Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8856 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5383/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1829/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 2 agosto 2018, che ha respinto l’impugnazione avverso la ordinanza del Tribunale della stessa città in data 18 maggio 2018, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che la corte d’appello ha ritenuto come: a) il richiedente non è stato perseguitato in Mali, ma ha dichiarato apertamente di essere venuto in Italia per curarsi, dopo essere stato respinto dalla Francia al riguardo, ed ha sempre invocato solo attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine, senza mai allegare proprie particolari vicissitudini integranti i presupposti della protezione sussidiaria; nel Mali non sussistono situazioni di violenza indiscriminata determinate da conflitto armato, nè il richiedente le ha neppure allegate, anzi narrando che i cinque figli sono rimasti in patria senza subire conseguenze gravi; b) non ha allegato fatti integranti i presupposti della protezione umanitaria, e neppure i motivi di salute del suo originario ingresso, o altre particolari situazioni di debolezza o vulnerabilità;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine, non avendo il giudice del merito considerato la sua integrazione in Italia ed operato la cooperazione istruttoria;

2) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, consistente nella condizione di pericolosità e dalla situazione di violenza generalizzata esistenti in Mali, con motivazione apparente;

3) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine”, nelle quali ogni persona è in pericolo e le autorità non garantiscono la sicurezza ai cittadini;

4) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione sia del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario”, sia dello stesso D.Lgs. n. 286, art. 19, “che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese d’origine o che vi possa correre gravi rischi”, con omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3Cedu. Si sostiene che, alla luce della situazione socioeconomica del paese di provenienza e dei conseguenti obblighi internazionali e costituzionali assunti dall’Italia di garantire un livello di vita dignitoso e la tutela della persona, la concessione della protezione umanitaria è una misura idonea ad assicurare al ricorrente un adeguato livello di vita per sè e per la propria famiglia, mentre, nel paese d’origine, il ricorrente si troverebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile;

– che il primo e il secondo motivo – da trattare insieme data la loro intima connessione – vanno dichiarati inammissibili, perchè, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi, le censure con essi proposte finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dalla Corte d’appello a proposito sia della condizione sociopolitica del Mali, sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, sulla base delle risultanze processuali;

– che a ciò va aggiunto come, in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207), evenienze che qui non si verificano nè vengono neppure allegate;

– che il terzo motivo è inammissibile, in quanto, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il richiamato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, in particolare, la disposizione di cui alla lett. c) di esso – su cui si appuntano le censure del ricorrente – deve essere interpretato in conformità con la fonte Eurounitaria di cui è attuazione (art. 9 e art. 15, lett. c, delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE (vedi, in tal senso, di recente: Cass. 31 maggio 2018, n. 13858; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284) e, secondo tali indicazioni: “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, per il fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (vedi CGUE: sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; sentenza 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30);

– che è stato, al riguardo, specificato che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (nelle citate sentenze e nella sentenza della Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definire come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE); infatti, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, in realtà, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” – quale è il richiedente – derivante da quella violenza;

– che la sentenza impugnata – con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede ove non sussista un difetto ex n. 5 se sorretto da congrua motivazione, come accade nella specie (vedi, fra le tante: Cass. n. 14006/18; n. 32064/18) – ha escluso la ricorrenza di tutte le ipotesi di cui al citato art. 14, ivi compresa quella prevista nella lett. c) di tale articolo;

– che a tale conclusione il Giudice del merito è pervenuto sul rilevo secondo cui il ricorrente si è limitato a fare riferimento alla situazione di instabilità socio-politica e di violenza generalizzata del paese, aggiungendo che, peraltro, pur riscontrandosi elementi di instabilità la situazione non è così critica da determinare l’applicazione dell’art. 14, lett. c, cit., nè dal racconto del ricorrente è emersa una situazione di pericolo individuale;

– che nel presente ricorso ci si limita a sostenere che le attuali condizioni sociopolitiche del Paese di origine sarebbero sufficienti per la concessione della protezione sussidiaria, così esprimendosi un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invocando, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

– che ne deriva quindi l’inammissibilità del terzo motivo, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

– che il quarto motivo è del pari manifestamente inammissibile, in quanto le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita in Mali;

– che ne risulta non impugnata la ratio decidendi posta a base del rigetto della domanda di protezione umanitaria, rappresentata dalla rilevata mancanza di allegazioni o documenti da parte del ricorrente con riguardo a particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e dalla mancata emersione di una situazione di fragilità;

– che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA