Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 886 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 886 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 8161-2008 proposto da:
DANILOVA

MARIA

DNLMRA69P62Z154R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82, presso lo
studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PEROZZI CRISTINA;
– ricorrente 2013
2101

contro

COMUNE DI CORROPOLI, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 9715-2008 proposto da:
COMUNE DI CORROPOLI 820028200676 in persona del

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Data pubblicazione: 17/01/2014

sindaco e legale rappresentante p.t. Dott. PAOLO
D’ARISTOTELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 124, presso lo studio dell’avvocato CORRADI
MARIA FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CONSORTI DANILO giusta delega in atti;

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., DANILOVA MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2007 del TRIBUNALE DI
TERAMO SEDE DISTACCATA DI GIULIANOVA, depositata il
02/10/2007, R.G.N. 168/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato CRISTINA PEROZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del 3 ° motivo di ricorso
principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso
incidentale;

2

– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del settembre 2001 Danilova Maria conveniva
dinanzi al giudice di Pace di Neretto il comune di Corropoli e
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla
vettura di sua proprietà e condotta da terzi, sprofondata in una

contestando la dinamica e chiamava in garanzia la VITTORIA
assicurazione. La assicurazione si costituiva e chiamava in lite
la srl Mida che aveva operato quale appaltatrice alla
manutenzione della strada, ma la società non si costituiva.
2.11 giudice di Pace con sentenza del 30 giugno 2005 rigettava
la domanda e condannava la attrice a rifondere le spese alle
parti costituite.
3.Contro la decisione proponeva appello la Danivola chiedendo la
riforma della decisione sulla base di tre censure, ma la
impugnazione non era proposta nei confronti della società
appaltatrice rimasta contumace; resistevano il Comune e la
assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame.
4.11 tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con
sentenza del 2 ottobre 2007, ha rigettato lo appello confermando
la sentenza del giudice di Pace, e condannando l’appellante a
rifondere le spese del grado alle controparti.
5.Contro la decisione ricorre Danilova, proponendo cinque motivi
di ricorso, resiste il Comune e propone ricorso incidentale
affidato a tre motivi.

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voragine aperta sulla strada comunale. Si costituiva il comune

La ricorrente ha prodotto memoria. I RICORSI sono stati
previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.1 ricorsi non meritano accoglimento, risultando infondato il
ricorso principale ed inammissibile quello incidentale.

principale e di quello incidentale ed a seguire la confutazione
in diritto.
6.1. SINTESI DEL RICORSO PRINCIPALE.
Nel PRIMO motivo a ff 3 si deduce come vizio della motivazione
circa un fatto decisivo la circostanza che la assicuratrice
VITTORIA ha richiesto le prove solo dopo la decorrenza dei
termini concessi dal giudice di pace, che aveva stabilito il
deposito delle indicazioni istruttorie entro il 13 aprile
2003.La eccezione di tardività è stata sollevata il 9 giugno
2003.
A FF 4 si propongono due quesiti: IL PRIMO è IN DIRITTO

e

si

deduce che la ammissione di prove inammissibili vulnera il
principio del contraddittorio e pregiudica l’intero giudizio, il
secondo quesito attiene alla inutilizzabilità delle prove
ammesse, con motivazione insufficiente.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce la ultrapetizione con violazione
dello art.112 c.p.c. e si aggiunge la contraddittorietà della
motivazione su fatto decisivo.
Il quesito di diritto a ff 5 recita “Dica la Corte se il giudice
di appello abbia potuto legittimamente rilevare di ufficio il

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PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre una sintesi del ricorso

difetto della notifica del ricorso alla terza convenuta in primo
grado, rimasta contumace, ed abbia potuto legittimamente
rigettare la domanda, decidendo ex officio e senza eccezione di
parte, che 11 Comune convenuto, benché fosse ente appaltante del
lavori di manutenzione, fosse esente da responsabilità e che

notificarsi l’atto di appello, quale unica responsabile dello
evento.
A ff 6 sub B2 IL FATTO CONTROVERSO è indicato nel riferimento
alla responsabilità del COMUNE E DELLA DITTA APPALTATRICE e
nella contraddittoria motivazione data su tale punto.
NEL TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione
dello art. 331 c.p.c. sul rilievo che la causa era unica e
inscindibile anche con la società appaltante MIDA e che doveva
essere integrato il contraddittorio.
IL QUESITO è a ff 7 in termini.
Nel QUARTO MOTIVO si deduce l’error in procedendo per la
violazione dello art.332 c.p.c. sul rilievo che se la
impugnazione riguarda cause scindibili e la impugnazione era
stata proposta solo da alcuna delle parti o nei confronti di
alcuna di esse, il giudice doveva ordinarne la notificazione
alle altre, fissando un termine per la notificazione, e si
deduce ancora la nullità della sentenza per il mancato impulso
dato dal giudice.
IL QUESITO a ff 10 è in termini.

