Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8859 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8859 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 15886-2013 proposto da:
TRAPANI DOMENICA TRPDNC43P611371Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPION1 237, presso lo studio
dell’avvocato GEMMA SURACI, rappresentata e difesa dall’avvocato
NATALE POLIMENI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CAMBARERI GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE 1, presso Io studio dell’avvocato ANTONINO
SPINOSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO
MODAFFERI, GIOVANNI VIOLI, giusta delega a margine del
controricorso;

controricorrente –

Data pubblicazione: 04/05/2015

avverso la sentenza n. 348/2012 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 14.6.2012, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
dato atto del deposito di relazione ex art. 380 bif cpc del seguente
tenore:
1 “— La Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunziando sentenza
n. 348/2012, ha respinto il gravame proposto da Domenica
Trapani avverso la pronunzia n. 700/2003 del Tribunale reggino
con la quale era stata accolta la domanda del confinante Gerardo
Cambareri, vòlta a far condannare la prima all’esecuzione di una
serie di opere per ridurre a distanza legale alcuni particolari
costruttivi dell’immobile della confinante e per la riduzione di
vedute sul fondo di esso attore; in particolare la Corte distrettuale
ha posto a base della sua decisione il riscontro dei confini, sulla
base dei titoli di provenienza, come emergenti dall’analisi di
apposita consulenza tecnica.
2 La Trapani ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione,
sulla base di un unico motivo di annullamento, contrastato con
controricorso dal Cambareri.
3 Sostiene la ricorrente che la Corte del merito avrebbe adottato una
motivazione viziata — riportata come omessa ed insufficiente —
laddove non avrebbe preso in considerazione le difformi
conclusioni esposte dal proprio tecnico che, con mezzi strumentali,
avrebbe identificato le linee confinarie in modo difforme da quelle
dell’ausiliare, in modo da poter affermare il rispetto delle distanze
legali da parte propria.
4 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità — nella specie
concretizzatosi nel principio di autosufficienza del ricorso- laddove
Ric. 2013 n. 15886 sez. M2 – ud. 12-02-2015
-2-

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non ha esposto le critiche che eventualmente il tecnico della
ricorrente avr9bbe mosso alle conclusioni del CTU né ha preso in
esame le articolate deduzioni di quest’ultimo poste a base delle

II

1.11e, x”

‘ Wriclusibni trasfifse bella felaio’ne Vediíica anàlitiChinéiité
riportate nel controricorso): così facendo la censura non è
riconducibile al lamentato vizio di motivazione ma si riduce ad una
generica non condivisione degli approdi interpretativi cui è
pervenuta la Corte del merito.

Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a’
e

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sensi degli artt. 375 n.1 , 376 e 380 bis cpc, per essere dichiarato

Osserva
Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche
, Il ricorso va dunque rigettato — essendo riservata la pronuncia di

AI . ‘ .`

inammissibilità al ricorso non corrispondente allo schema legale-;
cdn’ségtiela cbridanna della sóccombente ‘al pagarrienio delle spese del
giudizio di legittimità secondo la quantificazione indicata in
dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
▪ i’icó`rg6 s’ié§S-6,- à. niStmt del codina 1 q”” dell’art. 13; ‘d.P.R. n.

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115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi,
nonché spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore della
,parte contro ricorrente; dichiara la. sussistenza dei presupposti per il

Ric. 2013 n. 15886 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a. -quello dovuto per, il’ ticorsb stesso, a
norma del comma I bh dello stesso art. 13.
Così deciso il 12 febbraio 2015 in Roma, nella camera di consiglio
della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

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