Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8858 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consiglie – –

Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Bigrin s.a.s. di Tempone Rosa & C., elettivamente domiciliata

in

Roma, via Celimontana 38, presso l’avv. Panariti Benito P.,

rappresentata e difesa dall’avv. Dondi Anna giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Tortona;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 24/36/04 del 28/10/04.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/2/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Fuzio Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Bigrin s.a.s. di Tempone Rosa & C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che ha accolto l’appello del Comune di Tortona contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della societa’ contribuente contro quattro avvisi di accertamento in rettifica ICI relativi agli anni 1999 e 2000.

Il Comune non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la societa’ deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo, da un lato, che la sentenza sarebbe “priva di qualsiasi nucleo argomentativo” e, dall’altro, che il giudicante non avrebbe tenuto alcun conto dell’effettiva mancata conoscenza, da parte della contribuente, delle variazioni intervenute catastalmente.

1.- Il mezzo – che prospetta sia un vizio di nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, – e’ in parte infondato ed in parte inammissibile.

La sentenza – quanto al primo profilo – contiene infatti una sufficiente motivazione, facendo discendere la legittimita’ degli accertamenti dalla violazione, da parte della societa’, dell’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, di dichiarare e pagare le imposte dovute sulla base di una rendita provvisoria o presunta, determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia’ iscritti, e dal difetto di prova riguardo alla buona fede della contribuente.

Quanto alla circostanza della mancata conoscenza delle variazioni catastali poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, il mezzo e’ palesemente privo di autosufficienza, non essendo indicato in cosa consista la diversita’ tra dette variazioni catastali e quelle indicate nel decreto di trasferimento.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, assumendo che non sarebbero soggetti ad ICI gli immobili, come quelli di cui si tratta, in concreto inutilizzabili per “mancanza di allacciamento alla rete fognaria, idrica e di altre utenze”.

2.1.- Il mezzo e’ inammissibile, sia perche’ si basa su questioni di fatto non risultanti dalla sentenza, sia perche’ comunque non viene nemmeno dedotto che tale argomento fosse stato prospettato con il ricorso introduttivo.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, secondo cui, dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita.

3.1.- Il mezzo e’ parzialmente fondato. Questa Corte ha affermato che gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale hanno effetto per il contribuente, dal 1 gennaio 2000, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, soltanto dal giorno della loro notificazione. Ne consegue, in tema di accertamento dell’ICI, a decorrere dal 1 gennaio 2000, che non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell’avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale, ancorche’ gli atti comportanti tale determinazione, adottati – come nella specie – entro il 31 dicembre 1999, non siano stati ancora recepiti – alla data di entrata in vigore della citata legge – in atti impositivi degli enti locali. Le disposizioni della L. n. 342 del 2000, art. 74 vanno, infatti, inquadrate nell’ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalita’, fra i quali e’ compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale (Cass. 6871/05).

Il giudice tributario ha pertanto errato nell’ affermare che il citato art. 74 si riferisca alla sola ipotesi di recupero d’imposta “derivante dalla differenza tra una rendita definitiva piu’ alta ed una rendita presunta piu’ bassa”.

Tuttavia la violazione del citato art. 74 non comporta l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento ma solo la non debenza di sanzioni ed interessi.

4.- Accolto, nei limiti di cui sopra, il terzo motivo e rigettati i primi due, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni ed agli interessi.

Appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione a quanto accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente ad interessi e sanzioni; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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