Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8861 del 04/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8861 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
ORDINANZA
sul ricorso 25055-2013 proposto da:
TEIA TULLIO (c.f.:TEITLL58D12L483K);
PIERFRANCESCO SCATA’ ( c.f.:SCTPFR59P16G888K)
rappresentati e difesi dal secondo; elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrenti –
avverso l’ordinanza R.G. 527/2013 del TRIBUNALE di
PORDENONE del 19.10.2013, depositata il 21/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 cpc del seguente
tenore:
“1 — Tullio Teia, con il patrocinio dell’avv. Pierfrancesco Scata’ ,
propose ricorso a’ sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002 al Presidente del
Data pubblicazione: 04/05/2015
Tribunale di Pordenone, chiedendo la revoca del provvedimento del 5
aprile 2013 con il quale il giudice unico presso quel Tribunale aveva
respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio -in
relazione ad un procedimento penale che lo vedeva imputato del reato
di emissione continuata di fatture per operazioni inesistenti- sulla base
dal provento di tali illeciti.
2 — Il giudice designato respinse l’opposizione con decisione depositata
il 21 ottobre 2013; contro la stessa hanno proposto ricorso — con atto
depositato 1’11 novembre 2013 presso il Tribunale di Pordenone — sia
il Teia sia l’avv. Scata’, senza procedere a successiva notifica.
OSSERVA IN DIRITTO
I — In disparte la carenza di legittimazione dell’avv. Scata’ — che non è
portatore di alcun interesse, tutelato in via di azione dall’ordinamento,
a resistere alla mancata ammissione del proprio cliente al gratuito
patrocinio — reputa il relatore che la mancata notifica del ricorso (entro
il termine di venti giorni successivi alla notifica del provvedimento
reiettivo) alla Direzione delle Entrate renda il ricorso inammissibile e
quindi insuscettibile di concessione di termine per procedere
all’adempimento pretermesso, stante la maturata preclusione, non
potendosi applicare alla fattispecie il diverso opinamento delle Sezioni
penali di questa Corte laddove la mancata notifica abbia riguardato il
ricorso in opposizione ( su cui vedi Cass. pen Sez. IV, n.44916/2010)
II — Tale prospettata soluzione determina l’assorbimento del rilievo
relative) alla ripartizione , interna alla Corte, tra sezioni penali e quelle
civili nella subjecta materia , che ha portato all’erronea individuazione
della competenza delle Sezioni civili
P.Q.M.
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Ric. 2013 n. 25055 sez. M2 - ud. 12-02-2015
-2- della presunzione che il richiedente traesse il proprio sostentamento Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 bis; 375
n.1 cpc , per esser quivi dichiarato inammissibile"
. Osserva Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
le parti ricorrenti non hanno svolto argomentazioni critiche; il ricorso condanna al pagamento delle spese — non essendosi mai instaurato un
rituale contraddittorio- sussistono però i presupposti per il
versamento, da parte dei due ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del comma 1 quater dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
nonna del comma Iquelierdell art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso il 12 febbraio 2015 in Roma, nella camera di consiglio
della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione va dunque dichiarato inammissibile; se non deve farsi luogo a