Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 886 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Studio Medico Associato Rottoli & Migliavacca, in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 7, n. 108/7/06 del 4 maggio 2006, depositata

il 17 luglio 2006, notificata il 12 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Letto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad una

controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso

dell’IRAP per difetto del domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale presupposto impositivo, richiesta

rigettata in primo grado, ma accolta in secondo grado;

Preso atto che il contribuente non si è costituito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto che il ricorso poggia tre motivi: a) omessa motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36 per contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione alla pronuncia sull’istanza di rimborso per l’annualità d’imposta 1999; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato relativamente al primo e secondo motivo dato che sussiste effettiva contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in quanto mentre nella motivazione si legge la pag. 2 che l’appello è fondato e deve essere accolto limitatamente agli anni d’imposta 1998 e 2000, nel dispositivo l’amministrazione è condannata al rimborso dell’intero importo chiesto dal contribuente, comprensivo quindi anche dell’anno 1999. E’ inammissibile invece il terzo motivo (per l’anno 1999) per la genericità del quesito di diritto formulato;

Ritenuto, pertanto, che debba essere consequenzialmente cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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