Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8855 del 04/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8855 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 15330-2013 proposto da:
BORTONE MASSIMO BRTMSM70C16I158H, BORTONE
GIANLUCA BRTGLC75E29I158Z, BORTONE CARMINE
ANTONIO BRTCMN62L16I158D, BORTONE ANNA RITA
BRTNRT66D52I158L, CINICOLA TERESA CNCTRS40C44L273V,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASALOTTI 53 – Palazzina
B/1, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MAZZAMURRO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CARAFA ANTONIO, .CICERALE VINCENZA ANNA MARIA,
CARAFA MICHELE, CARAFA LUIGI, CARAFA ADA,
BORTONE ALFONSO MAURIZIO;
/freGta-(r

325

Data pubblicazione: 04/05/2015

- intimati avverso la sentenza n. 498/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 3.4.2012, depositata il 26/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

tenore:
1 “— Camino Bortone e la coniuge Teresa Cinicola, promossero un
accertamento tecnico preventivo innanzi all’allora esistente Pretura
di San Severo per la verifica dell’origine di infiltrazioni d’acqua dal
confinante fabbricato di proprietà di Matteo Cara fa; pendente tale
procedimento quest’ultimo propose ricorso ex art. 688 cpc
denunciando che i predetti Bortone/Cinicola, nel ristrutturare il
proprio fabbricato, avrebbero immutato lo stato dei luoghi in
modo tale da determinare un ostacolo al, prima esistente, deflusso
delle acque e comunque mettendo in pericolo la sicurezza statica
del proprio edificio mediante l’alterazione di mura di elevazione;
effettuata, in questo secondo procedimento, una consulenza
tecnica, l’adito Pretore rigettò la richiesta di emissione del
provvedimento cautelare nei confronti dei coniugi Bortone
2 Il Carafa iniziò il procedimento di merito innanzi al Tribunale di
Foggia per sentir dichiarare la illegittimità delle opere eseguite dai
confinanti e per far emettere una sentenza che ordinasse loro il
ripristino dei luoghi, condannandoli altresì al risarcimento dei
danni.
3 Nel corso del giudizio vennero meno alcune delle parti originarie e
si costituirono gli eredi ; l’adito Tribunale, con sentenza n.
688/2006 ordinò alla Cinicola nonché a Alfonso Maurizio;

Ric. 2013 n. 15330 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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12/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
dato atto che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente

Carmine Antonio; Anna Rita; Massimo e Gianluca Bortone , di
ripristinare il chiusino di raccolta delle acque nonché la muratura
sottostante il canale di raccolta , nella consistenza originaria„
ammorsandola alla preesistente, per almeno l’altezza di 33
centimetri sino al livello del terrazzo dei Carafa; ordinò altresì

contiguo a quello dei vicini- con la realizzazione di un muretto
divisorio
4 La Cinicola ed i Bortone interposero appello , relativo solo alla
statuizione del ripristino della muratura; Antonio Cara fa e
Vincenza Anna Maria Cicerale ( assertivamente acquirenti dei
diritti sull’immobile)si costituirono svolgendo appello incidentale
contro la parziale compensazione delle spese; Michele; Luigi ed
Ada Carafa furono dichiarati contumaci; la Corte di Appello di
Bari, pronunziando sentenza n. 498/2012, pubblicata il 26 aprile
2012, respinse il gravame principale sul presupposto che, essendo
oramai divenuta irrevocabile la statuizione avente ad oggetto la
comunione sul muro divisorio, sarebbe di conseguenza stato
illegittimo ogni intervento immutativo da parte di uno solo dei
comproprietari su detto manufatto ; statuì inoltre che , sulla scorta
di un’effettuata CTU, sarebbe stato smentito l’assunto che la
riduzione in pristino avrebbe potuto provocare un pregiudizio per
la proprietà delle parti appellanti; dichiarò altresì l’inammissibilità
— per carenza di motivi a sostegno- di quello incidentale.
5 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la
Cinicola ed i Bottone sulla base di un unico , pur se articolato,
motivo di annullamento; le parti intimate non hanno svolto difese
Osserva in diritto

/Pie. 2013 n. 15330 sez. M2 – ud. 12-02-2015
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l’eliminazione della possibilità di veduta sul terrazzo dei predetti —

I — Lamentano le parti ricorrenti innanzi tutto un omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio , oggetto di discussione tra le parti,
rappresentato dalla non applicabilità al manufatto che erano stati
condannati a ripristinare, delle prescrizioni tecniche di cui al decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici del 2Q novembre 1987 ( titolato:

