Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8860 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10330/2019 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1951/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito l’Avvocato SQUILLACE in sostituzione del difensore officiato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 12 novembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Catanzaro. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto, in cui non è formulata alcuna difesa, “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti, nonchè violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità. Lamenta il ricorrente di aver depositato una denuncia relativa alla morte del fratello, esibita anche innanzi alla Commissione territoriale, e che tale documento non era stato preso in considerazione dalla Corte di appello. Rileva poi che l’affermazione di contraddittorietà formulata dal giudice distrettuale – quanto al fatto che il certificato di morte del fratello attestasse che la causa del decesso di questo fosse costituita, al contempo, da un omicidio e da cause naturali – era “frutto di una valutazione priva di logicità intrinseca”. L’istante si duole, inoltre, dell’errata e illogica valutazione quanto alla propria situazione familiare e osserva, infine, che la Corte di appello aveva dato atto dell’assenza di notizie in merito all’attentato citato dal ricorrente, ma non aveva dato conto di essersi attivato, con i propri poteri ufficiosi, per reperire informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente.

Con il secondo mezzo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 8, con riferimento allo status di rifugiato. Deduce l’istante che la Corte di merito non aveva tenuto conto che le compagini terroristiche, quali soggetti responsabili delle persecuzioni, si identificano nei soggetti non statuali in cui all’art. 5, lett. c), D.Lgs. cit. e che l’art. 7 dello stesso Decreto individua gli atti di persecuzione, tra cui la violenza fisica o psichica (presente nella vicenda del richiedente), mentre il successivo art. 8 “annovera la religione tra le ragioni suscettibili di riconoscimento dello status di rifugiato”.

Il terzo motivo contiene una censura di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, con riferimento la protezione sussidiaria. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice del gravame non avrebbe rilevato che le persecuzioni dirette per mano dei terroristi ben possano essere qualificate come “tortura o trattamento inumano e degradante” ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e la mancata comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente. Viene dedotto che l’odierno ricorrente aveva prospettato profili di vulnerabilità consistenti nel rischio di essere ucciso per ragioni religiose, nonchè la difficoltà dell’accesso alla giustizia e l’insufficienza dell’apparato statuale e che tali ragioni erano rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. E’ aggiunto: che il ricorrente aveva comunque descritto, nel verbale delle dichiarazioni raccolte innanzi alla Commissione territoriale, che la famiglia non aveva fissa dimora; che lo stesso istante aveva “allegato una profonda situazione di vulnerabilità, culminata nella morte del fratello e nella fuga della sua famiglia, dalla quale (era) stato costretto a separarsi per sopperire al proprio sostentamento”; che il rientro in patria esporrebbe lo stesso A.M. alla situazione di pericolo che aveva originato la fuga.

2. – I riassunti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

2.1. – La vicenda narrata alla Commissione territoriale è incentrata su di un attentato posto in atto, in occasione di una festività religiosa, ai danni dei fedeli di credo sciita, cui apparteneva lo stesso ricorrente. Quest’ultimo nell’occasione aveva precisato: che il fratello era stato nell’occasione ucciso; che egli aveva denunciato i fatti alle autorità di polizia; che aveva ricevuto minacce da parte degli attentatori, aderenti al (OMISSIS), i quali gli avevano ingiunto di ritirare la denuncia da lui presentata; che in seguito a ulteriori episodi (un’aggressione di cui era stata vittima la madre e una telefonata con cui gli era stato intimato “di non tornare a casa perchè lo cercavano per ucciderlo”), lo stesso istante aveva lasciato il Pakistan.

2.2. – La Corte di appello ha ritenuto non credibile il racconto sulla base di plurimi rilievi: ha ritenuto non verosimile che il richiedente avesse abbandonato la madre, già vittima della menzionata aggressione; ha osservato che il certificato di morte del fratello esponeva, contraddittoriamente, che lo stesso era deceduto per cause naturali e che era stato vittima di omicidio; ha evidenziato che A.M. non era stato in grado di riferire ove si trovasse la madre; ha infine osservato che se l’attentato descritto dal ricorrente fosse stato reale, esso sarebbe stato menzionato dai mezzi di informazione, e ciò non era accaduto.

Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782). Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente possedessero i caratteri di cui del cit. art. 3, comma 5, lett. c), secondo cui le dichiarazioni del richiedente sono ritenute veritiere se coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente la Corte di appello ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’accoglimento della domanda proposta. Nè l’istante può dolersi del giudizio formulato, in proposito, dalla Corte di merito, giacchè la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503), il quale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Il ricorrente, nel primo motivo, conferisce rilievo dirimente alla denuncia di morte del fratello: ma, anche a voler prescindere dalla assenza di specificità della censura, visto che è mancata la trascrizione, nel ricorso, del contenuto del documento, occorre osservare che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); va inoltre considerato che la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. 30 agosto 2019, n. 21881).

Per il resto, sfuggono al sindacato di legittimità gli apprezzamenti di fatto circa il valore probatorio da assegnare al certificato di morte del fratello del richiedente (con riferimento al quale sono state rilevate gravi contraddizioni quanto alle ragioni del decesso) e circa le dichiarazioni rese dallo stesso istante con riferimento alla propria situazione familiare, mentre per quanto attiene al presunto attacco terroristico, a torto l’istante imputa alla Corte di appello di non aver dato conto degli accertamenti svolti a tal fine, secondo quanto sarebbe invece prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: infatti, la sentenza contiene una diffusa trattazione circa gli attentati terroristici posti in essere in Pakistan, se pure nel quadro della verifica delle condizioni atte a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (pagg. da 6 a 9): d’altronde, il ricorrente nemmeno indica la fonte informativa – indebitamente trascurata, in tesi, dalla Corte di appello – da cui emergerebbe l’episodio da lui prospettato.

La non credibilità del racconto priva poi di rilievo le censure di cui al secondo e al terzo motivo. Esclusa, per le ragioni anzidette, la genuinità del racconto, la Corte di merito non aveva alcun motivo di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca reale consistenza a un tale rischio.

2.3. – Per quanto attiene al quarto mezzo di censura, la sentenza impugnata ha rilevato che non erano “emersi, in ragione della ritenuta non credibilità dell’appellante, concreti indici soggettivi tali da comportare il riconoscimento dell’invocata misura che (proteggesse) l’appellante dal rischio di essere immesso nuovamente – in conseguenza del rientro in Pakistan – in un contesto sociale politico è ambientale idoneo a determinare concretamente la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili”. Ha aggiunto non ravvisarsi una condizione di particolare vulnerabilità con riguardo al soddisfacimento dei bisogni alimentari e ha poi precisato che nel paese di origine non esisteva una situazione di emergenza sanitaria, ambientale o alimentare tale da precludere l’accesso a una vita dignitosa, non essendo sufficiente a giustificare la protezione umanitaria la mera aspirazione del richiedente a condizioni lavorative o di vita migliori.

Ciò posto, con riguardo alla non credibilità va ribadito quanto in precedenza affermato: essa impedisce di basare la forma di protezione invocata sui fatti narrati dal richiedente, che sono stati ritenuti non veritieri. Va aggiunto che l’accertamento di fatto del giudice del merito quanto al mancato riscontro di profili di vulnerabilità sfugge al sindacato di legittimità, mentre va disattesa la censura dello stesso istante vertente sulle proprie dichiarazioni alla Commissione territoriale, non risultando che la circostanza della mancata disponibilità, da parte sua, di una fissa dimora fosse stata oggetto di allegazione nel corso del giudizio di merito e, in particolare, che essa fosse stata fatta valere con l’appello: va ricordato, in proposito, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3. – Non vi sono spese da liquidare, non essendo stato notificato controricorso e non avendo l’Avvocatura dello Stato partecipato all’udienza.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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