Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8848 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8848 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 12577-2012 proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona d’un procuratore speciale del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Fedele Lucchetta, col quale
elettivamente domicilia in Roma, al viale Carso, n. 23, presso lo
studio dell’avv. Maria Rosaria Damizia;

-ricorrentecontro
Castellano Irene;

-intimataavverso la sentenza n. 68/01/11 della Commissione tributaria
regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione 1, depositata in
data 19 marzo 2011;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelina-Maria
Perrino nella pubblica udienza del 4 marzo 2015;

Rf e:K(.1oi-l rR/30

sPESE

Data pubblicazione: 30/04/2015

Noks pA4A- 5″

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv. Mario
Angelelli, per delega dell’avv. Fedele Lucchetta
Fatto.
Irene Castellano ha impugnato l’iscrizione ipotecaria
scaturente da cartelle di pagamento relativi a tributi per l’anno

l’illegittimità dell’iscrizione per la mancata notificazione
dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del
1973, la violazione della 1. n. 212 del 2000 ed il difetto di
motivazione.
Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria
provinciale e quella regionale ha respinto l’appello dell’agente per
la riscossione, facendo leva sulla nullità dell’iscrizione, in ragione
dell’omesso invio dell’avviso contemplato dal suddetto art. 50.
Avverso detta sentenza, l’agente per la riscossione
propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale
non v’è replica.
Diritto.

1.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n.
3, c.p.c., col quale Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 50, 2° co., e dell’art. 77 del d.p.r. 602/73, là
dove il giudice d’appello ha considerato nulla l’iscrizione ipotecaria
perché non preceduta dall’avviso contemplato dall’art. 50 del d.p.r.
n. 602 del 1973, va respinto.
1.1. Va al riguardo applicato il principio affermato dalle

sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667),
secondo cui anche nel regime antecedente l’entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca
Ric. 2012 n. 12577 sez. MT – ud. 4.3.2015
2-

2006, eccependo l’omessa notificazione di queste ultime,

ex art. 77, 2° comma bis, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n.
70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi
dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla
predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a
quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe

trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di
difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al
pagamento del dovuto.

1.2.-Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite,
l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al
contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che
incombe all’amministrazione di attivare il

«contraddittorio

endoprocedimentale», mediante la preventiva comunicazione al
contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento
che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone
una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

1.3.-La generale rilevanza del contraddittorio
procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di
ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione dell’art. 50 del
d.p.r. n. 602 del 1973, benché l’iscrizione ipotecaria prevista
dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisca atto
dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito
dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione
forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la
necessità di procedere alla notifica dell’intimazione in questione,
prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Ric. 2012 n. 12577 sez. MT – ud. 4.3.2015
3-

previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in

2.- Ne risulta assorbito il secondo motivo di ricorso,
proposto ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., che fa leva sulla corretta
indicazione del soggetto responsabile dell’istruttoria.
3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi

rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

la Corte:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA