Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8851 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/04/2017, (ud. 13/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25872-2013 proposto da:

N.D.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVERIO MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO AURELI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CERULLI IRELLI;

– ricorrente –

contro

N.D.L.M.C., IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI

PROCURATRICE SPECIALE DI N.D.L.M.,

N.D.L.A.M., N.D.L.M.G., D.K.P. e

N.D.J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 16,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO FASCIOTTI, che la rappresenta

e difende;

N.D.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA LO GAGLIO;

N.D.L.M.C., (vedi sopra) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

FASCIOTTI, che lo rappresenta e difende;

B.O., C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUL FIGLIO MINORE S.B.N.D.,

EREDI DI L.Q.N.D., N.D.Q. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

N.D.L.M.C., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 4624/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Aureli Adriano e Cerulli Irelli Giuseppe difensori

del ricorrente che si riportano agli atti depositati;

udito l’Avv. Biamonti Pierluigi con delega depositata in udienza

dell’Avv. Biamonti Luigi e l’Avv. Fasciotti Sandro difensori dei

controricorrenti che si riportano agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

N.D.L.M.C., in proprio e quale procuratrice di N.D.L.M., + ALTRI OMESSI

Si costituiva il solo N.D.T., laddove rimanevano contumaci gli altri convenuti.

Con sentenza n. 9767 del 2004 il Tribunale di Roma assegnava il menzionato plesso immobiliare agli attori, in comunione pro indiviso tra di loro, con obbligo di ciascuno degli assegnatari di pagare, in favore di ognuno dei convenuti, la somma di Euro 17.001,34, a titolo di conguaglio, oltre ad accessori.

Avverso la detta sentenza proponevano appello N.D.T., N.D.L.Q. e N.D.Q..

Resistevano N.D.L.M.C., in proprio e quale procuratore di N.D.L.M., + ALTRI OMESSI

Si costituivano N.D.L.C., + ALTRI OMESSI

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4624/2012 del 25.9.2012, ha rigettato entrambi l’appello principale e quelli incidentali sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) il c.t.u. era pervenuto alla conclusione che il bene non fosse comodamente divisibile, laddove l’astratta possibilità di utilizzare il fondo per ulteriori undici alloggi avrebbe presupposto un radicale e notevole intervento costruttivo;

b) la censura concernente l’asserita sovrastima dell’edificio della villa che avrebbe operato il c.t.u. era, per la sua genericità, inammissibile, fermo restando che il perito aveva correttamente sottratto le somme per oneri di urbanizzazione ed accessori;

c) la originaria domanda degli allora attori di condannarsi i convenuti a corrispondere “tutte quelle somme determinande ad ogni e qualsiasi titolo in corso di causa”, per la sua estrema genericità, non poteva individuare una domanda specifica come quella del riconoscimento di una somma equivalente al godimento, da parte dei convenuti, dell’immobile, con la conseguenza che il tribunale correttamente aveva considerato quest’ultima tardiva;

d) le altre censure sollevate dagli appellanti incidentali (concernenti i criteri con i quali il c.t.u. aveva stimato il bene immobile, l’omessa considerazione, da parte del tribunale, di quanto ricevuto dagli appellanti principali in vita del de cuius, il mancato riconoscimento della rivalutazione, per quanto superiore agli indici Istat, e l’eccessività dei conguagli monetari a carico degli assegnatari) erano, per la loro genericità, inammissibili.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso N.D.T., sulla base di due motivi.

N.D.L.M.C. (anche nella qualità di procuratrice speciale di N.D.L.M.), N.D.L.A.M., + ALTRI OMESSI

N.D.L.C. ha resistito al ricorso principale con autonomo controricorso, aderendo con controricorso – di cui in atti – al precedente controricorso della N.D.L.M.C. ed altri.

N.D.Q. e B.O. (il secondo anche quale esercente la patria potestà sul figlio minore S.B.N.D.) con controricorso notificato il 20 dicembre 2013 aderivano integralmente al ricorso principale, di cui chiedevano l’accoglimento.

Nell’approssimarsi dell’udienza venivano depositate, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le memorie di cui in atti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la Corte d’Appello ritenuto, al pari del Tribunale, non comodamente divisibili gli immobili oggetto di causa, nonostante il c.t.u. avesse predisposto una proposta di divisione della proprietà in quindici quote, senza prevedere un notevole intervento costruttivo, ma solo il frazionamento del terreno e la suddivisione della villa in due unità (con un costo di soli 30.000 Euro).

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, in violazione del principio di specificità, il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, la relazione peritale a firma del c.t.u., onde consentire di valutare la fondatezza o meno della doglianza. In ogni caso, la motivazione resa sul punto dalla corte capitolina appare congrua dal punto di vista logico-formale, avendo riportato un passaggio della perizia con il quale il c.t.u. aveva categoricamente escluso la comoda divisibilità del bene ed evidenziato una considerazione del tecnico a mente della quale era si ipotizzabile in astratto la possibilità di utilizzare il fondo per la realizzazione di ulteriori undici alloggi, ma solo a fronte di “un radicale e notevole intervento costruttivo” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c. postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, Sent. n.ri 12498 del 29/05/2007; 14577 del 21/08/2012 e 16918 del 19/08/2015).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la corte locale omesso di pronunciarsi sull’istanza di assegnazione congiunta del “fabbricato villa” formulata dagli appellanti e per aver reputato inammissibile (stante il rinvio “alle difese conclusive già svolte in primo grado”) la censura avente ad oggetto la sovrastima dell’edificio della villa operata dal c.t.u..

2.1. Il motivo è inammissibile, avendo il ricorrente fatto riferimento al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 anzichè al n. 4 stessa disposizione.

In ogni caso, quanto al primo profilo, non si è al cospetto di una omissione di pronuncia, avendo la corte territoriale rigettato expressis verbis l’istanza di assegnazione congiunta, oltre che per la mancata indicazione, da parte degli appellanti, del lotto da ciascuno di essi richiesto, altresì per la mancanza in via assoluta di una suddivisione in lotti, dovuta, come si è visto, alla non comoda divisibilità del compendio.

Con riferimento alla seconda censura (relativa all’asserita sovrastima dell’edificio della villa che avrebbe operato il c.t.u.), il motivo non attinge e, comunque, non scalfisce la ratio decidendi, la quale si sostanzia nell’essersi limitati gli appellanti a rinviare agli scritti difensivi precedenti la pronuncia della sentenza impugnata, anzichè aver formulato dei rilievi ex post rapportati alla decisione gravata, in tal guisa incorrendo nella violazione del requisito di specificità prescritto dall’art. 342 c.p.c..

L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravarne devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (Cass., Sez. 1, Sent. n. 1248 del 18/01/2013).

L’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione sia di delimitare l’ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, sia di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. Pertanto, tale onere può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005).

3. In definitiva, il ricorso va rigettato.

4.- Le spese del giudizio di legittimità, determinante così come in dispositivo, seguono la soccombenza, fatta eccezione al rapporto processuale dei controricorrenti N.D.Q. e B.O., i quali hanno inteso proporre un controricorso adesivo al ricorso principale.

A tal ultimo riguardo va ribadito il principio per cui, “in tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale si è in presenza… di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente principale al pagamento in favore sia del gruppo dei controricorrenti ( N.D.L.M.C. ed altri) che della controricorrente N.D.L.C. delle spese del giudizio, determinate per il detto gruppo in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge e per la controricorrente medesima in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA