Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8849 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 29/03/2019), n.8849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24667/2012 R.G. proposto da:

Edile Borghesiana Soc. Coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

De Vitis, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in

Roma, Via Castrovillari, n. 4, giusta delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 73/2/2012, depositata il 22 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2019 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della Edile Borghesiana società Cooperativa a r.l., per l’anno 2002, utilizzando il metodo induttivo “puro” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, con maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva per Euro 99.771,00, non riconoscendo costi deducibili per Euro 163.034,00, in assenza della prova dei pagamenti degli stessi.

2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla società.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.

5. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – in relazione all’art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza”, in quanto nella sentenza della Commissione regionale risultano illeggibili le sigle del Giudice relatore e del Presidente.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, si evidenzia che nella intestazione sono indicati i nomi del Giudice relatore e del Presidente, e ciò è sufficiente per individuare i giudici che hanno poi sottoscritto la sentenza, anche perché tutte le pagine della stessa sono siglate sia dal Giudice relatore che dal Presidente.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui non costituisce motivo di nullità del provvedimento l’illeggibilità della firma, salvo che essa non consista in un segno informe privo di qualsiasi identità, al punto da risolversi in una vera e propria mancanza di sottoscrizione, nè la presunzione di identità tra l’autore del segno grafico indistinguibile e la persona del giudice indicato in sentenza è inficiata dalla mera deduzione dell’assoluta indecifrabilità del segno, ove fra questo e l’indicazione nominativa del giudice contenuta nell’atto sussistano adeguati elementi di collegamento (Cass., 7 marzo 2017, n. 5772; Cass., 7 ottobre 2016, n. 20192; Cass., 27 maggio 2002, n. 7713, ove era stato possibile individuare l’estensore dall’indicazione del relatore nell’intestazione della decisione con sigla dello stesso in tutte le pagine).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – carenza assoluta di motivazione anche in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 – Violazione di legge”, in quanto la Commissione regionale ha recepito pedissequamente le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, anch’esse nulle sotto tale profilo, sì da determinare una motivazione apparente.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – omessa pronuncia nullità della sentenza e del procedimento”, in quanto la Commissione regionale non ha risposto alle specifiche censure proposte dalla società con l’atto di appello. In particolare, con l’appello la società ha dedotto: la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione (3a. a pagina 9 del ricorso per cassazione); la nullità della sentenza di prime cure perché non conforme al modello legale di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 (3b. a pagina 9); omessa pronuncia della sentenza di primo grado (3c. Pagina 10) in ordine alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in quanto non sussistevano le incongruenze (redditi esigui dei tre soci e mancato compenso all’amministratore) e le irregolarità contabili indicate nell’avviso di accertamento, costituite dalla mancata corrispondenza dei beni ammortizzabili alla somma di Euro 71.567,84, ma risultanti pari ad Euro 44.213,00, provenienza delle fatture da cantieri che l’Ufficio non era stato in grado di verificare, mancata esibizione dei “regolamenti finanziari” riferiti ai costi, mancata consegna del dettaglio dei costi rappresentativi del bilancio. Per la società, quindi, non vi erano irregolarità tali da consentire l’utilizzo dell’accertamento induttivo puro (3d pagina 12) e vi era stata violazione della regola sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. (3e pagina 12).

4. Con il quarto motivo di impugnazione la società deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del TUIR, art. 109, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. – violazione e falsa applicazione di norma di diritto”, in quanto l’Agenzia ha disconosciuto alcuni costi a causa della mancata produzione della documentazione afferente ai “regolamenti finanziari”, non essendo state chiarite le modalità di pagamento delle fatture, mentre la società aveva prodotto le fatture relative a tali costi.

5. Con il quinto motivo di impugnazione la società si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omessa valutazione documenti”, in quanto la Commissione regionale non ha motivato nè in ordine agli elementi che hanno consentito all’amministrazione di procedere con il metodo induttivo “puro”, né sui documenti prodotti a dimostrazione della effettività dei costi sostenuti (copia bilancio esercizio 2002, copia partitario intestato al fornitore B.M.).

