Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8860 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Luciana Giuseppina – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19259/2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), CA.GO.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso per il primo e con

procura speciale del Dott. Notaio STANISLAO CAVANDOLI in MANTOVA

14/4/2005, REP. N. 74939 per il secondo;

– ricorrenti –

contro

B.A. (OMISSIS), G.M.G.

(OMISSIS), GO.ST. (OMISSIS) in proprio e

quale erede di BU.AU., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA F. CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato VISCO CLAUDIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRAISCI ALESSANDRO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 575/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA –

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 12/5/2004, depositata il 08/07/2004,

R.G.N. 1052/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI (per delega dell’Avv. BRUNO COSSU);

udito l’Avvocato SALVATORE LAMARCA (per delega dell’Avv. CLAUDIO

VISCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione affidata per la notificazione al servizio postale il 24 aprile 1998 B.A., G.M.G. e G. S., quest’ultimo in proprio e quale erede di Bu.Au., esponevano che, alla morte di B.G. titolare di un’azienda commerciale, B.A. ed Bu.Au., tra i quali si era costituita una società di fatto, avevano proseguito l’attività del loro padre affidando la contabilità e gli adempimenti fiscali al rag. C.O., il quale aveva loro consigliato, ai fini del risparmio fiscale, di costituire ciascuno di essi con il rispettivo coniuge due imprese familiari partecipanti alla società di fatto. Le denunce dei redditi relative al 1989 e 1990 erano state redatte dal C. imputando i redditi della società ad ognuno dei due soci nella misura del 50% ed imputando a ciascuno dei loro rispettivi coniugi la metà del reddito percepito dalle due imprese familiari. L’Ufficio delle II DD aveva quindi provveduto a notificare per ciascuno dei due anni due avvisi di rettifica rilevando l’erroneità dell’imputazione, a reddito d’impresa familiare, del reddito proveniente dalla società di fatto.

In esito al procedimento tributario era rimasto accertato il maggior debito di L. 59.690.000 a titolo di maggiori imposte, interessi e penalità. Ciò premesso, B.A., G.M. G. e Go.St., quest’ultimo in proprio e quale erede di Bu.Au., convenivano in giudizio il C. chiedendone la condanna al pagamento della somma suddetta oltre L. 7.200.000 corrisposta ad altro professionista che li aveva seguiti nel contenzioso tributario. In esito al giudizio, in cui il C. non si costituiva, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda attrice e condannava il convenuto contumace alla rifusione delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponevano appello Co.Br., Ca.Go. e C.G., quali eredi di C. O., ed in esito al giudizio di impugnazione, in cui si costituivano tutti gli appellati proponendo a loro volta appello incidentale in ordine alla misura delle spese processuali, la Corte di Appello di Brescia con sentenza depositata in data 8 luglio 2004 dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla Co., respingeva l’appello proposto dagli altri due appellanti principali ed, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava gli appellati alle maggiori spese di primo grado liquidandole in Euro 4.602,08.

Avverso la detta sentenza C.G. e Ca.Go.

hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono B.A., G.M.G. e Go.St. con controricorso. I ricorrenti hanno infine depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., e successivamente brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 2236 c.c., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale non avrebbe motivato in maniera adeguata sul fatto che, secondo parte della giurisprudenza, la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l’esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo. Nè inoltre avrebbe tenuto presente che la questione era quanto meno controvertibile così da escludere la responsabilità del professionista.

La censura è inammissibile oltre che infondata. A riguardo, deve sottolinearsi che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava sulla considerazione che “al C. non poteva sfuggire che il reddito prodotto dalla società non poteva che essere quantificato come reddito di partecipazione e come tale per intero esposto pro quota nella dichiarazione di ciascuno dei due soci senza possibilità di ulteriormente suddividerlo tra i partecipanti alle due imprese familiari” (cfr pag.13 della sentenza impugnata). E ciò, in quanto l’impresa familiare si realizza a mezzo della collaborazione prestata dai familiari all’attività svolta dall’imprenditore nell’impresa stessa, di cui questi risulta però titolare in via esclusiva.

Ne derivava – questa la conclusione della Corte territoriale – che il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante, forte della basilare nozione sopra riportata. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell’art. 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all’incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell’espletamento dell’incarico ricevuto.

Ciò posto, è appena il caso di premettere che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dai ricorrenti, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio. Al contrario, deve ritenersi che nella specie la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica e rispettosa della normativa in questione.

Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo della decisione, laddove censura la sentenza “per non aver spiegato con ampia e convincente motivazione che la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l’esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo familiare e che l’istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i diritti corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne avvale” (cfr pag.9).

Ed invero, le considerazioni riportate non si correlano in alcun modo con la motivazione della sentenza e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico affrontando una questione assolutamente estranea alle ragioni della decisione. Ma se le ragioni di gravame non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità, attesa la non riferibilità della censura alla sentenza d’appello impugnata. Ne deriva che la censura deve essere pertanto ritenuta, altresì, inammissibile.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 339 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., va osservato che, ad avviso dei ricorrenti, posto che l’affermazione del giudice di primo grado in ordine al mancato deposito della nota spese era frutto di un evidente errore di fatto rilevato dalla Corte d’Appello dagli atti di causa, il rimedio esperibile era la revocazione della sentenza e non l’appello. Quindi la Corte d’Appello avrebbe errato nell’accogliere l’impugnazione incidentale proposta.

La censura non va esaminata. Ed invero, con la memoria difensiva depositata nella cancelleria di questa Corte a norma dell’art. 378 c.p.c., il difensore dei ricorrenti ha espressamente rinunciato al secondo motivo di doglianza “in quanto frutto di errore”. Tale rinuncia, essendo riconducibile alla scelta dei mezzi tecnici ritenuti più idonei alla tutela dell’interesse della parte rappresentata e rientrando quindi tra le facoltà del difensore, esonera questo Collegio dalla trattazione della doglianza.

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 2.700,00 Euro di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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