Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8857 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8857 Anno 2013
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 25830-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
744

contro

MARINELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato
FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 11/04/2013

4

..

unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6522/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 19/11/2008 R.G.N. 4105/2006;

udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

/

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 25830-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli,riformando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda di Marinelli Carlo, proposta nei confronti della

di Gestione ex 6 ° 1ivello, avente ad oggetto il riconoscimento della
superiore qualifica di Quadro di secondo livello per effetto
dell’espletamento delle relative mansioni quale capo settore spogliamento
della sezione versamenti del CUAS.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilevo secondo il quale
le emergenze istruttorie attestavano che il Marinelli aveva svolto
attività “di coordinamento delle numerose unità addette al servizio,
parte delle quali rivestite dal personale di 6 ° o di 7 ° livello, che
rimanevano sottoposti alle sue direttive sia quanto alla distribuzione
degli incarichi di lavoro, con determinazioni degli orari straordinari,
sia quanto alla risoluzione di problematiche lavorative” con assunzione
di ” responsabilità circa la gestione organizzativa non disgiunta dalla
facoltà di assegnazione di somme ai correntisti in casi dubbi”.

Tale attività, secondo la Corte territoriale, rientrava in quella
prevista dalla contrazione collettiva riguardo al profilo reclamato
risolvendosi la stessa

nella conduzione e nel controllo di unità

organizzative o parti di esse di media rilevanza e travalicava

le

competenze contrattualmente attribuite all’area operativa cui formalmente
apparteneva il Marinelli.

1

società Poste Italiane di cui era dipendente con qualifica di Operativo

Avverso questa sentenza la società Poste Italiane ricorre in cassazione
sulla base di un’unica censura, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione degli artt. 2103 cc, 37,38,43, 44 CCNL del 26 novembre 1994
nonché omessa, contraddittoria motivazione, formula il seguente “quesito
di diritto”:”ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37,38,43 e
44 del CCNL 26.11.1994 le mansioni di capo del settore verifica e
imbustamento della sezione versamenti del CUAS di Napoli e di addetto
alla assegnazione, agli altri dipendenti,del lavoro da svolgere
all’interno del settore verifica ed imbustamento della sezione versamenti
del CUAS, non costituiscono un attività con preparazione professionale e
specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche, non
presuppongono la conduzione ed il controllo di unità organiche o parti di
esse di media rilevanza, non comportando svolgimento di funzioni di
significativa importanza con facoltà di iniziativa nell’ambito delle
direttive gestionali, la promozione di servizi con piena responsabilità
per le direttive impartite, ed ancora, i risultati conseguiti non si
sostanziano in una funzione con carattere continuativo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi
dell’Ente e non sono riconducibili alle attività proprie del quadro di II
livello”.

Il motivo è solo in parte scrutinabile.

2

Con l’unico motivo di ricorso la società Poste italiane deducendo

Znfatti, la censura non è esaminabia in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità
della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di
motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti-pur negata da
questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e

7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661)- vi è di contro il
rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione
la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. l ottobre 2007 n.
2063)che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al
quesito di diritto( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18
giugno 2008 n. 16528, Cass. S.U. l ° ottobre 2007 n. 2063 e Cass. SU 5
luglio 2011 n. 14661 cit.).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve
considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di
violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624 e Cass. S.U. 16 luglio
2012 n. 12104).

Così delimitato l’ambito del

devolutum,

rileva il Collegio che, alla

stregua del quesito di diritto, così come formulato dalla parte, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo ( per tutte Cfr. Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661
cit.), la società ricorrente contrariamente alla dedotta violazione di
norme collettive non pone un questione d’interpretazione delle denunciate
3

ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31 marzo 2009 n.

clausole contrattuali, ma piuttosto chiede a questa giudice di
legittimità di accertare che le mansioni svolte dal Marinelli non
. rientrano nella area quadri di secondo livello reclamata dallo stesso.

Ma un siffatto accertamento esula dall’ambito del dedotto vizio di

accordi collettivi nazionali di lavoro, ex art. 360 n. 3, l ° comma, cpc.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge e di
norma collettiva, infatti, consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e, quindi ,implica necessariamente
un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare
l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione
dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa
è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella
tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in
sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La
differenza tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso
proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie
normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della
carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è
segnata, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze
di causa (Cass. 22 febbraio 2007 n.4178, Cass. 26 marzo 2010 n.7394 e 16
luglio 2010 n.16698).

violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e

Nella specie, appunto, la violazione di leggi e di norme collettive è
mediata dalla richiesta di un accertamento in fatto – e quindi dalla
contestazione di quello condotto dal giudice del merito – circa il
contenuto delle mansioni espletate dal Marinelli quale capo del settore

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 50,00 per esborA,
oltre E 35O0,OO per compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2013
Il Presidente est.

verifica e imbustamento della sezione versamenti del CUAS di Napoli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA