Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8851 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI

85, presso lo studio dell’avvocato TODISCO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 09/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMARDA MARCO per delega Avv.

TODISCO GIUSEPPE, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 09/06/2004 che rigettava il suo l’appello e accoglieva quello incidentale del Comune di Nocera avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato, salvo che per le sanzioni e gli interessi, il ricorso del contribuente avverso l’accertamento ICI per anno 1994.

Il contribuente affida il ricorso a due motivi,illustrati con memoria, con cui deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e omessa pronunzia circa un punto decisivo della controversia.

Il Comune non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente si duole che la sentenza riferisca erroneamente l’aggiornamento dei coefficienti di cui il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, a ai “fabbricati iscritti in catasto alla categoria D”,laddove gli immobili in contestazione di ctg DI e D8 avevano avuto attribuita la rendita catastatale; che aveva provveduto al pagamento in base al comma 2 (immobili forniti di rendita) mentre il Comune aveva provveduto all’accertamento in base al comma 3 (immobili non forniti di rendita); e la CTR aveva contraddittoriamente richiamato i coefficienti moltiplicatori di cui al comma 2 alle ipotesi di cui al comma 3.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, stabilisce che la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dell’immobile. Se l’immobile è iscritto in catasto, il valore è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti (comma 2). Se di tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto da un’impresa, il valore è quello “contabile” o “di libro” con l’applicazione di altri coefficienti. Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti in catasto, nonchè di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unità immobiliari, che influiscono sulla determinazione della rendita, il valore è determinato sulla base della rendita dei fabbricati “similari” già iscritti. Dalla sentenza risulta che gl’immobili in contestazione sono forniti di rendita catastale.

Invero leggesi (parte finale del primo periodo dei motivi) che “per il calcolo dell’imposta dovuta i valori catastali sono moltiplicati per il coefficiente corrispondente ..” e (quarto periodo) “si tratta di immobili per i quali v’è stata regolare attribuzione di rendita”.

Quando un immobile è accatastato è applicabile solo il criterio di calcolo dell’imponibile fondato sulla specifica rendita catastale.

(V. Cass. n. 11162/2005; n. 27062/2008).

Però la sentenza fa riferimento ai coefficienti di aggiornamento di cui D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, che come s’è visto concernono gli immobili non forniti di rendita catastale.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la controversia deve essere rinviata al giudice di appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto “ove un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D sia già censito in catasto con attribuzione di rendita risulta, ancorchè in un diverso gruppo catastale, la tassazione ai fini ICI non può avvenire con la applicazione del criterio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3”. Il secondo motivo con cui il contribuente denuncia la omessa pronunzia circa le eccezioni di prescrizione e decadenza,la quota di possesso e la contestazione circa i pagamenti effettuati è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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