Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8857 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8857 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 15754-2013 proposto da:
TRUDI ATI TRDTAI38C22D476X, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO VITALIROMAGNOLI-PICCARDI ED ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;

awmv
CONDOMINIO DI VIA TARCHETTI 1-3 MILANO in persona,
dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONI1-7,RI 5, presso Io studio dell’aWocato
RAFFELLA TURINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MASSIMO ZORZOLI, LUIGI PALA, giusta delega in calce
al controricorso;
g-

Data pubblicazione: 04/05/2015

– contraticorrente

avverso la sentenza n. 936/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 15.1.2013, depositata 1’1/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

avv. Raffaella Turini) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Dato atto del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc del seguente
tenore:
1 “— L’avv. Ari Trudi , proprietario di varie unità immobiliari in uno
stabile sito in Milano, alla via Tarchetti nn.1-3, impugnò la delibera
condominiale del 18 gennaio 2008, nel punto in cui aveva
autorizzato altri condomini — tali Spongano-Carinelli- a mantenere
in loco una macchina moto-condensante collocata sulla parete
condominiale ma ad uso esclusivo della unità immobiliare di
costoro, posta al piano seminterrato: secondo la prospettazione
dell’attore, la situazione autorizzata dal Condominio avrebbe
consentito agli Spongano/Carinelli di appropriarsi di una parte
della cosa comune ( la porzione di muro ove era appoggiato il
condizionatore), di tal che tale utilizzo avrebbe dovuto essere
autorizzato con delibera presa all’unanimità degli aventi diritto al
voto o, quanto meno, con la maggioranza richiesta dall’art. 1136
n.5 cod. civ, e non , come avvenuto, con l’unanimità del voto dei
presenti in assemblea; il Trudi fece altresì valere la violazione
dell’art.10 del regolamento condominiale — che vietava in modo
assoluto di occupare, anche in via temporanea, spazi condominialiattesa la presenza di una vaschetta di raccolta per le acque di
condensazione del condizionatore; di un vaso di fiori a celarne la

Ric. 2013 n. 15754 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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udito per il controricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega

vista e di un tubo di plastica a convogliare le acque di dispersione
dall’apparecchiatura alla vaschetta
2 11 Condominio si costituì sostenendo la piena legittimità della
richiesta degli Spongano/Carinelli mirante allo sfruttamento della
cosa comune in modo da non ledere il pari uso degli altri

contrasto con la nonna regolamentare — non essendo di intralcio al
passaggio né recando ‘danno ad alcuno e che neppure avrebbe
inciso in modo negativo sul decoro dello stabile-.
3 11 Tribunale, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 9681/2011
rigettò l’impugnativa ritenendo che l’apposizione del
condizionatore rientrasse in un’ipotesi di uso più intenso della cosa
comune, disciplinato dall’art. 1102 cod. civ. ; tale decisione fu
impugnata dal Trudi; la Corte di Appello di Milano , con decisione
n. 936/2013, rigettò il gravame rilevando: a — che la porzione (che
definì “minuscola”, sulla scorta delle foto prodotte in causa) di
muro perimetrale occupata dal condizionatore non sarebbe stata
alterata, nella sua funzione di tamponamento, dall’apposizione del
macchinario, anche in considerazione della sua amovibilità, se le
circostanze l’avessero imposta; b — che del pari neppure il tubo di
scolo, terminante in una vaschetta nascosta da una fioriera,
avrebbe costituito, a mente dell’art. 10 del regolamento, un
ingombro al passaggio né avrebbe causato lesione al decoro
architettonico della parte comune , anche in considerazione che i
citati manufatti non erano posti, come invece esposto dal Trudi,
nell’androne condominiale, bensì nell’andito di disimpegnò al
piano seminterrato, accanto all’acceso alle cantine e di fronte alla
centrale termica

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condomini; ribadì che la situazione autorizzata non sarebbe stata in

4 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Trudi,
sulla base di tre motivi di annullamento; il Condominio ha resistito
con controricorso.
osserva in diritto
I — Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un

architettonico della muratura esterna dell’edificio condominiale,
determinata dall’apposizione dei piccoli manufatti a servizio del
condizionatore
I.a — Il motivo è inammissibile, atteso che l’esame del fatto di cui si
lamenta l’omissione è stato in realtà compiuto ed all’esito del
medesimo la Corte distrettuale, con valutazione logicamente motivata,
ha concluso per l’assenza di lesioni al decoro architettonico ( v.
seconda e terza alinea a fol 8 della gravata decisione), mettendo in
rilievo l’esiguità della porzione di bene condominiale occupata dal
condizionatore e “alla stessa stregua” ( quindi estendendo il rapporto
tra dimensioni dei piccoli manufatti e idoneità dei medesimi a
costituire lesione del decoro condominiale) dal tubo, nonché dalla
vaschetta dell’acqua e dalla fioriera che Io nascondeva , al fine di trarre
argomenti per escludere la lesività estetica di cui si tratta, anche
considerando che trattavasi di anditi di passaggio a locali seminterrati.
II – Con il secondo motivo viene denunziata la “violazione e falsa
applicazione dell’art. 10 del regolamento condominiale” avendo la Corte
distrettuale ritenuto di limitare la portata cogente del divieto assoluto
di occupazione , anche temporanea, di spazi condominiali , con
riferimento alla sussistenza di un pericolo od un intralcio per il
passaggio
— Anche questo motivo deve dirsi inammissibile perché l’art. 360,
I comma n.3 cpc ( che costituisce il non espresso ma immanente
Rie. 2013 n. 15754 sez, M2 – ud. 12-02-2015
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fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla lesione del decoro

