Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8854 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.05/04/2017),  n. 8854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16941-2013 proposto da:

M.N., nata a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIA CASELLA

(C.F.: CSLLCU53E70E6671) e GIOVANNI SCUDIER (C.F.: SCDGNN64P14G224K)

e dall’Avv. FEDERICA SCAFARELLI (C.F.: SCFFRC70S46F8391), ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma,

alla Via G. Borsi n. 4, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli

Avv.ti MAURO ZENATTO ZNTMRA61B03G693A) e ANTONINO BOSCO (C.F.:

BSCNNN53D04G273W), come da procura speciale in calce al

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, alla Via Sestio Calvino n. 33;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Roberta Paccagnella, per delega dell’Avvocato

Casella per la ricorrente e l’Avvocato Mauro Zenatto per il

controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 28.1.2004 M.L. conveniva in giudizio la sorella, M.N., chiedendo di accertare la simulazione dell’atto di divisione del (OMISSIS), relativamente all’assegnazione alla convenuta del negozio sito in (OMISSIS), e di dichiarare che detto immobile era, invece, di sua esclusiva proprietà.

A riprova di quanto affermato, produceva una controdichiarazione sottoscritta dalla sorella, avente la stessa data dell’atto di divisione.

Si costituiva la parte convenuta, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto e l’accoglimento di una domanda riconvenzionale per presunti danni subiti, in conseguenza dell’impossibilità di concludere un contratto di compravendita del suddetto immobile a seguito della trascrizione della domanda giudiziale.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 243/07, rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale della convenuta, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio, previa compensazione nella misura di un quarto.

Avverso la detta sentenza proponeva appello M.L., chiedendone l’integrale riforma e lamentando l’erroneità della decisione del giudice di prime cure per non avere valorizzato l’idoneità della scrittura privata a valere quale controdichiarazione della controparte, attestante la natura simulata della divisione.

Resisteva la convenuta M.N., chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’1.5.2013, ha, in accoglimento dell’appello principale, accertata la simulazione dell’atto di divisione del (OMISSIS), nella parte relativa all’assegnazione a M.N. del negozio, dichiarato che tale immobile è di proprietà esclusiva di M.L. e rigettato l’appello incidentale, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) l’attore aveva prodotto, come prova della simulazione dell’atto di divisione del (OMISSIS), la dichiarazione di pari data, sottoscritta dalla sorella, in cui la medesima riconosceva la piena proprietà del fratello sul negozio di (OMISSIS), a lei assegnato nell’atto di divisione;

2) interrogata nel corso del giudizio di primo grado, M.N. aveva riconosciuto di aver sottoscritto il documento prodotto dal fratello presso lo studio notarile in cui era stato firmato l’atto di divisione;

3) il giudice di primo grado era incorso nell’errore di considerare il documento in questione, non come controdichiarazione (e prova della simulazione), ma come atto a sè stante astrattamente idoneo al trasferimento di proprietà;

4) si era, invece, al cospetto di una controdichiarazione che dimostrava la simulazione della volontà manifestata dalle parti nel coevo negozio simulato;

5) nel caso di specie, la controdichiarazione era di pari data della stipula dell’atto notarile, non era stata disconosciuta dalla convenuta ed, anzi, la stessa M.N. aveva ammesso in sede di interrogatorio che era stata compilata e sottoscritta “mina del rogito notarile, anzi nello studio del Notaio”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.N., sulla base di un unico motivo.

M.L. ha resistito con controricorso illustrato anche da memorie.

