Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8851 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25730-2019 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA

16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO RENINO;

– ricorrente –

contro

VODAFONE ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 513/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.L.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 513/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14 gennaio 2019, non notificata, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dall’intimata.

La ricorrente espone in fatto di aver convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Vodafone Italia S.p.A., già Tele tu S.p.A., lamentando che il servizio (OMISSIS), oggetto del contratto stipulato il (OMISSIS) con Tele 2, non fosse mai stato attivato, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Il Giudice di Pace, respinta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, dichiarava risolto il contratto, disattendeva la richiesta risarcitoria, condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Napoli, cui si rivolgeva D.L.L. per chiedere la riforma della decisione di prime cure, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “Assenza di motivazione su capo di domanda presente in appello: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, perchè, pur essendosi lamentata dell’importo delle spese di lite liquidate a suo favore dal giudice di prime cure, ritenute esigue in ragione di un giudizio protrattosi per quattro anni, il Tribunale si era limitato ad un rigetto tacito, senza alcuna motivazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Governo delle spese – Violazione di legge; art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, falsa applicazione di legge”, perchè il Tribunale l’avrebbe condannata al pagamento delle spese di giudizio, sulla base del principio di soccombenza, omettendo di considerare che oggetto di appello era anche la liquidazione delle spese di giudizio di primo grado; ciò avrebbe indotto il giudice a quo ad una erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., e l’omessa applicazione dell’art. 92 c.p.c., circa il riconoscimento di soccombenza reciproca e compensazione delle spese del grado d’appello.

3. Deve esaminarsi con priorità la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore della ricorrente in relazione al presente giudizio di legittimità, essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito.

Ed invero, l’avvocato che sottoscrive il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere munito di procura speciale, a pena d’inammissibilità del ricorso medesimo (artt. 365 e 83 c.p.c.).

Secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il carattere di specialità prescritto, a tutela della stessa parte ricorrente, si concretizza nel conferimento ex professo dell’incarico di difesa in relazione alla fase ed al grado del processo da instaurare innanzi alla Corte di Cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare (per tutte v. Cass. 14/12/1994, n. 10696). Nell’ottica descritta si è quindi affermato che dalla necessità di tale specifica valutazione discende l’inidoneità della procura generale alle liti a conferire mandato per ricorrere in Cassazione (Cass. 16/05/2003, n. 7710; Cass. 20/11/2009, n. 24548).

Sempre in via di premessa va rimarcato come il requisito della specialità della procura – che postula una consapevole valutazione della pronuncia da impugnare nonchè la sussistenza dello ius postulandi al momento dell’instaurazione del rapporto processuale con la controparte – richieda che essa sia conferita dopo la pubblicazione della sentenza e non oltre la notificazione del ricorso all’intimato.

Pertanto la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (fra le molte: Cass. 9/03/2011, n. 5554).

La procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, difetta dello specifico riferimento al processo per cui è causa e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: proporre domande riconvenzionali, ed azioni cautelari, ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande autonome.

Non solo: la procura difetta di ogni indicazione in merito alla data del suo conferimento.

In applicazione dei principi surriferiti il ricorso va dichiarato inammissibile.

In ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.

Nel caso di specie consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale – che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez. Un., n. 10706 del 2006, cit.; Cass. 25/05/2018, n. 13055; Cass. 12/06/2018, n. 15305; Cass. 28/07/2020, n. 16134; Cass. 11/11/2020, n. 25334).

Lo stesso principio vale per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato (Cass. 28/05/2019, n. 14474).

4. Nel caso di specie non occorre provvedere sulle spese, non avendo svolto difese l’intimata.

5. Va, però, emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso, se dovuto – e non sulla parte – grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, a carico di Manuela Maria Zoccali, difensore di D.L.L..

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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