura alla sentenza impugnata, onde l’inammissibilità del motivo di impugnazione posto che, per definizione, le ragioni di doglianza, sulle quali si fonda il gravame, devono contrapporsi alle ragioni addotte nella sentenza a giustificazione della decisione con indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza stessa.

Considerato che la sentenza impugnata (“esente dalle censure formulate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti, senza che occorra provvedere sulle spese a favore dell’intimato M., in quanto non essendosi costituito, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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