Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8850 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CALCINAIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 77 presso lo studio

dell’avvocato BARNESCHI GIANLUCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIMBI LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BALESTRI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MIRABELLO 14, presso lo

studio dell’avvocato MENDICINI MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NANNELLI ROBERTO, FONTANI FILIPPO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BIMBI LUIGI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato NANNELLI ROBERTO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Calcinaia in persona del Sindaco pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 05/03/2005 che rigettava l’appello dello stesso e accoglieva quello della società Balestri s.r.l.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che aveva accolto il ricorso della società avverso un provvedimento di rimborso parziale ICI per gli anni 1993/99.

Il ricorrente premetteva che la società era proprietaria di un immobile in quel Comune, in via (OMISSIS), per cui aveva pagato l’imposta, dalla sua istituzione, sulla rendita presunta,non essendo l’immobile fornito di rendita catastale; nel 1998 l’UTE aveva classificato l’immobile nella categoria D7 e attribuito la rendita,in relazione alla quale il contribuente aveva presentato istanza di restituzione per il di più pagato, accolta dal Comune; che a seguito di richiesta di revisione dello stesso Comune,l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato nuovo classamento, D8, con rendita maggiore, per cui aveva annullato in autotutela il provvedimento di rimborso ed emesso nuovo provvedimento di rimborso parziale per le somme di cui la società era ancora creditrice.

La CTR della Toscana ha ritenuto che, essendo stata la rendita notificata il 1/03/2002, non poteva avere efficacia retroattiva, come sostenuto dal Comune, e,aveva integrato la sentenza della CTP che non aveva condannato l’Ente al pagamento delle somme di cui al primo provvedimento di rimborso.

Si duole il ricorrente della violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, degli artt. 3 e 53 Cost., e dei principi generali di equità e logicità. La contribuente ha resistito con controricorso.

Il Comune ha presentato memoria.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza e il Comune ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con l’unico motivo, il Comune, se da una parte deduce, inammissibilmente, generiche doglianze circa la violazione del principio costituzionale di capacità contributiva,senza proporre alcuna questione di costituzionalità, nonchè di quelli di “equità e logicità”, d’altra parte incentra l’indagine sulla retroattività della rettifica della rendita catastale e, pertanto, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Tale norma prevede che la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dell’immobile. Se l’immobile è iscritto in catasto, il valore è dato dalla rendita moltiplicata per determinati coefficienti (comma 2). Se si tratta (comma 3) di fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto da un’impresa, il valore è quello “contabile” o “di libro”. Se si tratta (comma 4) di fabbricati diversi da quelli di cui al comma 3 (ossia non di categoria D o non posseduti da imprese) non iscritti in catasto, nonchè di fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di unita immobiliari, che influiscono sulla determinazione della rendita, il valore è determinato sulla base della rendita dei fabbricati “similari” già iscritti. Se la dichiarazione attiene a fabbricati indicati nell’art. 5, comma 4 – cioè fabbricati dichiarati secondo la rendita di fabbricati “similari” – il Comune richiede all’UTE la rendita e provvede, entro l’anno successivo, ai conguagli conseguenti, vale a dire alla liquidazione della maggiore ICI o al rimborso dell’ICI pagata in più (art. 11, comma 1).

Il Comune invoca, in particolare, la retroattività dell’ultimo provvedimento di classsamento.

Anzitutto non è pertinente alla soluzione del problema la questione relativa all’efficacia dei classamenti successivi all’1/1/2001 che decorre dalla notifica, essendosi chiarito(Cass. n. 21979/2009) che “il legislatore non ha affatto ristretto il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnato il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale (coincidente con la notificazione dell’atto) con la sua applicabilità che va riferita, invece, all’epoca della variazione che ha portato alla modifica.”.

