Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8852 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 638/2019 proposto da:

S.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Francesco D’Angelo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2316/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZE,

depositato il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.K., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Firenze, con esito sfavorevole confermato dalla sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Pakistan perchè omossessuale; in particolare aveva narrato di avere intrecciato una relazione con il figlio di un deputato che era stato ucciso nel corso di un inseguimento, che li aveva coinvolti entrambi al momento in cui erano stati scoperti, e di essere fuggito perchè nei suoi confronti era stato emesso un ordine di arresto per omicidio.

La Corte territoriale ha ritenuto non credibile il narrato: in particolare, si soffermata sulla parte del racconto relativa alla permanenza in Italia del richiedente ed ha sottolineato che, pur avendo il ricorrente dedotto di avere intrapreso una relazione omossessuale in Italia, non aveva saputo fornire elementi che avrebbero consentito un adeguato approfondimento istruttorio.

La Corte di appello ha escluso la riconoscibilità di tutte le forme di protezione richieste.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:

Primo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in merito alla valutazione di credibilità del narrato; omessa e/o apparente motivazione circa la non credibilità del racconto del ricorrente. Il ricorrente si duole che non sia stato approfondito il racconto relativo alle vicende avvenute in Pakistan, nonostante avesse indicato i nomi delle persone coinvolte.

Secondo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); omessa e/o apparente motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria; invoca a tal fine la non adeguata considerazione delle condizioni socio/politiche del Punjab.

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

La valutazione in ordine alla credibilità si è soffermata prevalentemente sulla parte del racconto relativo alla permanenza in Italia, mentre non risulta chiarito perchè il racconto relativo alle ragioni di fuga dal Pakistan non siano state ritenute convincenti, nonostante il tentativo del ricorrente di fornire possibili elementi di riscontro.

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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