Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 885 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4946-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MASONI AUGUSTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/65/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 18/07/2013, depositata

il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lombardia, sez. Brescia, che il 19 settembre 2013 ha riformato la decisione della CTP-Bergamo laddove ha accolto le domande di M.A., agente di commercio, dirette a ottenere il rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2004. Il contribuente resta intimato.

La ricorrente esattamente censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (in relazione al D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2) la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione affermando.

Orbene, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 ha precisato che, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Sennonchè, seguendo l’insegnamento di Cass. n. 1236 del 2006, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa statuizione decisoria, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della statuizione stessa. Nella specie il giudice d’appello si è limitato ad affermazioni anapodittiche laddove si esprime genericamente affermando: “La commissione valuta(ta) la documentazione presentata dalla ricorrente e in particolare le dichiarazioni dei redditi allegate per tutti gli anni dimposta ritiene di dover modificare la sentenza appellata non ritenendo giustificata l’esistenza di un’autonoma organizzazione come richiesto dell’ufficio anche in presenza di spese di una certa rilevanza” e così trascurando, oltre ai superiori principi di diritto, tutti rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito e riprodotti nel ricorso erariale circa il compendio organizzativo del contribuente esercente attività di agenzia.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di accoglimento e cassazione con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la spese, alla CTR-Lombardia (sez. Brescia) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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