Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8856 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8856 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 15489-2013 proposto da:
FRANZI’ STEFANO FRNSFN52S03L378Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato RENATO TOBIA, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DEUTSCHE BANK SPA in persona del Direttore Dirigente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 43 – interno 5, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SCORSONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SINIBALDO TINO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

COlI ttOfirOttelltE

Data pubblicazione: 04/05/2015

avverso la sentenza n. 627/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 16.1.2013, depositata il 07/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Renato Tobia che si riporta alla

udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Scorsone che si
riporta agli scritti.
.Dato atto del deposito della relazione ex art. 380 cpc del seguente
tenore:
1 “— L’avv. Stefano Franzì chiese al Tribunale di Milano che si
ingiungesse alla spa Deutsche Bank il pagamento di euro 97.885,16
— già dedotti gli acconti percepiti- per una serie di attività
stragiudiziali eseguite su mandato della stessa; emessa nel maggio
2006 l’ingiunzione come richiesta, propose opposizione l’Istituto
di credito, lamentando la indeterminatezza dei riferimenti
temporali dell’espletamento degli incarichi ; eccependo la
prescrizione del diritto fatto valere; assumendo di aver saldato
l’attività espletata dal professionista.
2 L’ opposizione venne accolta, ritenendo il Tribunale maturata la
prescrizione, sulla base della considerazione della inidoneità di una
missiva del 7 maggio 1999 ad interromperne il corso — essendo
consistita in una richiesta di immediato pagamento e non essendo
specificato a quale, tra i numerosissimi incarichi ricevuti, essa si
riferisse-; giudicò comunque provata l’estinzione del credito ,
giusta le fatture emesse dal professionista nel 1990, regolarmente
saldate; la Corte di Appello di Milano, pronunziando sentenza n.
627/2013, respinse il gravame dell’avv. Franzì e dichiarò assorbito

quello incidentale della Deutsche Bank, sulla base di considerazioni
Ric. 2013 n. 15489 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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memoria;

analoghe a quelle poste a base della precedente decisione, a cui
aggiunse: a – che gli incarichi sarebbero stati conferiti nel 1989 e
che essi sarebbero stati caratterizzati da una spiccata serialità —
essendo rivolti a recuperare i debiti di clienti della banca in
relazione al finanziamento denominato “Prestitempo”- e il loro

missiva con la quale si avvisavano i debitori dell’avvenuta
decadenza dal beneficio del termine per la richiesta rateizzazione,
con contestuale intimazione di pagamento; b — che non sarebbe
stata idonea a far spostare il termine dell’attività del professionista
la constatazione che sino al 1991 vi sarebbe stato l’invio di assegni
dei debitori che avevano inteso estinguere le proprie obbligazioni,
atteso che i titoli erano stati tratti sull’avv. Franzl , senza alcun
mandato specifico della banca ad effettuare riscossioni ; c — che
tardivamente il professionista avrebbe contestato la misura
forfettaria del compenso unitario pattuito a pratica , in ogni caso
oggetto di lecita pattuizione derogatoria rispetto alle allora vigenti
tariffe.
3 Per la cassazione di tale decisione l’avv. Pranzi ha proposto ricorso,
articolandolo in unico motivo, avverso il quale la Deutsche Bank
ha risposto con controricorso
Osserva in diritto
I — Il ricorrente denunzia ” viokqione e faha applicnione di norme di diritto;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivnione ( art 360 cod proc civ)”
incentrando la propria critica sulla negata sussunzione della spedizione
della missiva del gennaio 1999 – nell’ambito della fattispecie della
interruzione del termine prescrizionale ( richiamando il combinato
disposto degli artt. 2943, IV comma e 2934 cod. civ.) , sostenendo la
sufficienza della manifestazione della pretesa di far valere il proprio
Ric. 2013 n. 15489 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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oggetto sarebbe stato limitato all’invio, in detto anno, di una

diritto e la irrilevanza della determinazione in concreto del credito ;
deduce altresì la contraddittorietà del ragionamento della Corte
distrettuale laddove, negando valore interruttivo alla missiva del 7
maggio 1999, lo avrebbe però riconosciuto ( pur contestualmente
assumendone la irrilevanza per il già avvenuto decorso del decennio) a

valutazione delle proprie istanze istruttorie.
— Il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo addotto non
tocca in alcun modo la primaria ratio decidendi – idonea da sola a
sostenere la decisione — relativa alla prova di estinzione del debito
mediante il pagamento delle fatture emesse dal professionista nel 1990
(vedi diffusamente fol ottavo, VI alinea, della gravata decisione), sul
presupposto dell’esaurimento dell’incarico professionale nell’anno
1989 ( vedi sopra, nella narrativa di fatto , ai §§ 2.a b)

V

Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di

consiglio a’ sensi degli artt. 375 n.1 , 376 e 380 bis cpc, per essere
dichiarato inammissibile.”

Osserva
Il Collegio concorda con le conclusioni sopra riportate, contro le quali
parte ricorrente non ha svolto argomentazioni critiche idonee, avendo
ribadito le proprie tesi nella memoria depositata a’ sensi dell’art. 380 bis
II comma, cpc.
Il ricorso va dunque rigettato — essendo limitata la pronuncia di
inammissibilità ai casi espressamente previsti dalla legge o alla non
corrispondenza dell’intero ricorso allo schema tipico di legge- ;
consegue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità secondo la quantificazione indicata in
dispositivo; sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte

Ric. 2013 n. 15489 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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quella, ben più generica, dell’agosto 2001; lamenta altresì la mancata

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma 1

“di”

dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.

La Corte

che liquida in curo 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori dovuti per legge, in favore della parte
controricorrente; a’ sensi dell’art. 13, comma I q”‘” , del d.P.R. n.
115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a
norma del comma l urdello stesso art. 13.
Così deciso il 12 febbraio 2015 in Roma, nella camera di consiglio
della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese

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