All’esito dell’udienza camerale del 26/01/2016, la Corte con ordinanza n. 14080 dell’8 luglio 2016, ritenuto che non sussistessero i requisiti per l’evidenza decisoria, rimetteva la causa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale qualificato la fattispecie dedotta in causa come una pretesa ipotesi di simulazione relativa (anzichè, come sostenuto dal tribunale, come un negozio di accertamento di diritti reali, come tale non costituente fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti), omettendo ogni accertamento in ordine alla sussistenza del negozio dissimulato e senza, comunque, verificare la ricorrenza dei requisiti di forma e di sostanza (tra cui l’indicazione del prezzo, per la compravendita, e l’atto pubblico, per la donazione) dello stesso; per non aver accolto la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illegittima trascrizione, da parte del fratello, della domanda di accertamento della simulazione dell’atto notarile di divisione, nonostante tale comportamento le avesse causato un gravissimo pregiudizio, impedendole di disporre liberamente di un bene immobile che era di sua legittima proprietà.

2. Il motivo è infondato.

In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talchè non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purchè si tratti della parte contro il cui interesse è redatta (come nel caso di specie, provenendo incontestabilmente da M.N.), da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall’atto contro cui questa è redatta (Sez. 2, Sentenza n. 14590 del 01/10/2003; conf. Sez. 2, Sentenza n. 2203 del 30/01/2013).

La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti, ma è un atto di riconoscimento dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta (o dell’esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione relativa; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7084 del 09/06/1992).

Per quanto la corte d’appello non abbia preso espressa posizione sulla qualificazione giuridica della simulazione, non sembra revocabile in dubbio che, alla stregua della ricostruzione dei fatti e delle deduzioni difensive delle parti, si sia al cospetto di una simulazione relativa, avendo le parti, secondo la prospettazione della ricorrente, inteso riconoscere, nel contesto dell’atto di divisione, e non dando vita quindi, come invece sembra sostenere la ricorrente, ad una diversa vicenda traslativa, la proprietà esclusiva del negozio a M.L., anzichè alla sorella N..

La simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perchè le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perchè le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva), o perchè il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall’altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona).

E’ evidente che giammai sarebbe potuta esistere, dal punto di vista documentale, altra scrittura privata contenente il negozio realmente voluto delle parti, perchè, altrimenti, la stessa avrebbe costituito la fonte dei reciproci diritti ed obblighi. Nel caso di specie, incontestata la circostanza (comunque, documentalmente provata; cfr. dichiarazione trascritta a pag. 6 del ricorso) che le parti avessero inteso riconoscere, in sede di divisione consensuale, la proprietà esclusiva del negozio in capo all’odierno resistente (anzichè alla di lui sorella), la scrittura privata del (OMISSIS) contestuale all’atto notarile di divisione rappresentava la controdichiarazione, laddove il predetto atto divisionale il negozio simulato.

La prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicchè l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13634 del 02/07/2015).

Avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza del negozio dissimulato, per quanto della questione non vi sia cenno nella sentenza impugnata (con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, indicare con precisione con quale atto ed in quale fase processuale l’avesse sollevata), l’atto divisionale costituisce pur sempre il fondamento negoziale del diritto di proprietà esclusiva preteso dal M. (di cui, pertanto, inevitabilmente sussistono i detti requisiti), con la precisazione che, secondo le intenzioni delle parti, il beneficiario dell’assegnazione sul cespite identificato catastalmente con il foglio (OMISSIS), avrebbe dovuto essere il M., anzichè la sorella. In quest’ottica, da un lato, non occorreva la individuazione del prezzo (non essendosi in presenza di una compravendita) e, dall’altro, non vi era la necessità della presenza di due testimoni (non potendosi configurare una donazione).

L’accoglimento della domanda di accertamento della simulazione relativa ha inevitabilmente comportato il rigetto di quella riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla M..

A ciò deve aggiungersi che diversa sorte non potrebbe ricevere il ricorso anche laddove voglia reputarsi che la fattispecie debba essere riguardata alla stregua di un patto coevo e di contenuto in parte contrario a quanto emergente dalla divisione, posto che l’assenza di sottoscrizione del controricorrente ben può essere surrogata dalla avvenuta produzione in giudizio della stessa ad opera del’interessato (cfr. ex multis Cass. n. 22223/2006).

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza come da dispositivo.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si attesta che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Penta Si attesta che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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