Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8858 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. III, 18/04/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 18/04/2011), n.8858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21481-2006 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERITIVO DI MONTECORVINO ROVELLA, (OMISSIS),

nella qualità di mandataria con rappresentanza della BCC Securis

srl, in persona del presidente avv. D.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato CESAREO GERARDO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSAPEPE ROBERTO giusta mandato a margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA GIAN

GUIDO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASSA RUR ART BANCA CRED COOP BATTIPAGLIA SCARL, UNIPOLO ASSIC SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2492/2005 del TRIBUNALE di SALERNO, 4^ Sezione

Civile, emessa il 3/01/2005, depositata il 01/09/2005, R.G.N.

2094/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Roberto ROSAPEPE; udito l’Avvocato Gian Guido

PORCACCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO

Nel corso di una procedura esecutiva pendente nei confronti di F.G., la Banca di Credito Cooperativo di Montecorvino Rovella propose opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso il decreto con il quale il G.E. di Salerno aveva rigettato una sua precedente istanza volta ad ottenere l’assegnazione dei beni pignorati costituenti l’unico lotto in vendita della esecuzione immobiliare pendente contro la debitrice.

L’opponente si doleva della erroneità del provvedimento di rigetto – fondato sulla ritenuta tardività dell’istanza rispetto alla precedente udienza fissata per la vendita, deducendo che il termine di dieci giorni (pacificamente decorso, nella specie) previsto dall’art. 588 c.p.c. non aveva natura perentoria, onde alcuna situazione processuale preclusiva dell’accoglimento dell’istanza in parola poteva legittimamente dirsi verificata.

Il giudice unico presso il tribunale di Salerno, nel rigettare l’opposizione, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che la quaestio iuris sulla quale il Giudice dell’opposizione era chiamato a delibare atteneva alla legittimità, o meno, della presentazione di un’istanza di assegnazione di beni oltre il termine di 10 giorni di cui all’art. 588 c.p.c.;

2) che, in limine, non poteva predicarsi in alcun modo la natura perentoria del detto termine, attesone l’indiscutibile carattere dilatorio (ovvero acceleratorio);

3) che, in consonanza con il pensiero della più accreditata dottrina, la legittimità di una proposta di assegnazione oltre la decade di cui all’art. 588 non poteva escludersi volta che tale proposta fosse stata avanzata prima della data dell’udienza fissata dal G.E. per la prosecuzione del giudizio;

4) che, per altro verso, il rigetto dell’istanza tardiva di assegnazione doveva dirsi del tutto conforme a diritto qualora il giudice avesse già pronunciato decreti o ordinanze incompatibili con l’istanza medesima, così ponendo in essere una situazione di irredimibile preclusione processuale, all’esito del passaggio della procedura ad una fase non più compatibile con l’invocata assegnazione;

5) che, nella specie, pur in mancanza della fissazione di una specifica udienza successiva a quella in cui si era rilevata l’impossibilità della vendita, il G.E. aveva, proprio in detta ultima udienza, prefigurato, entro i dieci giorni successivi ad essa (quale conseguenza della mancata presentazione di istanze di assegnazione o di amministrazione giudiziaria), l’estinzione della procedura, previa liquidazione della eventuale massa attiva, onde la trasmutazione alla fase successiva alla liquidazione dei beni (ricomprendente ipso facto la stessa assegnazione) risultava già preordinata, nell’ordinanza impugnata, in modo del tutto automatico;

6) che il decorso della decade dall’udienza fissata per la vendita, in uno con la prefigurazione delle predette conseguenze da parte del G.E., aveva inevitabilmente comportato il consolidamento della valutazione del medesimo giudice sulla impossibilità di qualunque utile prosecuzione del processo;

7) che, avendo, pertanto, il G.E. già disposto per la fase successiva al riscontro della mancata vendita (sia pur senza fissare un’apposita udienza ad hoc), non sarebbe stato possibile presentare l’istanza di assegnazione.

L’Istituto di Credito ha impugnato la sentenza del tribunale di Salerno con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso F.G..

Le parti hanno entrambe depositato memorie.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 588 c.p.c..

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c..

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost..

