Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 885 del 17/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 16/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.16/01/2018),  n. 885

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. B.A. con citazione del 6/12/2004 impugnava per revocazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 233/2002 che aveva rigettato l’appello promosso dallo stesso B. nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli del 10 novembre 1998 con la quale era stata accolta la domanda di Ba.An. e Ra. tesa al rilascio di alcuni beni immobili detenuti dal B., e rigettato altresì la domanda di usucapione da quest’ultimo proposta, e dichiarato inoltre la nullità dell’atto di donazione con il quale il B. aveva trasferito la proprietà dei beni oggetto di causa in favore del coniuge Bu.An..

Nella revocazione si deduceva che in epoca successiva alla decisione impugnata, e precisamente in data 16/1/2004, B.M., figlio dell’originaria parte convenuta, era venuto a conoscenza dell’esistenza del testamento olografo di Ba.Ma.Gr. del 27/7/1992, una delle parti individuate come danti causa dei Baldino nel giudizio definito della Corte d’Appello, testamento pubblicato solo in data 29 gennaio 2004, con il quale la de cuius aveva nominato il B. quale suo unico erede.

Aggiungeva che a causa delle sue precarie condizioni di salute al momento del rinvenimento del testamento, era venuto a conoscenza dello stesso solo in data 16/11/2004, e che in ragione del suo contenuto, si trattava di documento decisivo, posto che con lo stesso veniva ad essere riconosciuto proprietario dei beni oggetto di causa, quale erede designato. Ciò premesso chiedeva revocarsi la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3.

Nella resistenza dei Ba., e con l’adesione dell’altra parte Bu.An., la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4219 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione.

Osservava a tal fine che l’impugnazione de qua doveva essere proposta a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti asseritamente decisivi.

Ed, invero, pur a volere attribuire al testamento oggetto di causa carattere di decisività (a nulla rilevando che nel giudizio definito con la sentenza impugnata il diritto di proprietà fosse stato vantato dal B. in base ad una maturata usucapione, dovendo considerarsi a tal fine che si controverteva in materia di diritti autodeterminati), in quanto la qualità di erede in capo alla parte di una delle originarie proprietarie dei beni contesi, inciderebbe, sia pure parzialmente, sull’esito dell’accoglimento della domanda dei Ba., tuttavia non era stata offerta alcuna prova (nè la parte aveva dato la disponibilità ad offrirla) circa l’ulteriore elemento fondante la revocazione della impossibilità della produzione del documento nel precedente giudizio per causa di forza maggiore, non determinata da fatto imputabile alla parte interessata.

Trattasi di elemento che deve essere dimostrato a pena d’inammissibilità della revocazione, sicchè era onere del B. documentare che l’ignoranza dell’esistenza del documento in questione o del luogo in cui esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, non era dipeso da sua colpa o negligenza, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.

I capitoli di prova articolati nella citazione per revocazione attestavano solo il fatto che il testamento era stato rinvenuto da B.M. (figlio della parte) nel gennaio del 2004 e che, a causa delle pessime condizioni di salute della parte stessa, solo nel novembre del 2004, era stata informata del precedente ritrovamento.

Pur formulandosi delle riserve circa la verosimiglianza delle circostanze oggetto della prova, ed apparendo alquanto singolare che il notaio, che aveva provveduto alla pubblicazione del testamento, non avesse comunicato al B. ex art. 623 c.c., la pubblicazione di un atto mortis causa che lo beneficiava, le circostanze di cui ai capitoli di prova, ove anche dimostrate non fornivano alcuna prova circa l’esistenza di una causa di forza maggiore impeditiva, non già della consapevolezza del rinvenimento del documento, ma dell’ignoranza della sua stessa esistenza o del luogo di conservazione del medesimo.

Tale carenza di allegazione determinava quindi l’inammissibilità della revocazione anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 398 c.p.c., che impone appunto a pena di inammissibilità, che la citazione debba indicare il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui dell’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

La prova concernente la sola dimostrazione della data della scoperta del documento non soddisfa il requisito imposto dal legislatore, essendo onere della parte indicare le ragioni in base alle quali il ritardo nel rinvenimento del documento sia da imputare a causa di forza maggiore, e cioè ad un fatto non imputabile a negligenza dell’attore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A. sulla base di un motivo.

