Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8853 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI
85, presso lo studio dell’avvocato TODISCO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOCERA INFERIORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 09/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMARDA MARCO per delega Avv.
TODISCO GIUSEPPE, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 09/06/2004 che rigettava il suo l’appello e accoglieva quello incidentale del Comune di Nocera avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato,salvo che per le sanzioni e gli interessi,il ricorso dello stesso avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1995/2000.
Il contribuente affida il ricorso a due motivi,illustrati con memoria, con cui deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e omessa pronunzia circa un punto decisivo della controversia.
Il Comune non ha resistito.
La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Benchè il ricorrente, nel primo motivo, trascriva un brano della sentenza che, dalla lettura del testo non si riscontra nella medesima (presumibilmente trattasi di un errore per la serialità del ricorso), comunque il motivo investe la ratio decidendi.
Infatti il P. si duole che la sentenza riferisca erroneamente l’aggiornamento dei coefficienti di cui D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, a ai “fabbricati iscritti in catasto alla categoria D”,laddove gli immobili in contestazione di ctg D1 e D8 avevano avuto attribuita la rendita catastale; che aveva provveduto al pagamento in base al comma 2 (immobili forniti di rendita) mentre il Comune aveva provveduto all’accertamento in base al comma 3 (immobili non forniti di rendita); e la CTR aveva contraddittoriamente richiamato i coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 alle ipotesi di cui al comma 2.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, stabilisce che la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dell’immobile. Se l’immobile è iscritto in catasto, il valore è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti (comma 2). Se di tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto da un’impresa, il valore è quello “contabile” o “di libro” con l’applicazione di altri coefficienti. Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al comma 3 (ossìa non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti in catasto, nonchè di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unità immobiliari, che influiscono sulla determinazione della rendita, il valore è determinato sulla base della rendita dei fabbricati “similari” già iscritti. Dalla sentenza risulta che gli immobili in contestazione sono forniti di rendita catastale.
La sentenza ritiene però che l’imponibile si ricavi “moltiplicando la rendita per il coefficiente k capitalizzato, e pertanto gli immobili in esame, poichè sono forniti di rendita catastale, la base imponibile si ottiene con la capitalizzazione della rendita e per il coefficiente corrispondente alla categoria per ogni anno, come dai decreti ministeriali annuali.”.
Tale criterio non è conforme al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, che come s’è visto prevede che, quando un immobile è accatastato è applicabile solo il criterio di calcolo dell’imponibile fondato sulla specifica rendita catastale (Cass. n. 11162/2005; n. 27062/2008).
Il ricorso deve dunque essere accolto e la controversia deve essere rinviata al giudice di appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto “ove un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D sia già censito in catasto con attribuzione di rendita, la tassazione ai fini ICI non può avvenire con la applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3”.
Il secondo motivo, con cui il contribuente denuncia la omessa pronunzia circa le eccezioni di prescrizione e decadenza,la quota di possesso e la contestazione circa i pagamenti effettuati, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010