Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 885 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 885 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 7605-2008 proposto da:
BASTA

ELISABETTA

BSTLBT49B67F631W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso
lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARSEGLIA CARLO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2068

contro

TROIANO DONATO MARIO IMMACOLATO TRNDTM31TO8F6310,
TROIANO ISABELLA TRNSLL44E66F631U, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

studio

dell’avvocato

rappresentati

e

difesi

DE

ARCANGELIS

GIORGIO,

dall’avvocato

SALVEMINI

PASQUALE giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 35/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

di BARI, depositata il 01/03/2007 R.G.N. 35/07;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Basta Elisabetta propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione
Specializzata Agraria che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza
di primo grado del Tribunale di Foggia – Sezione Specializzata Agraria
che, accogliendo la domanda di Troiano Isabella e Troiano Donato Mario,
aveva dichiarato illegittima l’occupazione, da parte della Basta, dei fondi

Troiano Isabella e Troiano Donato Mario Immacolato resistono con
controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata risulta infatti
notificata – come dimostrato dai controricorrenti – ai procuratori costituiti
della Basta, nel domicilio eletto, il 25/6/07 ed il ricorso è stato notificato
il 28/2/08.
2.- La ricorrente va condannata alle spese, liquidate in C 3.200, di
cui C 3.000 per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in C 3.200, dì cui C 3.000 per compenso, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’8 novembre 2013.

per cui era causa.

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