Ba.Ra. e Ba.An. resistono con controricorso. Bu.An. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116,395 e 398 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile la revocazione, ritenendo che non fosse stata offerta la prova del ricorrere dei presupposti di cui dell’art. 395 c.p.c., n. 3.

Assume la parte che i capitoli di prova indicati in citazione, attestanti l’avvenuta scoperta del testamento di Ba.Ma.Gr. in data 16/1/2004 e la successiva comunicazione del ritrovamento al ricorrente solo in data 16/11/2004, tenuto conto delle pessime condizioni di salute nelle quali versava in tale periodo, oltre a fornire la prova della forza maggiore che aveva impedito di far risalire la conoscenza dell’atto alla data in cui era divenuto noto al figlio, dimostrano altresì che del testamento non poteva essere a conoscenza anche nel periodo precedente, e cioè durante tutto il corso del giudizio poi definito con la sentenza oggetto di revocazione.

Infatti, la scoperta del testamento da parte di un soggetto terzo, come nella specie il figlio, comprova l’ignoranza incolpevole di B.A. sino alla data del rinvenimento, dovendosi reputare che, stante la buona fede della parte, ove la stessa avesse avuto conoscenza del documento, di sicuro se ne sarebbe avvalso nel corso del precedente giudizio.

Il motivo va innanzi tutto dichiarato inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio motivazionale della sentenza facendo riferimento alla non più applicabile formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che si tratta di impugnazione di sentenza di appello pubblicata in data 19/12/2012 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 134 del 2012.

Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo è infondato, dovendo escludersi che la sentenza gravata abbia fatto inesatta applicazione dei principi tradizionalmente affermati da questa Corte in tema di revocazione per la scoperta di nuovi documenti.

La decisione della Corte d’Appello ha, infatti, richiamato i numerosi precedenti di legittimità per i quali (cfr. in aggiunta a quelli citati, Cass. n. 22159/2014) ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell’ipotesi di ignoranza dell’esistenza di un documento, l’onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza (cfr. altresì Cass. n. 5229/1999; Cass. n. 2287/2005).

Va pertanto ribadito il principio per cui (cfr. Cass. n. 8342/1990) per giustificare la revocazione per la scoperta di documenti è necessario che si tratti di documenti che la parte si sia trovata nell’impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l’onere di dimostrare che, fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza, l’ignoranza dell’esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.

La sentenza impugnata, con logica e coerente motivazione, ha appunto sottolineato che i capitoli di prova articolati dall’odierno ricorrente miravano unicamente a dimostrare (sebbene con alcune perplessità circa la loro idoneità, così come evidenziate in motivazione) la situazione di incolpevole ignoranza, non già della esistenza del documento nel corso del giudizio definito con la sentenza impugnata per revocazione, ma nel diverso lasso di tempo intercorso tra la data di asserita scoperta del documento da parte di B.M. e la successiva comunicazione all’attore, essendo del tutto carente non solo la prova ma la stessa allegazione in ordine alle circostanze con le quali era avvenuto il rinvenimento.

Trattasi di un’omissione che non consente di verificare nemmeno in astratto la ricorrenza della forza maggiore, intesa come assenza di colpa del soccombente, circa l’ignoranza dell’esistenza del documento del corso del precedente giudizio essendo frutto di una conclusione apodittica l’affermazione di parte ricorrente secondo cui poichè il documento era stato ritrovato da un soggetto diverso dalla parte, deve reputarsi assodata l’ignoranza incolpevole della sua esistenza (il che verrebbe ad avallare l’ulteriore conclusione per cui la parte, sebbene a conoscenza dell’esistenza del documento, ben potrebbe aggirare il limite posto dalla norma in tema di revocazione, facendo in modo che la scoperta avvenga da parte di un terzo).

Nè d’altronde potrebbe giustificare la conclusione auspicata dal ricorrente l’ulteriore considerazione secondo cui, se la parte avesse avuto conoscenza del documento, sicuramente lo avrebbe utilizzato nel corso del precedente giudizio, in quanto anche in tal modo verrebbe avallato un ragionamento di tipo sillogistico, in base al quale la mancata produzione del documento legittima di per sè sola, in caso di successivo rinvenimento, la proposizione della revocazione, laddove invece il legislatore ha preteso altresì il requisito dell’impossibilità di produzione per forza maggiore ovvero per fatto dell’avversario.

Il ricorso deve pertanto essere disatteso.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA