Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8859 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 18/04/2011), n.8859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25484-2006 proposto da:

PETROL SUD SRL, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore F.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DRAGO ROMOLO, con studio in

90141 PALERMO, Via Dante N. 119, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA SICILIA SPA, (OMISSIS), in persona dell’avv. G.

M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANGIONE SALVATORE giusta

procura in calce al controricorso;

– controra corrente –

e contro

COM CASTELTERMINI;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

26/07/2006; R.G.N. 6789/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Per costante giurisprudenza di questa corte di legittimità, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le ordinanze con cui il giudice dell’esecuzione revoca o modifica un proprio, precedente provvedimento, atteso che l’ordinanza di revoca dell’assegnazione non è un provvedimento definitivo nell’ambito del processo esecutivo, attesa la esperibilità dei rimedi di legge dell’istanza di modifica o di revoca, ovvero dell’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (Cass. 10840/2001, tra le altre).

Essendo stato impugnato, nella specie, proprio un provvedimento di revoca dell’ordinanza di assegnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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