Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8858 del 11/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 8858 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 1250-2009 proposto da:
LINDURA

FRANCESCO

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elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO FIORENTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENTINO
GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

769
SODEXHO ITALIA S.P.A.

00805980158,

quale società

incorporante la Cusina Sud S.p.A, in persona del
4

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

Data pubblicazione: 11/04/2013

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato
PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BARBAGALLO FILIPPO, ALFREDO
CASCONE, GIUSEPPE MENEGAZZI, giusta delega e procura
speciale notarile in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

8269/2007 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 04/01/2008 R.G.N. 8402/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

28/02/2013

dal Consigliere Dott. ROSSANA

MANCINO;
udito l’Avvocato FIORENTINO GIOVANNI;
udito l’Avvocato BARBAGALLO FILIPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

r.g.n. 1250/2009 Lindura Francesco c/Sodexho Italia s.p.a.
ud.28 febbraio 2013

i.

Con sentenza del 4 gennaio 2008, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il
gravame svolto da Lindura Francesco contro la sentenza di primo grado
che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere l’accertamento del
diritto ad essere assunto dalla s.p.a. Cucina Sud ai sensi dell’art. 304
C.C.N.L. di settore, con condanna a reintegrarlo nel precedente posto di
lavoro a decorrere dalli /1/1999, agli effetti retributivi e previdenziali al
risarcimento del danno per la mancata riassunzione.
2.

La Corte territoriale puntualizzava che:
– Lindura Francesco deduceva di aver lavorato dal 18 febbraio al 31
ottobre 1999 alle dipendenze della SIM s.r.l. titolare dell’appalto di
ristorazione presso la Casa circondariale di Secondigliano, con
qualifica di addetto alla mensa e con inquadramento al V livello e,
precisato di essere stato licenziato a seguito dell’affidamento
dell’appalto del servizio mensa alla Cucina Sud s.p.a., chiedeva che
gli venisse riconosciuto il diritto ad essere assunto da quest’ultima
società ai sensi dell’art. 304 CCNL, con condanna a reintegrarlo
nel precedente posto di lavoro a decorrere dall’1/1/1999, agli
effetti retributivi e previdenziali, e al risarcimento del danno per la
mancata riassunzione;
– il primo giudice respingeva la domanda e riteneva inapplicabile,
nella specie, l’invocata norma collettiva sul presupposto che la
condizione temporale prescritta dalla predetta disposizione
contrattuale collettiva (tre mesi di iscrizione nei libri paga e
matricola ai fini dell’obbligo di assunzione da parte della società
subentrante nell’appalto), dovesse perfezionarsi al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto;
– il lavoratore proponeva gravame ritenendo che, ai fini della
condizione temporale prescritta dalla contrattazione collettiva,
fosse rilevante la sua ricorrenza nel momento di effettivo
subingresso della nuova società vincitrice dello stesso appalto.

Rossana Mancino est.
r.g.n. 1250/2009 Lindura Francesco c/Sodexho Italia s.p.a.

Svolgimento del processo

A sostegno del decisum la Corte territoriale interpretava la norma
contrattuale, in conformità alla statuizione di primo grado,
valorizzando la ratio della disposizione atta a favorire la continuità dei
rapporti di lavoro in maniera non disgiunta dal processo formativo e
conclusivo dell’accordo per il subingresso della nuova società
nell’espletamento del servizio oggetto di appalto, al posto della società
uscente, giacché partecipando all’appalto sulla base di un presupposto
cognitivo di ereditare una forza lavoro di 12 unità e formulando la sua
offerta anche sulla scorta di tale dato economico, la volontà negoziale
dell’offerente risultata aggiudicataria si era formata sulla base di dati
ufficiali che non contemplavano l’aggiunta di altri dipendenti oltre il
numero di 12 unità. Inoltre, la contraria tesi avrebbe consentito alla
società uscente di procedere, a sua discrezione, a possibili nuove
assunzioni con effetti vincolanti per la subentrante e nonostante i
presupposti giuridico-economici della gara pubblica d’appalto.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Lindura Francesco ha
proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con
memoria ex art. 378 c.p.c. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione
dell’art. 304 del CCNL per dipendenti da aziende del settore turismo del
6.10.1994, nonché degli artt. 1362,1363, 1364,1365,1366,1369,1371 si duole
dell’interpretazione data dalla Corte di merito dell’indicata disposizione
contrattuale collettiva, assumendo che il dettato contrattuale, in mancanza
di ulteriori indicazioni, non può che essere collegato al personale presente in
azienda al momento del subentro effettivo nella gestione e non già ad un
momento anteriore, quale quello dell’aggiudicazione dell’appalto di servizi,
cui il lavoratore è totalmente estraneo.
6. Osserva la Corte che le censure, per violazione delle disposizioni
contrattuali e dei canoni legali di ermeneutica, investono il contratto
collettivo nazionale di lavoro senza che risulti osservata la prescrizione
dell’art. 369, secondo comma, n. 4) c.p.c., secondo cui, col ricorso per
cassazione, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti
2
Rossana Mancino est.
r.g.n. 1250/2009 Lindura Francesco c/Sodexho Italia s.p.a.

3.

processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda”.

8. È stato, in proposito, anche chiarito, da questa Corte, che l’onere di
depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda imposto, a pena di improcedibilità, dal citato art. 369 c.p.c., secondo
comma, n. 4, nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
– non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole
disposizioni, o della sola disposizione come nella specie, della cui violazione
il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo
ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente
incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di
fondo dell’intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a
potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti
altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 e ss. c.c.
e, in specie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza
del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in
altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per
l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr., ex multis, Cass.
15495/2009 e numerose altre conformi).
9. Né muta i termini della questione la sentenza delle sezioni unite di questa
Corte, che ha sancito che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come
modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione
del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di
trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha
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Rossana Mancino est.
r.g.n. 1250/2009 Lindura Francesco c/Sodexho Italia s.p.a.

z Il requisito non si appalesa soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare
in quale sede processuale il CCNL invocato sia stato eventualmente
prodotto nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminano in
questa sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di
merito.

pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto
ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass.,
S.U., 22726/2011).
Nel caso in esame la società ricorrente si è limitata, all’evidenza, a
richiamare il contenuto della disposizione collettiva.

n. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 437 c.p.c., si duole
che la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile le domande di cui ai
nn. 4 e 5 dell’atto d’appello, sul presupposto che le stesse siano state
formulate per la prima volta in tale grado.

/2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza della deduzione della censura
avverso la sentenza del Giudice del gravame.

13. Invero, il difetto di attività del giudice di secondo grado, come nella specie
in ordine alla connotazione di novità di domanda che si assume ritualmente
introdotta nel giudizio, deve essere fatto valere dal ricorrente non con la
denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, ex art. 360 n.3
c.p.c., o del vizio di motivazione, ex art. 360 n.5. c.p.c., in quanto siffatte
censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la
questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non
corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la
decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo
error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art.360 n.4 c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di
chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto
processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli alli del giudizio
di merito e, così, anche dell’atto di appello.

14. Inoltre, in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di
diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di
legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura,
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Rossana Mancino est.
r.g.n. 1250/2009 Lindura Francesco c/Sodexho Italia s.p.a.

10.

15. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto
di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendone il
riscontro ex actis rende, pertanto, inammissibile il motivo.

16. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 11 28 febbraio 2013.

cosicché il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed
autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di
effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo
demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, non solo ad
enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni
della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo,
secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr, ex plurimis, Cass.
21621/2007).

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