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alla società terza, convenuta solo in primo grado,avesse dovuto

NEL QUINTO MOTIVO si deduce violazione ed errata interpretazione
degli art.2043 cc e 14 del D.1g 1992 n.285, ed a seguire sub
5,1-5,2-5,3 ulteriori tre violazioni di legge con riferimento
agli artt.2043 3 2049, art.2051 e infine 115 C.P.C.
Al FF 18 si formulano quindi in sequela cinque quesiti di

relazione alla responsabilità del COMUNE quale committente, o
quale custode, o in relazione ai poteri di vigilanza e controllo
che il Comune doveva esercitare in relazione al cantiere
esistente sulla strada comunale dove era la voragine.
6.2. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la inapplicabilità dello art.2043 cc
e la insindacabilità dello accertamento del merito. NESSUN
QUESITO SI FORMULA.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce la inapplicabilità dello art.1901
c.c. e la sussistenza della garanzia assicuratva. Pur citandosi
a ff 12 un autorevole arresto delle SU 2007 N.4631, la citazione
non si risolve in un congruo quesito.
NEL terzo motivo se deduce la violazione dello art.2697 cc. e la
carenza di prova del danno. LA CENSURA NON RECA IL PRESCRITTO
QUESITO.
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO7.1. DEL RICORSO PRINCIPALE.
Premesso che il ricorso ratione temporis è soggetto al regime
dei quesiti, si osserva:

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diritto, sostenendosi la violazione delle norme richiamate in

il primo motivo del ricorso propone due distinte censure,una in
diritto e la seconda per vizio della motivazione. La censura in
diritto che lamenta la acquisizione di prove dedotte dalla
società assicuratrice, è priva di autosufficienza posto che non
contesta la chiara ratio decidendi in punto di valutazione dello

fattispecie, nella quale la parte attrice ha inteso convenire in
giudizio il solo committente, e pertanto la incidenza delle cd
prove tardiva rispetto alla ricostruzione fattuale, ampia ed
analitica, non risulta in alcun modo specificata,con la
violazione del momento di sintesi e la formulazione di un
quesito incongruo per la fattispecie sostanziale sussulta
rispetto al tema decidendi. IL MOTIVO configge con la ragione
precettiva della prima parte dello art.366 bis e 366 n 6 in
relazione alla mancata indicazione e descrizione degli atti
processuali rispetto ai quali la eccezione di nullità radicale
si fonda. VEDI tra le significative i recenti arresti di Cass.18
luglio 2007 n.16002 e 26 febbraio 2008 n,5073.
La

seconda

censura,

come

vizio

della

motivazione,

inammissibile, mancando un idoneo quesito riferibile al vizio
motivazionale che invece attiene alla analitica e congrua
valutazione dell’intero contesto probatorio, e quindi
contravvenendo la chiaro precetto della seconda parte dello
art.366 bis.
ANCHE il secondo motivo presenta, preliminarmente il problema
del cd. cumulo delle censure, che la norma dello art.366 bis,

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intero contesto probatorio nella ricostruzione della complessa

correlata con lo art.360 c.p.p. esige essere proposte in modo
autonomo ed autosufficiente.
Anche a poter superare la contestualità delle due censure, la
seconda delle quali, per vizio della motivazione è di per sé
inammissibile per la incongrua indicazione del fatto

sin dal primo grado, nella scelta del responsabile del danno,
resta infondato anche il quesito proposto come quesito di
diritto per ultrapetizione, posto che non considera la chiara
ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 7 della
motivazione, dove è detto che

“stando alla prospettazione

fattuale e giuridica perseguita dalla appellante, con
riferimento al soggetto effettivamente responsabile e che
avrebbe dovuto risarcire il danno, la sentenza del giudice di
pace è definitivamente passata in giudicato, non essendo stato
neanche notificato lo atto di appello alla Mida srl “.
Nessun error in procedendo risulta compiuto,posto che la scelta
della difesa della DANILOVA, attiene ad un litisconsorzio
sostanziale delimitato secondo il dictum non impugnato della
sentenza del giudice di pace.
IL MOTIVO è dunque ammissibile ma infondato.
IL TERZO E QUARTO MOTIVO vengono in esame congiunto, pur
prospettando in alternativa, le conseguenze della scindibilità o
inscindibilità della posizione della società Mida, contumace in
primo grado ma non citata in secondo grado.

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controverso, anche in relazione alla linea processuale tenuta

ENTRAMBI i motivi sono inammissibili rispetto alla rilevata
efficacia del giudicato interno, come risulta dalla chiara ratio
decidendi di cui al ff 7 della motivazione.
IL QUINTO MOTIVO, decisamente cumulativo, propone cinque quesiti
di diritto a sostegno della tesi della responsabilità del COMUNE

vigilanza e controllo su di un bene delimitato.
IL MOTIVO,proprio in ragione del cumulo in sequela, risulta
inammissibile risultando incongruo in tutti i suoi quesiti,
rispetto alla complessa fattispecie considerata dalla Corte di
appello, motivando a ff 5 della motivazione in punto della
esclusione della responsabilità del COMUNE COMMITTENTE, con la
citazione di due congrui precedenti giurisprudenziali di questa
CORTE, in termini CASS III sez sentenze 15782 e 11371 del 2006
con la opportuna citazione delle massime ufficiali del CED.
IN sostanza la inammissibilità per effetto del cumulo deriva
dalla pretesa di riprendere e ricostruire una fattispecie nella
quale la parte lesa non contesta le difese del COMUNE verso la
ditta

appaltatrice,

ma

sostiene

la

responsabilità

del

committente che è stata esclusa in linea di fatto e di diritto
con congrua e corretta motivazione.
IL RICORSO DEVE ESSERE PERTANTO RIGETTATO.
7.2. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE.
I tre motivi risultano inammissibili difettando dei requisiti di
fatto e o di diritto.

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quale committente o quale custode e in relazione ai poteri di

8.IN RELAZIONE ALLA RECIPROCA SOCCOMBENZA ED ALLA COMPLESSITA
DELLE QUESTIONI IN ESAME si giustifica la compensazione delle
spese processuali tra le parti costituite.
P.q.M.

RIUNISCE i ricorsi, rigetta il ricorso principale, inammissibile

del giudizio di cassazione.
ROMA 13 NOVEMBRE 2013.

quello incidentale del comune e compensa tra le parti le spese

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