Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8858 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8858 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 15805-2013 proposto da:
MINGENTI VENERE MGNVNR40P62F152M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO MASSA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ADRIANO TOLOMEO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINGENTI IGINA MNGIGN39B47F152A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO PASSARO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/05/2015

avverso la sentenza n. 123/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 25.1.2013, depositata il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Passato che si riporta

dato atto che è stata depositata relazione ex art. 380 bh cpc del seguente
tenore:
1 “— Venere Mingenti ha proposto ricorso avverso la sentenza n.
123/2013 della Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 5 febbraio
2013 e notificata il 23 aprile 2013, con la quale, per quello che
ancora conserva di interesse in sede di legittimità, era stato accolto
il gravame della sorella di costei, Igina Mingenti, diretto a censurare
la decisione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto in favore
dell’attuale ricorrente, il diritto di esercitare una veduta circolate
(comprensiva dunque di inipeciio e prospectio) da una terrazza munita
di parapetto sul fabbricato della congiunta : la Corte territoriale era
pervenuta alla parziale riforma della sentenza di primo grado
osservando, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica
di ufficio, che l’altezza del parapetto — alto circa cm 99- e la
limitata distanza delle che le finestre del fabbricato di Venere
Mingenti – cm 90 e cm 22 dal ricordato parapetto- consentivano un
agevole affaccio.
2 A fondamento del ricorso — resistito da un controricorso di Igina

Mingenti- è stato denunziato un ” vizio di difetto, omissione,

insufficienza e contraddittoria motivazione”

sostenendosi che dalla

lettura della decisione non sarebbe possibile individuare l’ iter
logico seguito dal giudice dell’appello per discostarsi dal parere
espresso dall’ausiliare in relazione ad un punto decisivo della
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al controricorso;

controversia, rappresentato dalla impossibilità concreta e fattuale
per la ricorrente , di i nipicere e praTicere nella proprietà della sorella
in virtù dell’esistenza sul lastrico solare di costei di una ringhierina
di protezione apposta sul limitare del suddetto lastrico, atteso che
detta possibilità sarebbe stata riconosciuta dall’ausiliare solo per la

non per quella distante cm 90.
3 E motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto la
sentenza di appello è stata depositata dopo 1’11 settembre 2012
quando cioè era entrata in vigore la modifica dell’art. 360, I comma
n.5 cpc introdotta dall’art. 54, comma III del d.l. 83/2012 che
limita la censurabilità dell’analisi giudiziale della fattispecie
all’ipotesi in cui vi sia stato un omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti: nel caso in esame la Corte del mento ha compiutamente
delibato la res controversa -rappresentata dalla possibilità di visione
circolare dallo sporto del balcone della contro ricorrente — ed ha
interpretato le emergenze di causa nel senso di escluderla.
4 Se anche non si volesse aderire alla tesi più radicale, pur
prospettata in dottrina, in forza della quale la novella n. 83/2012
avrebbe addirittura escluso la sindacabilità dell’ iter logico del
ragionamento giudiziale se non nel caso di motivazione inesistente
o meramente apparente — il cui sindacato però sarebbe
riconducibile alla violazione di legge, stante la diretta portata
precettiva dell’art. 111 Costit- pur tuttavia il motivo sarebbe
inadeguato ed inammissibile, essendosi la ricorrente limitata a
censurare la valutazione di una situazione di fatto debitamente
compiuta dal giudice dell’impugnazione.

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parete posta ad ovest — quella distante cm 22 dal parapetto- ma

5 In disparte sta la constatazione dell’erronea interpretazione del
concetto di comodità di impedir) e praspectio che il tecnico di ufficio
(e con esso la ricorrente che ne mutua le conclusioni) riferisce al
fondo oggetto di veduta — sottolineando la difficoltà di introdurre
il capo dentro la finestra frontistante — e non già in relazione al

6 E ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di
consiglio a’ sensi degli artt. 375 n.1 , 376 e 380 bis cpc, per essere
dichiarato inammissibile.

Osserva
Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche idonee, avendo
meramente ribadito le proprie tesi nella memoria depositata a’ sensi
dell’art. 380 l’à , II comrna, cpc., insistendo in particolare nel ricondurre
nel vizio di motivazione — secondo il novellato art. 360, I comma. n.5
cpc — la ritenuta non ragionevolezza della soluzione adottata dalla
Corte del merito, contraria alle conclusioni del consulente di ufficio,
quando essa era stata in realtà giustificata da una diversa percezione
delle emergenze di causa : appare evidente che nessun vizio di
motivazione — neppure nel vigore della precedente formulazione della
norma — può rinvenirsi in tale scelta valutativa, della quale la Corte del
merito ha fornito le ragioni.
Il ricorso va dunque rigettato; consegue la condanna della
soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
secondo la quantificazione indicata in dispositivo; sussistono altresì i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente • dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
.

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72-c-Gic-c4e-4-«4

fondo da cui la veduta è esercitata.

ricorso stesso, a norma del comma 1 g”‘” dell’art. 13, d.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle

nonchè spese generali ed accessori dovuti per legge, in favore della
parte controricorrente; a’ sensi dell’art. 13, comma I

“2” ,

del d.P.R.

n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del corrima I bù dello stesso art. 13.
Così deciso il 12 febbraio 2015 in Roma, nella camera di consiglio
della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

spese che liquida in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi,

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