5.1. I motivi sono infondati.

5.2. Invero, quanto al secondo motivo, si rileva che la Commissione regionale non ha reso una motivazione meramente apparente, avendo fornito, invece, sia pure sinteticamente una adeguata giustificazione della soluzione adottata per dirimere la controversia. La Commissione ha, infatti, affermato che i costi di cui alle fatture, pari ad Euro 163.034,00, contestati dalla Agenzia delle entrate, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, non sono stati supportati dalla produzione “afferente i regolamenti finanziari”. Peraltro, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza, essendo incentrata soprattutto sull’esame di questioni prettamente giuridiche, come quella relativa alla asserita violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., non richiedeva una esplicita ed approfondita disamina delle questioni di fatto, enunciate, peraltro, in modo generico nel ricorso per cassazione.

5.3. Il terzo motivo, con riferimento alle censure 3.a e 3.b. dell’atto di appello, per le quali vi sarebbe stata omessa pronuncia, è infondato.

Infatti, quanto ai motivi di appello 3a e 3b, relativi alla nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e mancanza dei requisiti di cui al modello legale di cui all’art. 132 c.p.c., si osserva che costituisce principio consolidato quello per cui, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1323). Peraltro, la decisione della Commissione regionale non si è limitata a dare contezza della decisione di prime cure, ma ha svolto un autonomo e ben riconoscibile ragionamento, frutto di una propria ponderata e critica decisione.

5.4. Il terzo motivo, in relazione ai motivi di appello 3.c, 3.d e 3.e, il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, si rileva che non v’è stata la dedotta omessa pronuncia sui motivi di appello 3c, 3d e 3e, contenuti nel terzo motivo del ricorso per cassazione, relativi, rispettivamente, alla ritenuta omessa esibizione dei “regolamenti finanziari” in ordine al pagamento delle fattura, oltre che alle “incongruenze” ed “irregolarità contabili”, alla assenza dei presupposti per effettuare un accertamento induttivo “puro” ed alla violazione della regola di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.

In particolare, e ciò vale anche per i motivi quarto e quinto, sempre incentrati sulla effettività delle operazioni sottese alle fatture e sulla insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo “puro”, la Commissione regionale ha confermato la sentenza dei primi giudici, evidenziando che la società non aveva dimostrato l’effettività delle operazioni, non fornendo la dimostrazione dei pagamenti intervenuti (“I primi giudici non rilevavano la carenza di motivazione e ritenevano che la ricorrente non aveva chiarito le modalità di pagamento delle fatture che l’Ufficio aveva considerato di sapore sospetto il riconoscimento dei costi, nonché la detrazione Iva”), proprio in relazione al disconoscimento di costi per Euro 163.034,00 “perché carenti dei requisiti di certezza e di documentazione”.

La Commissione regionale, sia pure richiamando le controdeduzioni dell’Ufficio in grado di appello, ha, poi, affermato di “ritenere inattendibili, nel loro complesso, le scritture contabili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”, anche tenendo conto della mancanza delle prova dei pagamenti delle fatture relative ai costi ritenuti indeducibili per ammontare assai elevato (circa Euro 160.000,00).

In motivazione, la Commissione regionale si è soffermata, poi, sia sull’applicazione della regola dell’onere della prova, evidenziando che una volta contestata la indeducibilità dei costi da parte dell’Agenzia, l’onere della prova contraria grava proprio sulla società contribuente (“Infatti, a fronte delle contestazioni effettuate dall’Ufficio e contenute nell’avviso in questione la società non ha chiarito le modalità di pagamento delle fatture e non ha fornito alcun supporto documentale a sostegno della propria tesi tale da giustificare il riconoscimento dei costi e la detrazione dell’Iva”), sia sulla mancata dimostrazione della effettività delle operazioni sottese alle fatture, mancando la prova degli avvenuti pagamenti e sulla sussistenza di omissioni ed incongruenze nella contabilità (“L’ufficio ha disconosciuto alcuni costi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi a causa della mancata produzione della documentazione afferente i regolamenti finanziari posti a base delle prestazioni ricevute, delle fatture emesse e delle numerose omissioni ed incongruenze che non hanno trovato alcun supporto da parte della società idoneo ad inficiare l’operato dell’Ufficio”).

Del resto, la Commissione regionale ha applicato in modo corretto il principio giurisprudenziale per cui, in tema di IVA, contrariamente a quanto sostenuto dalla società a pagina 13 del ricorso per cassazione, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., 19 ottobre 2018, n. 26453; Cass., 5 luglio 2018, n. 17619). Tale onere non può essere assolto neppure con l’esibizione delle fatture o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., 15 maggio 2018, n. 11873).

6. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva da parte della Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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