Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8850 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21385-2019 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA COMOGLIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO VALENTE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nella qualità di mandataria di ZURICH

INSURANCE PLC nonchè ZURICH INSURANCE PLC rispettivi procuratori

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

S.G., OMG SCAVI SRL:

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.L. ricorre, articolando un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 111/2019 della Corte d’Appello di Torino, resa pubblica il 17 gennaio 2019, che, confermando quella del Tribunale di Asti, aveva rigettato la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni riportati nell’incidente stradale che lo aveva coinvolto il (OMISSIS), quando, alla guida della propria vettura, si vedeva improvvisamente la via sbarrata dall’autoarticolato di proprietà di OMG SCAVI SRL, condotto da S.G., assicurato dalla Zurich Insurance PLC.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, Unipolsai Assicurazioni SPA, nella veste di mandataria di Zurich Insurance PLC, e Zurich Insurance PLC.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2054 e 1227 c.c., ovvero sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d’Appello quale error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Le censure del ricorrente si concentrano sulla ricostruzione della dinamica del sinistro che sarebbe stata erroneamente tratta dalle deposizioni testimoniali non correttamente riportate, risulterebbe contrastante con le fotografie in atti, sarebbe incompleta, perchè avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese in sede penale.

Da questi errori, secondo quanto prospettato, sarebbe derivata anche l’erronea applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, perchè, una volta appurata l’impossibilità di individuare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice avrebbe dovuto presumere il concorso di colpa, superabile solo con la prova da parte dell’altro conducente di essersi uniformato alle norme sulla circolazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, gli argomenti a supporto del motivo non sono tutti riconducibili alle censure denunciate – come, del resto, rilevano anche le controricorrenti – in secondo luogo, le censure si sostanziano in un’inammissibile sollecitazione ad una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente, come tale inaccoglibile, perchè contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

Si tratta, invero, delle stesse censure già formulate con il secondo ed il terzo motivo di appello, rigettati dalla Corte territoriale con una puntuale motivazione che ha dato conto di tutte le dichiarazioni dei testi escussi e dei riscontri fotografici. E questa Corte, con un costante orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, afferma che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14358 del 5/06/2018).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

3. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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