referente normativa del vizio lamentato) pone a parametro della
censura di legittimità norme di legge o contratti ed accordi collettivi
nazionali di lavoro ma non certo clausole negoziali, espressione di
autonomia privata, rispetto alle quali, semmai, si sarebbe potuto porre
il problema della violazione delle norme di ermeneutica artt 1362 e

III — Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ad un tempo, la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ. laddove la
Corte del merito ritenne di trarre argomenti per affermare la
compatibilità del limite del pari uso della cosa comune, rispetto al dato
di fatto rappresentato dalla occupazione — per quanto limitata, ma pur
sempre esclusiva- della stessa, facendo riferimento alla volontà
assembleare che, invece, non era idonea a modificare la portata
normativa del precetto.

III.a — Il motivo è infondato perché parte da un assunto errato, vale a
dire che l’uso più intenso della cosa comune non possa estrinsecarsi in
un limitato uso esclusivo della medesima: ciò in quanto l’utilizzo di cui
si parla va rapportato alla funzione della res communis così che se esso
non incide sulla sostanziale fruibilità di essa da parte degli altri
condomini, deve dirsi pienamente legittimo: ragionando altrimenti si
perverrebbe a legittimare azioni sostanzialmente emulative — perché
prive di apprezzabile interesse — da parte del singolo condomino nei
confronti della comunità condominiale.

III.a.1 — Appare allora condividibile l’approdo interpretativo della
Corte del merito laddove pose a parametro della compatibilità della
quale si discute, la decisione unanime ( dei presenti all’assemblea) di
consentire la prosecuzione dell’utilizzo della cosa comune: tale
interpretazione infatti metteva in rilievo la mancanza di lesività della
condotta censurata, traendo tale convincimento sia dall’obiettiva
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7-1caejz(-5

segg. cod. civ.-, in questa sede non sollevato.

minima incidenza materiale dell’uso esclusivo sia dall’assenza di un
manifestato interesse contrario , ponendosi così in linea di continuità
con l’indirizzo interpretativo di legittimità che rinviene nella
valutazione di fatto (incensurabile in quanto tale in Cassazione) della
coesistenza dei due usi ( quello più intenso del condomino e quello

valutazione della legittimità dell’uso del singolo sul bene condominiale
(cfr. Cass. sez. II n. 4617/2007 “L’uso paritetico della cosa comune,
che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione
dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della
stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione
che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare”)

III.a.2 A riprova dell’assunto sta poi la constatazione che il Trudi non
ha mai affermato di aver subito, lui personalmente, né che altri
condomini avessero avuto a soffrire di una limitazione dell’utilizzo del
muro del seminterrato o dello spazio occupato dalla fioriera e dalla
vaschetta di raccolta delle acque, nelle loro attività quotidiane o
eccezionali di utilizzazione di tali spazi.
IV – Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di
consiglio a’ sensi degli artt. 375 n.1 , 376 e 380 bis cpc, per essere
dichiarato manifestamente infondato.”

Osserva
Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche idonee, avendo
ribadito le proprie tesi nella memoria depositata a’ sensi dell’art. 380 m.
II comma, cpc.: in particolare, per quanto concerne la dedotta erronea
interpretazione dell’oggetto del secondo motivo -come
sostanzialmente diretto a sindacare la portata dell’art. 1102 cod. Civ. ,

Ric. 2013 n. 15754 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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generico della comunità condominiale) un sicuro parametro di

integrato dalla normativa pattizia- , va osservato che le argomentazioni
svolte per il rigetto del terzo motivo, comunque valgono per analoga
soluzione anche per il secondo ( vedi 5 III.a della relazione)
Il ricorso va dunque rigettato; consegue la condanna del soccombente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo la

per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso,
a norma del comma 1 q”dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in euro 1.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori dovuti per legge, in favore della parte
controricorrente; a’ sensi dell’art. 13, comma I qua t” , del d.P.R. n.
115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del comma I msdello stesso art. 13.
Così deciso il 12 febbraio 2015 in Roma, nella camera di consiglio
della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

quantificazione indicata in dispositivo; sussistono altresì i presupposti

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