Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8854 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8854 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 11377-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FERRINI GIACOMO;
– intimato –

9104

Data pubblicazione: 30/04/2015

avverso la sentenza n. 169/1/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Toscana del 21/10/2013,
depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Giacomo Ferrini, per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la
domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con
riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme
corrisposte quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto —
accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005,
in causa C-207/04- tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la
disposizione dettata dall’art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di
rimborso era tempestiva in quanto proposta nel termine di 48 mesi
dalla pubblicazione dell’ordinanza del 16 gennaio 2008 con la quale la
Corte di Giustizia Europea aveva chiarito la portata della sua
precedente sentenza resa nel 2005.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione.
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art.38 d.p.r.602/73, in relazione all’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., laddove la CTR aveva affermato che, anteriormente

Ric. 2014 n. 11377 sez. MT – ud. 15-04-2015
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udito l’Avvocato Marco La Greca difensore della ricorrente che si

alla pronuncia della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe
potuto esercitare il proprio diritto.
2.11 ricorso è fondato.
2.1.La questione di diritto proposta dalla presente controversia è
stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza

nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto
comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria
(per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presantazione di apposita istanza,
decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella,
successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la
contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che
l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti
esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di
decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
2.2.Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale
del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” ,
dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo
indeterminato dei relativi rapporti.

Ric. 2014 n. 11377 sez. MT – ud. 15-04-2015
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n.13676/14, che ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, che

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può essere, ai sensi dell’art.384 c.p.c., decisa nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il
silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute irpef

4.La natura della controversia e la recente soluzione dei
pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra
le parti delle spese processuali dei gradi di merito e la pronuncia di
irripetibilità di quelle di questo grado.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal
contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di
rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di
definizione anticipata del rapporto di lavoro a titolo di incentivo
all’esodo.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito,
mentre dichiara irripetibili quelle del grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 15.4.2015

effettuate dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.

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