La questione circa la natura costitutiva o dichiarativa, sollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. (la prima soluzione osterebbe alla tesi del Comune) ha subito una evoluzione nella giurisprudenza di questa Corte già cominciare dalla sentenza n 5109 del 2005 che ha, con “meditato riesame”,superato quanto affermato dalle sentenze nn. 21653/2004 e 24235/2004 che avevano ritenuto il “valore contabilizzato” inderogabile e vincolante,non potendo la rendita retroagire per gli anni anteriori,con la conseguenza che la mancata previsione di rimborsi legittimava il contribuente ad esperire i rimedi previsti dal legislatore in caso di ritardo dell’Amministrazione Finanziaria nell’esecuzione di atti di ufficio.

Si è osservato invece che l’efficacia retroattiva risulta proprio dalla circostanza che a norma dell’art. 11, comma 1 adottata la nuova rendita il Comune provvede al recupero della maggiore dovuta imposta e non sono dovuti sanzioni e interessi, ovvero provvede al rimborso della imposta versata in eccesso con interessi,con ciò dimostrando che la rendita una volta determinata fa retroagire gli effetti alla data della richiesta e quindi ha natura dichiarativa e comunque effetto retroattivo.

Tale indirizzo, che ha avuto conferme successive (Cass. n. 1148/2008) ritiene di seguire questa Corte, non essendo state dedotte valide ragioni contrarie.

Però la ritenuta natura dichiarativa dell’attribuzione della rendita non risolverebbe il problema in quanto nel caso in esame vi sono due rendite accertate dall’UTE, e se correttamente potrebbe farsi valere tale ragione in ordine alla prima rendita accertata, lo stesso certo non potrebbe dirsi per la seconda rendita, in quanto il Comune – e qui sta l’oggetto della causa – intende fare retroagire la rendita alla denuncia originaria.

Osserva al riguardo il collegio che, in tema di I.C.I., le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (v. Cass. 7 settembre 2004, n. 18023).

Questa Corte però (Cass. n. 19066/2005) non ha potuto non rilevare che diverso è invece il caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio nell’accertamento, o nella valutazione, delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita e quindi dal riesame da parte del medesimo Ufficio, ora per allora, di dette caratteristiche, con conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita a decorrere sin dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo.

La Commissione tributaria regionale ha però già chiarito che la richiesta di classamento presentata dal Comune di Calcinaia il 23/08/2001 non menzionava false rappresentazioni della realtà da parte della Balestri s.r.l. che avessero potuto indurre in errore l’Ufficio, ma deduceva la sola circostanza che nell’immobile si svolgeva la sola commercializzazione e non la produzione di manufatti e insisteva sulla richiesta della cat. C/1.

La CTR ha pertanto escluso che l’UTE in data 12 giugno 2001 abbia con l’attribuzione della cat. D/7 al posto della cat. D/8 operato un annullamento della precedente rendita attribuita nel 1998 da parte dell’Amministrazione, con conseguente efficacia retroattiva del relativo provvedimento.

Il ricorso del Comune di Calcinaia non censura sotto l’aspetto logico tale motivazione, che esprime sicuramente un giudizio di fatto.

La decisione trova supporto anche nella considerazione di comune esperienza che, in relazione al lungo tempo decorso tra la prima denunzia (1993) e le attribuzioni delle rendite (1998 e 2001), possano essere state apportate modifiche all’immobile, e ciò anche in relazione all’obbligo ai Comuni imposto dall’art. 11, comma 1, sopra citato di trasmettere in termini necessariamente molto brevi copia della dichiarazione all’UTE e a questo ultimo di provvedere entro un anno.

Ciò induce a ritenere che, in mancanza di chiara attribuzione da parte dell’UTE della natura di annullamento all’atto di attribuzione di nuova rendita o della deduzione di concreti elementi che possano far supporre che in effetti errore vi sia stato (elementi certamente non dedotti nel ricorso) e che pertanto abbia natura di annullamento, non può attribuirsi all’atto l’efficacia retroattiva invocata dal ricorrente, bensì solo natura ricognitiva e qualificativa dello stato attuale dell’immobile.

Il ricorso deve, pertanto, essere, rigettato. La particolare natura delle questioni trattate impone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA