Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8861 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/05/2020), n.8861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1345/2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Michele Carotta, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/3/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 15 novembre 2018 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da D.D., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria;

il Tribunale in particolare, dopo aver rilevato che le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal suo paese dopo l’assassinio del fratello nel (OMISSIS) ad opera dei militari per motivi politici) non erano credibili e comunque non rappresentavano una minaccia attuale, riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione richieste;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso D.D. prospettando tre motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità e l’erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a ritenere insufficienti e contraddittorie le dichiarazioni e le prove portate dal ricorrente a sostegno delle proprie richieste senza dare alcun contributo all’attività di indagine e informazione riguardante la vicenda narrata;

3.2 il Tribunale non si è limitato a ritenere che la narrazione del richiedente asilo fosse inattendibile, ma ha aggiunto che comunque non sussisteva una minaccia attuale e diretta alla sua persona, dato che la vicenda narrata risaliva a quasi dieci anni prima, lasso di tempo in cui la situazione del paese era cambiata anche dal punto di vista politico;

nessuna censura è stata sollevata rispetto a questo secondo ordine di argomenti;

il che comporta l’inammissibilità della doglianza;

infatti, ove la statuizione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della decisione (Cass. 9752/2017);

4.1 il terzo motivo di ricorso – da prendere in esame per ragioni di priorità logica prima di vagliare il mezzo concernente la protezione residuale di carattere umanitario – assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza impugnata per l’utilizzo di criteri erronei o illegittimi nella valutazione della situazione esistente nel paese di origine del migrante: il Tribunale si sarebbe limitato a escludere il ricorrere di motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, senza prendere in esame gli elementi di fatto offerti nel giudizio di prime cure ovvero rinvenibili attraverso la consultazione delle fonti internazionali;

4.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

a questo proposito il Tribunale ha ritenuto (a pag. 7) che “non sussiste neppure, per le medesime ragioni, alcun motivo di persecuzione rilevante ai fini della protezione sussidiaria” ed in questo modo ha inteso rimandare alla constatazione (svolta nella pagina precedente) secondo cui “la situazione in Guinea, come descritto dalla Commissione, non è infatti di guerra diffusa o violenza generalizzata (nè la situazione risulta nel frattempo mutata)”;

l’onere del giudice di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta risulta così assolto, seppur per relationem, con rinvio alle fonti consultate dalla Commissione;

le fonti alternative citate dal mezzo in esame, oltre a non risultare esplicitamente indicate al giudice all’interno del ricorso (Cass. 29056/2019), non sono neppure idonee a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali (Cass. 26728/2019), dato che le stesse evocano una condizione di insicurezza e rischio, ma non di violenza generalizzata di carattere tale da giustificare, nei termini richiesti dalla giurisprudenza Europea e di questa Corte, il riconoscimento della protezione richiesta;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca quindi di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Commissione territoriale e dal Tribunale malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5.1 il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza impugnata per l’utilizzo di criteri erronei o illegittimi nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, oltre che la contraddittorietà del suo contenuto: il provvedimento impugnato non farebbe cenno alla condizione di stabile impiego del ricorrente nè opererebbe alcun bilanciamento di tale condizione con la situazione di vulnerabilità che si determinerebbe in conseguenza del rimpatrio;

5.2 il motivo è inammissibile;

è ben vero che in materia di protezione umanitaria, nel regime previgente applicabile alla fattispecie concreta, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

una simile valutazione presuppone tuttavia l’allegazione della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia e del fatto che l’eventuale rimpatrio sia in grado di determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello standard minimo costitutivo dello statuto della dignità personale; allegazione che competeva al richiedente asilo, in quanto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

nel caso di specie il Tribunale, dopo aver ricordato tali principi, ha constatato come non vi fossero “elementi di vulnerabilità che corroborino l’allegazione di un inserimento linguistico o lavorativo o familiare” (pag. 10);

in questo modo il collegio di merito ha inteso rilevare (come già aveva fatto a pag. 8 laddove aveva sottolineato che “la misura in questione deve dunque essere supportata da una specifica condizione della persona, che prescinda dal contesto più generale alla base della misura prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e si riferisca a particolari condizioni personali attinenti non alla condizione economica ma allo stato di salute o più in generale di riduzione della possibilità di agire, condizioni che non ricorrono nel caso di specie”) la mancata allegazione di fattori di vulnerabilità soggettivi ricollegati alla condizione del paese di origine ed idonei a fondare, in uno con l’allegata integrazione sul territorio nazionale, un giudizio di comparazione;

il mezzo in esame non coglie nè critica la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, e si limita a deduzioni astratte e di principio, volte nella sostanza a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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