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 590 e 591 c.p.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono nel loro complesso meritevoli di accoglimento.

Sulla incontestata premessa in diritto della natura non perentoria del termine di dieci giorni di cui all’art. 588 c.p.c., difatti, il giudice dell’esecuzione, sia pur con motivazione elegante, approfondita e suggestiva, ha ritenuto, nella specie, legittimo modificarne tale irredimibile natura per effetto di un proprio provvedimento “anticipatorio”, a suo dire “prefigurante” (sia pur sorretto da condivisibili intenti acceleratori di una procedura apparentemente stagnante nel suo iter funzionale) una successiva quanto automatica estinzione del processo pur in mancanza della necessaria fissazione della successiva udienza.

Tale iter provvedi mentale integra gli estremi della violazione di legge volta che, da esso, scaturisce, quale conseguenza necessaria, un mutamento (del tutto illegittimo) della natura di un termine, da ordinatorio in perentorio, con conseguente “creazione” di una situazione di preclusione processuale da parte del G.E. in assenza di disposizione legislativa esplicitamente o implicitamente dettata in tal senso.

La conseguenza del decisum del giudice dell’esecuzione campano risulterebbe, all’evidenza, quella di riconoscergli non solo il potere di fissare nuovi termini decadenziali (in violazione dell’art. 152 c.p.c.), ma anche quello di decretare discrezionalmente l’estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che tale estinzione “prefiguri” in assenza di fissazione di nuova udienza, e al di fuori dei casi previsti dalla legge, giusta disposto dell’art. 630 c.p.c., norma che, se pare legittimamente applicabile con riferimento al mancato o tardivo compimento di atti in un termine la cui perentorietà emerga dalla legge, non può per altro verso prescindere, quoad effecta, da una espressa previsione normativa in tal senso (si pensi all’omesso o tardivo deposito della domanda di vendita, fattispecie senza meno inquadrabile nell’estinzione per inattività, volta che l’assoggettamento all’estinzione, nella disciplina dell’art. 497 c.p.c., benchè non emerga esplicitamente dalla lettera della legge, discende non già dal “sistema”, ma dalle conseguenze espressamente sancite nella stessa norma in ordine alla definitiva inefficacia del pignoramento. Analogamente, con riferimento all’art. 549, esplicita risulta l’attribuzione della natura perentoria al termine per l’instaurazione del giudizio cognitivo incidentale per la determinazione dell’oggetto del processo esecutivo, mentre ancora riconducibili alla categoria dell’estinzione per inattività delle parti e alla riserva di legge di cui all’art. 630 appaiono le eccezionali disposizioni di legge dettate in tema di espropriazioni pendenti nei confronti di enti locali per i quali è stato dichiarato lo stato di dissesto, ovvero quella di cui all’art. 567, che riconduce al mancato deposito della documentazione catastale nel termine di 60 giorni la espressa sanzione dell’estinzione del procedimento).

In mancanza di una esplicita disposizione normativa, non era dunque consentito al giudice dell’esecuzione trasformare, sia pur attraverso una sorta di “procedimento processuale indiretto”, un termine ordinatorio in perentorio, previa prefigurazione anticipata dell’estinzione della procedura in epoca anteriore alla scadenza del termine stesso.

Le valutazione sull’opportunità di proseguire o meno la procedura esecutiva, per altro verso, alla luce del pur invocato art. 111 Cost., non potevano essere rimesse alla sola discrezionalità del giudice della esecuzione, onde nemmeno la irredimibile constatazione dell’inutilità della prosecuzione del processo, per quanto fondato sul principio della sua ragionevole durata, ne avrebbe consentito una pronuncia di estinzione anticipata, mentre le stesse disposizioni degli artt. 590 e 591 c.p.c. (fissazione dell’udienza di audizione delle parti, disposizioni in ordine all’amministrazione giudiziaria o ad un nuovo incanto) appaiono del tutto ostative alla pronuncia di estinzione oggi impugnata.

Il ricorso è pertanto accolto.

La sentenza del tribunale di Salerno deve essere pertanto cassata con rinvio del procedimento ad altro giudice del medesimo tribunale, che provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al tribunale di Salerno in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA