Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 886 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Antonelli Franco,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Antonelli, n.

50;

– ricorrente –

contro

SUPERCONDOMINIO COMPLESSO RESIDENZIALE (OMISSIS), in

persona dell’amministratore condominiale, rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Geromel Donatella Maria Ines, elettivamente domiciliato nel suo

studio in Roma, via I. Goiran, n. 23;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore

condominiale, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. Donatella Maria Ines Geromel,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via I. Goiran, n.

23;

– controricorrente –

e contro

G.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Sergio Martinelli,

selettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Donatella Maria

Ines Geromel in Roma, via I. Goiran, n. 23;

controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

1542 del 23 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Donatella Maria Ines Geromel;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 8 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

” C.M. e M.L.G. e convenivano innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il complesso residenziale (OMISSIS), in persona dell’amministratore condominiale pro-tempore rag. G.P., il condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore rag. G.P., nonchè il G. personalmente, per sentire dichiarare l’invalidità di diverse delibere condominiali poste a fondamento delle posizioni debitorie degli attori. Deducevano, in particolare, la carenza di legittimazione del G. quale amministratore del complesso residenziale (OMISSIS) ed affermavano che le delibere adottate in occasione delle assemblee intercondominiali erano assolutamente mille, atteso che non esistenza alcun supercondominio, ma solo tre condomini distinti, onde l’assemblea supercondominiale non poteva sostituirsi alle assemblee dei vari condomini.

I convenuti resistevano alla domanda attrice.

Con sentenza n. 102 depositata il 23 febbraio 2004, il Tribunale di Bassano del Grappa respingeva la domanda avanzata dagli attori.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1542 del 23 settembre 2009.

La Corte territoriale ha ritenuto validamente costituito il supercondominio in oggetto, sia in forza del presupposto essenziale, costituito dall’esistenza di impianti, servizi e cose di uso comune, sia in forza delle delibere delle assemblee adottate all’unanimità dai condomini dei diversi fabbricati.

La Corte di merito ha anche confermato l’intervenuta decadenza ex art. 1137 cod. civ. dall’impugnazione degli ulteriori vizi delle delibere, posto che l’ultima delibera impugnata risale al 12 agosto 2001, mentre l’atto di citazione risulta notificato il 23 novembre 2001, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 1137 cod. civ. Le censure mosse – ha rilevato la Corte di Venezia – attengono all’attribuzione di spese voluttuarie ed in generale all’inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese e sono quindi riconducibili al vizio di annullabilità. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il C., sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, il complesso residenziale (OMISSIS), il condominio (OMISSIS), nonchè il G.. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1117, 118, 1135, 1136 e 1150 cod. civ. Si chiede di stabilire se, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., in assenza di specifica convenzione ad hoc, possa validamente trasferirsi il diritto reale di ciascun legittimo titolare originario in capo ai nuovi presunti titolari; se, ai sensi degli artt. 1117, 1118 e 1350 cod. civ., in assenza di specifico titolo contrattuale, possa nascere un ente di gestione diverso dal singolo stabile condominiale per il solo fatto che un servizio venga reso da terzi estranei in forma comune a più edifici; se, ai sensi degli artt. 1135 e 1136 cod. civ., le decisioni dell’assemblea di un condominio possano essere modificate dalle decisioni assunte da più condomini riuniti e convocati con modalità varie.

Il secondo mezzo censura omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti della controversia prospettati dalle parti e decisivi per il giudizio. I due motivi – i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La Corte d’appello ha rilevato, con logico e motivato apprezzamento, che nella fattispecie in esame, ferma la non contestata esistenza di servizi comuni, costituiti da manutenzione, illuminazione e gestione di strade di accesso ai diversi fabbricati, rete idrica nella sua globalità, servizio relativo alla manutenzione e pulizia delle scale, dei locali e delle parti comuni, spese di manutenzione di beni e servizi acquistati dal complesso residenziale, risulta documentalmente provato che, con delibere adottate in data 2 ottobre 1976, le singole assemblee condominiali del centro residenziale (OMISSIS), del centro residenziale (OMISSIS), vale a dire la totalità dei fabbricati costituenti il complesso residenziale Le Laite e Calmasino, ebbero a statuire, all’unanimità, l’unificazione dell’amministrazione dell’intero centro residenziale, in conformità alle indicazioni di amministrazione unitaria già espresse nei regolamenti condominiali dei singoli fabbricati.

Tanto premesso, la Corte territoriale – nell’accertare la costituzione del supercondominio – si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui come, in vero, la particolare comunione regolata dagli artt. 1117 ss. cod. civ. si costituisce, Ipso aure et facto, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, nel momento in cui l’unico proprietario di un edificio questo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine, così anche il supercondominio, istituto d’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale basato sull’interpretazione estensiva delle norme dettate per il condominio negli edifici, viene in essere, del pari Ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2008, n. 2305).

Tale principio di diritto è particolarmente significativo nella presente vicenda, perchè emesso da questa Corte a conclusione di una controversia pendente tra le stesse parti, nella quale il C. si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal complesso residenziale (OMISSIS). Il fatto che la Corte di cassazione abbia rigettato, in quella sede, il ricorso del C., sta a significare che l’esistenza del supercondominio – anche allora punto controverso – è stata accertata già con sentenza passata in giudicato e non può più essere messa in discussione.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che, ad avviso del Collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria che giustificano la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, si impone il rinvio della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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