Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8859 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Settimo Milanese, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso l’avv. Gizzi Fabrizio,

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Marino giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Italtel S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Attilio Frigger 106, presso l’avv. Tamponi

Michele, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Mainardi

Alessandro, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 38/24/04 del 3/12/04.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/2/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

Udito l’avv. Fabrizio Gizzi per delega dell’avv.

Giuseppe Marino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fuzio Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Settimo Milanese propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato integralmente cinque dei sette avvisi di accertamento ICI impugnati dalla Italtel S.p.A. e gli altri due “limitatamente all’irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione negli anni successivi a quello della dichiarazione presentata dalla societa’ contribuente”.

La societa’ contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo, complesso, motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto i profili della violazione di legge, della nullita’ della sentenza e del vizio di motivazione, quanto alla ritenuta inammissibilita’ delle controdeduzioni del Comune appellato, depositate il 21/10/04, in vista dell’udienza del 9/11/04, e dunque ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello, avvenuta il 17/5/04, di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54.

1.1.- Il primo motivo e’ inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di contenzioso tributario, la tardivita’ della costituzione in giudizio del resistente – disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 54 – non comporta, sia in base alle norme indicate, sia alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (alle quali rinvia l’art. 1, citato D.Lgs.), alcun tipo di nullita’, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassativita’ delle relative cause, ex art. 156 cod. proc. civ., ma determina soltanto la decadenza dalla facolta’ di chiedere o svolgere attivita’ processuali eventualmente precluse (Cass. 21212/04, 5645/06, 6380/06).

Il ricorrente, tuttavia, non deduce quale sarebbe, nell’economia della decisione, l’efficacia causale della ritenuta inammissibilita’ delle proprie deduzioni ed anzi afferma che, al punto 2.4. della sentenza, e’ espressamente affrontata una questione sollevata esclusivamente in sede di controdeduzioni all’appello, con cio’ implicitamente smentendo che il giudice di appello abbia effettivamente omesso di considerare le sue difese.

2.- Con il secondo motivo il Comune reitera l’eccezione, gia’ disattesa dal giudice tributario, di illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), per violazione della delega.

2.1.- L’eccezione e’ manifestamente infondata.

Assume il ricorrente che la norma sarebbe incostituzionale se interpretata nel senso che l’applicazione dell’ICI sarebbe esclusa sulle aree edificabili per il fatto che esse abbiano destinazione pertinenziale, essendo tale esenzione in contrasto con la norma di delega secondo cui sono soggette ad ICI le aree edificabili a qualsiasi uso destinate.

Siffatto presupposto interpretativo e’ peraltro errato, in quanto la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a), – relativa alla tassazione dei fabbricati – afferma al contrario che si considera parte integrante del fabbricato non solo l’area su cui il fabbricato stesso sorge, ma anche quella che ne costituisce pertinenza, non ponendo quindi per tale area alcuna esenzione.

3.- Con il terzo e quarto motivo il ricorrente deduce i vizi di motivazione insufficiente o contraddittoria e di violazione di legge riguardo alla nozione ed alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra gli edifici di proprieta’ Italtel e le aree scoperte circostanti.

3.1.- Il terzo ed il quarto motivo sono fondati.

Il giudice tributario afferma che “la questione dell’accertamento del nesso pertinenziale delle aree non edificate” e’ ininfluente nel giudizio, in considerazione del criterio adottato dal Comune “che eleva a presupposto di imposta non gia’ le singole porzioni in catasto, che risultino possedute dal contribuente, bensi’ (…) la complessiva proprieta’ fondiaria, della quale si valuta sinteticamente la residua potenzialita’ edificatoria”.

Il criterio adottato dal Comune, e pedissequamente seguito dal giudice tributario, e’ tuttavia erroneo, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a), la questione della legittimita’ degli accertamenti ICI impugnati, quanto alle aree non edificate, non puo’ che essere risolta mediante il ricorso, in diritto ed in fatto, al concetto di pertinenza.

4.- Con il quinto motivo il ricorrente, sotto i profili della motivazione illogica e contraddittoria e della violazione di legge, censura la sentenza impugnata quanto all’affermazione secondo cui il giudice tributario non avrebbe potuto accogliere solo parzialmente il ricorso della societa’ contribuente.

4.1.- Il quinto motivo e’ fondato.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce con convinzione, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, egli non puo’ limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06).

Nella specie, la stessa contribuente aveva riconosciuto la tassabilita’ ICI “delle aree indicate al Foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS)”, sicuramente ricomprese negli accertamenti, cosicche’ l’affermazione del giudice tributario, secondo cui sarebbe stato impossibile accogliere solo parzialmente il ricorso, risulta erronea e contraria ai principi del processo tributario.

5.- Con il sesto motivo il ricorrente censura l’annullamento, quanto alle sanzioni, degli avvisi di accertamento nn. 31 e 32, sotto i profili della violazione di legge e della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5.1.- Il sesto motivo e’ fondato.

Risulta dalla stessa narrativa della sentenza che la societa’ aveva contestato le sanzioni assumendo, in via principale, che “queste dovevano limitarsi all’anno della dichiarazione, non sussistendo per gli anni successivi alcun obbligo dichiarativo D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, comma 4”.

La stessa contribuente riconosceva dunque implicitamente di non aver presentato la dichiarazione, ma sosteneva che tale comportamento potesse essere sanzionato con riferimento al solo anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il giudice tributario di secondo grado ha evidentemente equivocato riguardo al significato della tesi della societa’ contribuente, assumendo che essa avesse presentato una dichiarazione che la stessa societa’ aveva implicitamente negato di avere mai presentato e percio’ annullando gli avvisi di accertamento nn. 31 e 32 – in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – quanto all’intero ammontare delle sanzioni.

6.- Accolti il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a quanto accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che procedera’ ad un nuovo esame dell’appello facendo applicazione dei principi di diritto enunciati.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo ed accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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