e per il loro consolidamento) a cagione del fatto che detto testo

regolamentare sarebbe stato successivo all’approvazione del progetto
di ristrutturazione fatto dai tecnici dei ricorrenti per procedere ai
lavori, censurati nella decisione del Tribunale.
1.a — Censurano altresì le parti ricorrenti l’affermazione che il muro
sarebbe stato dichiarato comune dal Tribunale e che lo stesso sarebbe
stato abbattuto per un’altezza di circa 30 cm fino al livello della
finitima proprietà dei Carafa, conclusione che, secondo i deducenti,
non rispetterebbe la .reciproca posizione — sfalsata in altezza — delle
due proprietà ; deducono altresì un sostanziale travisamento del fatto
da parte dei giudici di merito che avrebbero confuso il muro oggetto di
condanna all’ammorsamento con il muretto di separazione dei due
terrazzi ; lamentano la mancata riapertura dell’istruttoria al fine di
effettuare una CTU con finalità “chiarificatrici” ; si interrogano sulla
legittimità di un giudizio in cui si sarebbe assistita ad una modifica delle
parti processuali senza un provvedimento che l’avesse statuita.
Il — Il ricorso nel suo complesso è inammissibile.
11.a — Valutando innanzi tutto il rilievo attinente alla non tracciabilità
della modificazione soggettiva delle parti in causa, lo stesso si limita a
suggerire un raffronto tra le parti originarie e quelle che sono
intervenute nel corso dei due gradi di giudizio di merito, omettendo
però : a — di illustrare se ciò avesse comportato un eri-or in procedendo ; b
— di riportare il contenuto degli atti introduttivi o di intervento di
Ric. 2013 n. 15330 sez. M2 ud. 12-02-2015
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Norme tecniche per la progettazione, esecnione e collaudo degli edifici in muratura

queste nuove parti, al fine di permettere una verifica ex actis alla Cotte,
trattandosi di pretese deroghe a norme sul processo.

II.b — Se pure può consentirsi che il ricorso per cassazione non debba
essere topograficamente strutturato con un’epigrafe -contenente le
indicazioni dei vizi lamentati nell’ambito dell’art. 360 cpc — ed una

evidente che limite alla discorsività espositiva è rappresentato dal
rispetto dell’art. 366 n.4 cpc che, nella fattispecie , non trova riscontro
nel corpo del motivo: confusamente infatri. – e quindi in deroga al
primario principio di chiarezza- vengono accomunati vizi di
motivazione , confondendoli con vizi di omessa pronunzia e di
travisamento dei dati di causa con valenza revocatoria — nella specie :
art. 395 n.4 cpc , laddove si addebita alla Corte del merito di aver
confuso tra muretto di delimitazione delle due terrazze e muro
destinato ad esser ripristinato.II.c — La denunzia di violazione del decreto ministeriale relativo allo
spessore delle opere in muratura , oltre che censura che
presupporrebbe un’analisi delle conclusioni del consulente tecnico,
inammissibile in questa sede e comunque non ricostruibile per omessa
riproduzione delle medesime — in spregio del canone di specificità,
inveratosi nel principio di autosufficienza del ricorso – appare priva di
logica nel momento in cui, pur non facendone menzione la sentenza,
tuttavia se ne dedurrebbe la violazione per inferenza a contrario — in
disparte poi la ininfluenza della questione, dal momento che il giudice
dell’appello non affermò che il muro in questione dovesse essere
ripristinato allo stato de qua antea perché non rispondente ai requisiti
tecnici di cui al decreto ministeriale bensì perché, non essendo più
controverso che era comune, non poteva essere interessato da
interventi irnmutativi da parte di un solo comproprietario.
Ric. 2013 n. 15330

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sez. M2 – ud. 12-02-2015

parte argomentativa destinata all’illustrazione delle censure, è però

II.d — Come accennato sub § II.b — non può, in questa sede,
censurarsi il travisamento completo delle emergenze: fattuali, —

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determinato da un errore di percezione di esse da parte del giudice
dell’irhpughd.zione ih ‘relazione alla ritenuta con .fti:sione ‘tra due’ tipi
diversi di manufatti.

impedisce altresì di percepire se ed in quali termini , la Corre di
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stabilizzarsi di una preclusione pro judicato relativa alla comunione del
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,-<• muro oggetto di ordine di ripristino ; censura che comunque avrebbe dovuto esser svolta , con il richiamo specifico alle norme eN si intendevano violate o non correttamente applicate alla fattispecie — segnatamente , per quello che è dato di intuire dalla pur scarna It . 1 . • ,, , kt•av < contenuto della sentqza., d primo .grado, costituente il necessario h. parametro di valutazione per verificare la incidenza dell'appello su tale punito che si assumeva ancora controverso. V - Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di , 376e 380 bis cpc per essere •< •t-tot, t• -t t. dichiarato inammissibile. " rt• Giudica il Collegio di aderire alle condusion sopra riportate, contro le t" t• motivazione della Corte barese: artt. 324 e 346 cpc, - ed al richiamo al consiglio a' sensi degli atti. 375 al II.e — La mancanza di chiarezza nel corpo delle deduzioni difensive ' • • —.1 e quali parti ricorrenti non hanno svolto argomentazioni critiche nè in sede di adunanza camerale nè con memorie. --Il ricorso va dunque rigettato dovendosi limitare la pronuncia di inammissibilità o ai casi espressamente previsti dalla leze o quando • t14 -,11.4. ••, 'hdti vi sia torrispòridenza tra lo .Scherha legale del riCorso e quello posto in essere dalla parte- senza onere di spese, non avendo le parti intimate svolto difese; sussistono tuttavia i presupposti per il it ■ Ric. 2013 n. 15330 sez. M2 - ud. 12-02-2015 •, 6• ••1 krytt ett 1.1-k tt1 /I i• tIttl tt. trt- t. " II? í I p...• versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 "'dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002. •Ir! !, 19 Rigetta il ricorso; dichiara la sussistenza dei presupposti per il 'versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importò a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma l'i' dello stesso art. 13. Roma, li 12 febbraio 2015 Il Presidente ..„ • ! h!'

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