Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8852 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8852 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25719-2013 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del
Procuratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/04/2015

avverso le sentenze nn. 59/15/2013, 60/15/2013, del 18/02/2013,
depositate il 25/02/2013, 64/15/2013, del 25/02/2013, depositata
1’1/03/2013, 118/15/2013,

119/15/2013, 120/15/2013, del

4/03/2013, depositate il 4/04/2013, 136/15/2013, 138/15/2013,
139/15/2013, 140/15/2013, del 15/04/2013, depositate il

162/15/2013 del 22/04/2013, depositata il 2/05/2013, 197/15/2013,
del 13/05/2013, depositata il 22/05/2013, 209/15/2013,
210/15/2013, del 13/05/2013, depositate il 3/06/2013, 212/15/2013,
213/15/2013 del 27/05/2013, depositate il 4/06/2013, 230/15/2013,
231/15/2013, del 13/05/2013, depositate il 10/06/2013,
266/15/2013, del 27/05/2013, depositata il 19/06/2013, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Vittorio Giordano (delega avvocato Livia Salvini)
difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
In fatto e in diritto
La società Enel Distribuzione s.p.a. ha impugnato con un unico ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, numerose sentenze rese dalla CTR della
Campania, tutte indicate in epigrafe, che in accoglimento degli appelli proposti
dall’Agenzia delle entrate, hanno ritenuto la legittimità degli avvisi di
liquidazione di imposta e irrogazione sanzioni emesse nei confronti della
contribuente per la ripresa a tassazione dell’imposta di registro su sentenze rese
da numerosi Tribunali in sede di impugnazione di pronunzie del Giudice di
pace ex art.113 comma 2 c.p.c. in materia di responsabilità civile. Controversie
tutte originate da domande risarcitorie proposte da utenti Enel a seguito del noto
black out nazionale del 28 settembre 2003.
ritenevano la legittimità degli avvisi impugnati,
I giudici di appello
aggiungendo che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art.46
1.n.374/1991 per le cause e le attività conciliative il cui valore non eccedeva la
somma di euro 1.033,00, non poteva riguardare i successivi gradi del giudizio,
applicandosi unicamente di fronte al giudice di Pace, avuto riguardo alla natura
di stretta interpretazione delle norme agevolative.
L’Enel spa deduce con il primo motivo, affidato a plurime argomentazioni, la
Ric. 2013 n. 25719 sez. MT – ud. 04-03-2015
-2-

v

16/04/2013, 145/15/2013, del 18/02/2013, depositata il 22/04/2013,

violazione dell’art.46 1.n.374/1991, nonché degli artt.12 e 14 della preleggi, ed
ancora dell’art.24 Cost.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un
punto decisivo per il giudizio, in relazione al novellato art.360 comma 1 n.5
c.p.c., mentre con il terzo motivo viene prospettato il vizio di insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento degli altri due.
Questa Corte —ord.n.16978/2014- ha di recente avuto modo di occuparsi di
questione identica a quella qui esaminata, affermando i seguenti principi: “In
tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato
prevista dall’art. 46 della legge 21 novembre 1991 n. 374, per le cause e le
attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro
1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le
sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio
e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella
norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di
pace, nonché alla sua “ratio”, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia
per le procedure di valore più modesto.”
Orbene, ritenendosi di dovere dare continuità a tale indirizzo, la censura esposta
dalla società contribuente appare meritevole di essere accolta, non essendosi il
giudice di appello conformato al principio sopra ricordato.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa,
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito ai
sensi dell’art.384 c.p.c. con l’accoglimento dei ricorsi introduttivi proposti dalla
società contribuente.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in
relazione alla recente formazione dell’indirizzo di questa Corte in materia.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri.
icorsi
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie
introduttivi proposti dalla parte contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 4.3.2015 nella camera di consiglio della sesta se

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