Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 886 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18902/2014 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO LUBELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 16/12/2013, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’avv. D.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia che il 14 gennaio 2014 ha riformato la decisione della CTP – Bari e ha rigettato la domanda della contribuente diretta a ottenere l’annullamento della cartella di pagamento per omesso versamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2007. Il fisco resiste con controricorso.

Coi due motivi la ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2; art. 2697 c.c.) e subordinati errori di giustificazione della decisione di merito sul fatto la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di una segretaria.

L’impugnazione è centrata correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato da giudice d’appello. Il che comporta l’accoglimento delle censure di diritto e l’assorbimento delle correlate censure di fatto.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento, cassazione senza rinvio e accoglimento nel merito della domanda introduttiva (art. 384 c.p.c.). Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione di tutte le spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva; compensa per intero le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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